Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026REG.PROV.COLL.
N. 00839/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barbera, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. ON Lo ES e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia trae origine dall'annullamento in autotutela, da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani (di seguito, "Soprintendenza"), di un proprio precedente parere favorevole in sanatoria.
La vicenda può essere così sintetizzata:
L'odierna appellante realizzava un fabbricato per civile abitazione in località -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, in un'area ricadente nella fascia di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976, data di entrata in vigore del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, lett. a), della L.R. siciliana n. 78/1976.
Presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L.R. n. 37/1985, la Soprintendenza, con provvedimento n. 3636 del 10 maggio 2011, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Tale provvedimento si fondava su un certificato di destinazione urbanistica del Comune di -OMISSIS- che attestava, erroneamente, la ricadenza dell'area in Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) "B" alla data del 31.12.1976 [Bonanno appello.pdf.
Successivamente, una Commissione Straordinaria istituita dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- accertava l'illegittimità della classificazione come zona "B" di tale area, che risultava invece soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta. Il Comune, con determinazione n. 155 del 17.09.2013, revocava i precedenti atti di ricognizione che avevano generato l'errata certificazione.
Preso atto di tali sviluppi, la Soprintendenza avviava un procedimento di autotutela e, con provvedimento prot. n. 9180 del 16 dicembre 2014, annullava il proprio precedente nulla osta in sanatoria, dichiarando contestualmente il "non luogo a pronunciarsi" sull'istanza originaria, stante la vigenza del divieto di cui all'art. 15, lett. a), L.R. n. 78/1976.
2. Avverso tale provvedimento di autotutela, l'interessata proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, articolando cinque motivi di gravame attinenti a vizi procedurali (violazione degli artt. 3, 8 e 10-bis della L. n. 241/1990) e sostanziali (violazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica).
3. Il T.A.R., con la sentenza n. -OMISSIS-, oggi impugnata, respingeva integralmente il ricorso. In sintesi, il primo giudice:
a) ha ritenuto infondate le censure procedurali, qualificandole come mere irregolarità non invalidanti o, nel caso dell'art. 10-bis, inapplicabili ai procedimenti d'ufficio.
b) ha respinto le censure sostanziali, affermando la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio. In particolare, ha qualificato il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a), L.R. n. 78/1976 come un vincolo posto anche a tutela di valori paesaggistici, la cui violazione impedisce in radice il rilascio di qualsiasi titolo in sanatoria, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Ha escluso, inoltre, la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile, data la non veritiera prospettazione dei fatti alla base del primo provvedimento e la natura "autoevidente" dell'interesse pubblico al ripristino della legalità.
4. Con l'odierno appello, la parte soccombente in primo grado chiede la riforma della predetta sentenza, riproponendo, in via principale, la censura di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e, in via subordinata, insistendo genericamente per l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso originario . Sostiene, in sintesi, l’appellante che la Soprintendenza avrebbe travalicato le proprie competenze, fondando l'annullamento su ragioni di natura urbanistica (la violazione del vincolo di inedificabilità) anziché paesaggistica, e che le due valutazioni opererebbero su piani distinti e non interferenti.
5. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione appellata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria difensiva con cui ha argomentato l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione .
6. All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve rilevare d'ufficio una questione attinente alla regolarità della costituzione in giudizio della parte appellante. Dagli atti risulta che la procura speciale alle liti è stata conferita, tra gli altri, all'Avv. -OMISSIS-, il cui codice fiscale è -OMISSIS-. Da una verifica, certificata dalla segreteria, risulta che la predetta professionista non è iscritta all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Ai sensi dell'art. 98, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato iscritto all'apposito albo. La carenza di tale requisito soggettivo in capo a uno dei difensori nominati non inficia la validità del mandato conferito all'altro difensore, Avv. Giuseppe Barbera, regolarmente abilitato, il quale ha validamente sottoscritto l'atto di appello. Tuttavia, la circostanza merita di essere segnalata per le valutazioni di competenza.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
3. Il fulcro dell'impugnativa, come esplicitato nel primo e principale motivo di appello, risiede nella tesi secondo cui la Soprintendenza avrebbe esercitato un potere (l'autotutela) per finalità diverse da quelle attribuitele dalla legge (la tutela del paesaggio), invadendo la sfera di competenza del Comune in materia urbanistico-edilizia. Si assume che la valutazione sulla compatibilità paesaggistica e quella sulla conformità urbanistica siano autonome e non possano influenzarsi a vicenda.
La tesi è priva di pregio.
Sebbene sia corretto, in linea generale, distinguere il piano della tutela paesaggistica da quello del governo del territorio, tale distinzione non può essere intesa in senso assoluto, specie in presenza di vincoli che, per loro natura e finalità, assumono una valenza trasversale e la cui esistenza come precisato in fatto è stata accertata attraverso gli atti amministrati di revisione adottati dal Comune di Campobello di Mazzara .
Il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dall'art. 15, lett. a), della L.R. siciliana n. 78/1976 sulla fascia costiera dei 150 metri dalla battigia, pur essendo una norma urbanistica, persegue una finalità eminentemente paesaggistico-ambientale. Come correttamente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, esso si fonda "sulla tutela dell'interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell'intera Regione Siciliana ".
La giurisprudenza di questo Consiglio ha costantemente ribadito che tale vincolo mira a proteggere il paesaggio costiero, bene di valore primario e assoluto (art. 9 Cost.), da ogni modificazione dell'assetto del territorio.
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, che preclude ab origine e in modo categorico qualsiasi intervento edilizio, non vi è spazio per una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica. L'impossibilità di edificare rende logicamente e giuridicamente impossibile il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (l. 28 febbraio 1985, n. 47 / capo IV Art. 32. Come statuito dal giudice di prime cure, "nella sussistenza di un vincolo d'inedificabilità assoluta, poiché se nessun intervento può essere realizzato, non può chiedersi l'autorizzazione alla Soprintendenza " .
Pertanto, la Soprintendenza, venuta a conoscenza della reale condizione giuridica dell'area – ossia la sua soggezione a un divieto assoluto di edificazione con finalità paesaggistica – non ha esercitato un potere estraneo alle proprie attribuzioni, ma ha doverosamente preso atto di una circostanza che rendeva il proprio precedente parere favorevole radicalmente illegittimo, in quanto fondato su un presupposto fattuale e giuridico (la classificazione in zona "B") rivelatosi inesistente. L'annullamento in autotutela non è stato motivato da una valutazione di merito urbanistico, ma dalla constatazione di un vizio genetico che inficiava la stessa possibilità di esaminare l'istanza. La censura di eccesso di potere per sviamento è, di conseguenza, infondata.
4. L'appellante insiste, seppur con mero rinvio agli atti di primo grado, anche sulle altre censure respinte dal T.A.R., relative alla violazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Anche tali doglianze sono infondate.
Quanto al superamento del "termine ragionevole ", la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in caso di provvedimenti favorevoli basati su dichiarazioni false o mendaci del privato, il termine per l'esercizio dell'autotutela decorra solo dal momento della scoperta, da parte dell'Amministrazione, . Nel caso di specie, la Soprintendenza ha agito tempestivamente non appena acquisita la certezza, tramite gli atti del Comune, dell'erroneità del presupposto su cui aveva basato la propria precedente determinazione.
Quanto alla ponderazione degli interessi, l'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo che ha consentito la sanatoria di un abuso edilizio in un'area di pregio paesaggistico, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, è da considerarsi “ in re ipsa” e prevalente.In tali casi l'onere motivazionale dell'Amministrazione risulta attenuato, potendo essere soddisfatto con il richiamo alle norme violate e alle circostanze di fatto che dimostrano la gravità dell'illecito.
Infine, non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo all'appellante. L'affidamento, per essere tutelabile, richiede la buona fede del destinatario. Nel caso di specie, l'appellante ha realizzato un'opera abusiva in un'area notoriamente protetta e ha beneficiato di un'autorizzazione basata su un presupposto di fatto e di diritto radicalmente errato. La non veritiera prospettazione dei fatti, anche se proveniente da un'altra amministrazione, impedisce il consolidarsi di una posizione di affidamento meritevole di tutela. Inoltre, la stessa legge regionale escludeva categoricamente la sanabilità delle opere realizzate in violazione del vincolo in esame, rendendo l'aspettativa al condono priva di qualsiasi fondamento giuridico.
5. Anche le censure di carattere procedurale, riproposte solo per relationem , sono state correttamente respinte dal T.A.R. L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità che non vizia l'atto, non avendo peraltro impedito l'esercizio del diritto di difesa. Analogamente, le presunte omissioni nella comunicazione di avvio del procedimento non sono idonee a inficiare la legittimità del provvedimento finale.
Infine, l'istituto del preavviso di rigetto (art. 10-bis L. n. 241/1990) non si applica ai procedimenti avviati d'ufficio, quale è il procedimento di annullamento in autotutela, per il quale il contraddittorio è stato comunque garantito tramite la comunicazione di avvio.
6. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate considerata la peculiarità della questione trattata.
8. In relazione a quanto rilevato al punto 1 della parte in diritto, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Segreteria, al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, per le valutazioni e i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alla condotta professionale dell'Avv. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo respinge.
Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del qiudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
ON Lo ES, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON Lo ES | OB OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.