Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/07/2021, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00876/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2020, proposto da
RE TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Pretin, con domicilio eletto presso il suo studio in EZ-Favaro Veneto, Via San Donà 376, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EZ, domiciliata in EZ, piazza San Marco, 63;
Università Ca’ RI di EZ, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EZ, domiciliata in EZ, piazza San Marco, 63;
nei confronti
RO IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro e Fabrizio De Zanet, con domicilio eletto presso il loro Studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Rettore dell’Università Ca’ RI di EZ n. 1202 prot. n. 70930 del 29 novembre 2019, di cui veniva dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17 gennaio 2020 (4^ Serie Speciale), con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di II^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 legge n. 240 del 2010, settore concorsuale 10/I1 (Lingue, Letterature e Culture Spagnola e ispano-americane), settore s-d- L-LIN/05 (Letteratura spagnola) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: 1) tutti i verbali della Commissione giudicatrice (segnatamente, verbali nn. 1, 2, 3 e relativi allegati A, B e C; 2) in parte qua , il decreto rettorale n. 430 prot. n. 30983 del 30 maggio 2019 di indizione della procedura selettiva; 3) la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali comparati del 19 febbraio 2020 di chiamata del Prof. IG a docente di II fascia nel settore SD L-LIN/05; 4) la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali comparati del 26 febbraio 2020 di approvazione del verbale della seduta del 19 febbraio 2020; 5) il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di nomina in ruolo ed immissione in servizio del vincitore Prof. RO IG, nonché l’eventuale contratto di lavoro sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’Università Ca' RI EZ e di RO IG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 430 del 30 maggio 2019 l’Università Ca’ RI EZ (in seguito, l’Università) indiceva una procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/l1 (Lingue, Letterature e Culture spagnola e ispano-americane), settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 (Letteratura spagnola), presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (in seguito, DSLCC).
In base all’art. 8 del bando: “ Una volta approvati, gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata e resi pubblici mediante inserimento nella pagina web dell’Università, inserimento di cui si darà notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative ”.
1.1. Il prof. RE TO partecipava alla procedura e nella domanda dichiarava di “ Essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati avverranno tramite pubblicazione sul sito web dell'Università e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ”.
1.2. All’esito dei lavori della Commissione venivano individuati tre candidati idonei in ordine decrescente di merito: 1) RO IG; 2) RE TO; 3) ID IN.
Gli atti della Commissione venivano approvati con decreto rettorale n. 1202 del 29 novembre 2019, pubblicato sul sito web dell’Università in pari data e per estratto nella G.U. n. 5 del 17 gennaio 2020.
2. Con ricorso, notificato in data 7 maggio 2020 e depositato in data 27 maggio 2020, il prof. RE TO impugnava gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
A) Illegittimità dei giudizi comparativi espressi dalla Commissione giudicatrice in relazione ai candidati IG e TO.
I - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge 240 del 2010, dell’art. 6 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia nonché dell’art. 7 del bando indetto con decreto rettorale n. 430 del 30 maggio 2019. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Disparità di trattamento.
In quanto il ricorrente supererebbe il controinteressato in relazione sia alle pubblicazioni scientifiche, sia al curriculum, sia alle attività didattiche.
B) Illegittimità del decreto rettorale n. 430 del 30.5.2019 di indizione della procedura selettiva nella parte in cui, all’art. 1, viene specificato che “l’attività di ricerca del/della PA dovrà in particolare essere dedicata all’area della letteratura spagnola con preferenza a quella contemporanea”.
II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, punto a), legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione del principio della par condicio dei candidati. Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifeste. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.
L’art. 18, comma 1, punto a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 imporrebbe di indicare nel bando esclusivamente il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare, come definiti da apposito decreto ministeriale, senza possibilità di dare rilievo ai fini della valutazione dei candidati ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
In violazione di tale diposizione, posta a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione, il bando impugnato avrebbe invece stabilito come criterio preferenziale lo sviluppo dell’attività di ricerca in ambito contemporaneo.
C) Illegittimità dei giudizi comparativi espressi dalla Commissione giudicatrice in relazione ai candidati IG e TO sotto ulteriore profilo.
III - Illegittimità in via derivata.
Dall’illegittimità del bando conseguirebbe in via derivata l’invalidità delle valutazioni della Commissione.
IV - Illegittimità in via autonoma. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 1 punto a) legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione del principio della par condicio dei candidati. Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifeste. Disparità di trattamento. Sviamento di potere .
La Commissione avrebbe considerato quale requisito fondante della propria valutazione comparativa la preferenza accordata alla letteratura spagnola contemporanea.
3. Si costituivano in giudizio l’Università, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (in seguito, il Ministero) e il controinteressato i quali, oltre a contestare nel merito le censure proposte, davano atto che il professor RO IG era stato nominato con decreto rettorale n. 425 dell’11 maggio 2020 e aveva preso servizio in data 18 maggio 2020.
In via preliminare le parti resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per tardività in ragione del disposto dell’art. 8 del bando e della dichiarazione, sopra riportata, contenuta nella domanda di partecipazione del ricorrente nonché del fatto che il professor TO avrebbe dimostrato di essere a conoscenza dell’esito della procedura presentando istanza di accesso:
- in data 13 dicembre 2019 per la trasmissione dei documenti depositati dal candidato RO IG, con la motivazione “ Valutazione documenti per eventuale ricorso ”;
- in data 23 dicembre 2019 (successivamente integrata in data 15 gennaio 2020) per la trasmissione dei documenti depositati dallo stesso ricorrente, con la motivazione “ Documenti depositati dal richiedente (ai fini di eventuale ricorso) ”;
- in data 28 gennaio 2020 per la trasmissione dei documenti depositati dal candidato ID IN nonché della delibera con cui il DSLCC richiedeva un posto di professore di seconda fascia nel settore L-LIN/05 ed indicava il relativo impegno scientifico e didattico con la motivazione “ (ai fini di eventuale ricorso) ”;
- in data 25 febbraio 2020 (rettificata in data 4 marzo 2020 e 10 marzo 2020) per la trasmissione del verbale del DSLCC del 19 febbraio 2020 con la motivazione “ integrazione documentazione per eventuale ricorso ”.
L’Università dava positivo riscontro a tutte le istanze presentate.
4. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, il Presidente, tenuto anche conto dell'accordo fra le parti, disponeva il rinvio della causa all'udienza di merito del 28 aprile 2021.
4.1. In vista di tale udienza il ricorrente e il controinteressato depositavano memorie e repliche e all’udienza del 28 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso è fondata.
Il Collegio condivide l’orientamento ampiamente consolidato secondo cui:
- incombe sul resistente che eccepisca l’irricevibilità di un ricorso per tardività l’onere di fornire gli elementi di prova posti a fondamento della sua eccezione, non potendo lo stesso efficacemente invocare l'inversione di tale onere della prova (Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5483);
- la prova della tardività dell'impugnazione deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri, ossia da elementi documentali dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell'atto o del fatto.
Tuttavia come confermato anche recentemente dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12), nel processo amministrativo al di fuori del rito speciale in materia di appalti, il termine per la proposizione dell'azione impugnatoria decorre dalla consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o ulteriori atti del procedimento – anche all’esito del riscontro alle istanze di accesso documentale - consente di proporre motivi aggiunti nell'ambito dell'impugnazione già proposta; tale conclusione riposa sull'esigenza di certezza dell'azione amministrativa, rispetto alla quale il termine decadenziale per proporre ricorso è consustanziale, ed è tale da non ammettere dilazioni legate all'eventuale incompletezza della cognizione sugli atti del procedimento o sul contenuto integrale del provvedimento impugnato (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8701).
E nel caso di specie non par dubbio che il ricorrente abbia acquisito piena conoscenza dell’approvazione della graduatoria – e quindi dell’effetto lesivo – a seguito della pubblicazione degli atti della procedura sul sito dell’Università a partire dal 29 novembre 2019.
Ciò trova chiara conferma nelle ripetute istanze di accesso – la prima risalente al 13 dicembre 2019 - in cui il ricorrente ha fatto espresso riferimento all’intenzione di proporre ricorso.
Peraltro come evidenziato dalle parti resistenti l’art. 8 del bando chiariva che gli atti della procedura sarebbero stati pubblicati “ nella pagina web dell’Università” e il ricorrente nella propria domanda di partecipazione aveva espressamente dichiarato di “Essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati avverranno tramite pubblicazione sul sito web dell'Università e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti”.
Alla luce di tali elementi risulta evidente la tardività del ricorso, notificato in data 7 maggio 2020, dunque ampiamente oltre il termine di 60 giorni, di cui all’art. 29 cod. proc. amm., dalla acquisizione della piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.
5.1. Il fatto che l’art. 8 del bando stabilisse che “ Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative ”, risulta irrilevante.
Le prescrizioni del bando non possono infatti in alcun modo incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione che è normativamente correlata alla acquisizione della piena conoscenza del provvedimento lesivo.
Né il ricorrente risulta avere presentato istanza di rimessioni in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm..
Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a ), cod. proc. amm..
6. I Motivi di ricorso risultano comunque infondati nel merito.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta le valutazioni della Commissione.
A questo proposito va rilevato che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591).
In particolare nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l'eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Marche, Sez. I, 30 ottobre 2020, n. 634).
6.2. Le valutazioni compiute dalla Commissione nel caso di specie non presentano tali macro vizi.
In particolare non risulta manifestamente irragionevole che la Commissione:
- in relazione all’attività didattica, abbia considerato il prestigio delle attività svolte dal controinteressato presso il Queen Mary College di Londra e l’Università brasiliana di Sao Paulo.
- in relazione alla valutazione dell’attività di ricerca, abbia tenuto conto del fatto che il ricorrente dal 2005 non ha più pubblicato alcun volume (una edizione critica o una monografia);
- in relazione al criterio “ originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione ”, abbia considerato la particolare innovatività dei temi trattati dal controinteressato.
7. Infondato è anche il secondo ordine di censure – secondo, terzo e quarto motivo – con cui il ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 18, comma 1, punto a ), della legge n. 240 del 2010, nella procedura in esame sarebbe stato attribuito rilievo decisivo allo sviluppo dell’attività di ricerca e didattica con particolare riferimento alla letteratura spagnola “ contemporanea ”.
7.1. Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ In generale, l’art. 18 richiamato va inteso nel senso che, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050. Conformi: Cons. Stato, 26 ottobre 2020, n. 6524).
Ma la medesima giurisprudenza ha chiarito che “ Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050).
In definitiva l’art. 18, comma 1, punto a), della legge n. 240 del 2010, al fine di evitare la predisposizione di procedure cucite sul profilo di canditati determinati, impone di considerare ai fini della valutazione esclusivamente il settore concorsuale, come definito da apposito decreto ministeriale, ma non impedisce di indicare nel bando per scopi informativi e di precisazione le specifiche funzioni che dovranno in concreto essere svolte.
7.2. Nel caso di specie l’espressione, contenuta nel paragrafo “ Impegno didattico e scientifico ” - secondo cui “ L’attività di ricerca del/della PA dovrà in particolare essere dedicata all’area della letteratura spagnola con preferenza a quella contemporanea a partire da una sicura padronanza di specifici strumenti di analisi testuale e da una competenza multidisciplinare, teorica e pratica, circa gli ambiti di ricerca innovativi e in consonanza con la valorizzazione e la diffusione aggiornata degli intrecci di saperi ” - non risulta trascendere lo scopo informativo e di precisazione sopra indicato.
Il riferimento alla letteratura spagnola contemporanea risulta funzionale a definire l’oggetto della prestazione contrattuale, non ad introdurre un autonomo criterio di valutazione dei candidati.
7.3. Né dai verbali prodotti risulta che il profilo concernente la preferenza per la “ Letteratura spagnola contemporanea” sia stato un elemento di specifica autonoma valutazione da parte della Commissione né tantomeno che tale profilo sia stato decisivo ai fini dell’individuazione del candidato ritenuto migliore.
8. In ragione della peculiarità della fattispecie e della parziale novità delle questioni trattate, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a ), cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO