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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art
127 ter c.p.c., con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 47340/2024 R. R.
G. Aff. Cont. Lavoro emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1
(Avv. Ester Ferrari Morandi) ricorrente e
CP 1
(Avv. A. Faddili) convenuto contumace
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede, ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., l'accertamento di uno stato invalidante ai fini della pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e della pensione anticipata per inabilità ex art. 1, co. 8, dlgs 503/1992 dalla data della visita di revisione di data 23.10.2023 e in subordine della declaratoria dello stato di invalidità del 75%
Costituitosi, 1' CP_1 chiede il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'odierna udienza la causa è stata discussa mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base all'art
127 ter c.p.c. e decisa mediante sentenza con motivazione contestuale.
000
Il ricorso con riferimento a tutte le domande ivi contenute è infondato, come accertato dal CTU nominato nella presente fase del giudizio. Infatti l'espletata c.t.u. in questo giudizio conclude che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico sanitarie previste per ottenere non tutti i benefici richiesti. Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese processuali vanno pertanto compensate in regione delle reciproche soccombenze. Le spese di CTU medico legale per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di ciascuna delle parti per metà in ragione del fatto che la autodichiarazione prodotta dalla parte ricorrente per l'esonero al pagamento delle spese processuali ex Art 152 disp. att. c.p.c. non costituisce presupposto valido per applicare la disposizione invocata, in quanto priva di data. Al riguardo si conferma che anche la giurisprudenza della Suprema Corte in materia considera inefficace la autodichiarazione priva di data in quanto l'indicazione della data 66
nell'autocertificazione ha la funzione di certificare l'apposizione della firma su tale documento da parte del ricorrente personalmente, al fine di garantire l'autenticità e la validità della stessa sottoscrizione nonché della dichiarazione nella cui si afferma di avere, in un determinato momento, un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa al fine di accedere all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante non sia obbligatoria l'indicazione del reddito. Ne consegue che né la data del deposito telematico né la firma digitale del difensore possono sostituire la data necessaria sull'autocertificazione, in quanto non riferibili ad una dichiarazione personale della parte, ma ad attività processuali svolte dal difensore."( Cass. lav., 12/07/2023, n. 19887).
P.Q.M.
Accerta che l'istante presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore all'80% ovvero del 91 %, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e ciò sin data visita di revision,e mentre non presenta i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità lavorativa;
spese processuali interamente compensate fra le parti e compenso per le CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidato come da separati decreti, a carico di ciascuna delle parti per metà.
Roma, 14.7.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art
127 ter c.p.c., con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 47340/2024 R. R.
G. Aff. Cont. Lavoro emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1
(Avv. Ester Ferrari Morandi) ricorrente e
CP 1
(Avv. A. Faddili) convenuto contumace
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede, ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., l'accertamento di uno stato invalidante ai fini della pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e della pensione anticipata per inabilità ex art. 1, co. 8, dlgs 503/1992 dalla data della visita di revisione di data 23.10.2023 e in subordine della declaratoria dello stato di invalidità del 75%
Costituitosi, 1' CP_1 chiede il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'odierna udienza la causa è stata discussa mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base all'art
127 ter c.p.c. e decisa mediante sentenza con motivazione contestuale.
000
Il ricorso con riferimento a tutte le domande ivi contenute è infondato, come accertato dal CTU nominato nella presente fase del giudizio. Infatti l'espletata c.t.u. in questo giudizio conclude che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico sanitarie previste per ottenere non tutti i benefici richiesti. Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese processuali vanno pertanto compensate in regione delle reciproche soccombenze. Le spese di CTU medico legale per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di ciascuna delle parti per metà in ragione del fatto che la autodichiarazione prodotta dalla parte ricorrente per l'esonero al pagamento delle spese processuali ex Art 152 disp. att. c.p.c. non costituisce presupposto valido per applicare la disposizione invocata, in quanto priva di data. Al riguardo si conferma che anche la giurisprudenza della Suprema Corte in materia considera inefficace la autodichiarazione priva di data in quanto l'indicazione della data 66
nell'autocertificazione ha la funzione di certificare l'apposizione della firma su tale documento da parte del ricorrente personalmente, al fine di garantire l'autenticità e la validità della stessa sottoscrizione nonché della dichiarazione nella cui si afferma di avere, in un determinato momento, un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa al fine di accedere all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante non sia obbligatoria l'indicazione del reddito. Ne consegue che né la data del deposito telematico né la firma digitale del difensore possono sostituire la data necessaria sull'autocertificazione, in quanto non riferibili ad una dichiarazione personale della parte, ma ad attività processuali svolte dal difensore."( Cass. lav., 12/07/2023, n. 19887).
P.Q.M.
Accerta che l'istante presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore all'80% ovvero del 91 %, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e ciò sin data visita di revision,e mentre non presenta i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità lavorativa;
spese processuali interamente compensate fra le parti e compenso per le CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidato come da separati decreti, a carico di ciascuna delle parti per metà.
Roma, 14.7.2025
Il Giudice