Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/06/2025, n. 12485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12485 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4300 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Faustini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’atto n. 12/11 del 09.02.2022, avente ad oggetto “esito accertamento attitudinale”, consegnato al ricorrente in pari data, con il quale la “Commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica del Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 476 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Aeronautica Militare, in un’unica immissione, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale o in congedo per fine ferma (Gazzetta Ufficiale 4˚ s.s. n. 57 del 20 luglio 2021 e s.m.i.)”, comunicava allo stesso che era stato escluso dal concorso, così motivando “in esito alla partecipazione al concorso in titolo, ai fini ed a norma dell’art. 10 del bando di concorso; del verbale della riunione preliminare redatto dalla Commissione incaricata; dei risultati conseguiti durante la partecipazione agli accertamenti attitudinali, di seguito specificati:....III) pieg. sulle braccia n. esecuzioni 12 non ha superato …, si comunica che la S.V. è stata giudicata NON IDONEA allo/agli accertamento/i svolto/i perché non idonea nelle prove di eff. fisica”;
- della graduatoria definitiva se verrà pubblicata nelle more;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso bandito dal Ministero della Difesa per il reclutamento di n. 476 volontari in ferma prefissata quadriennale VFP1, per il mancato superamento della prova attitudinale della efficienza fisica.
2. Avverso la predetta esclusione, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 PUNTO 5, ART. 4 ED ALLEGATO C) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO, L’AGGIORNAMENTO ED IL CONTROLLO DELL’EFFICIENZA PSICOFISICA ED OPERATIVA DEL PERSONALE MILITARE DELL’ A.M. PREVISTE DALLA DIRETTIVA SMA-ORD034 ED. 2007. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ”.
- “ CARENZA MOTIVAZIONALE; MOTIVAZIONE APPARENTE E COMUNQUE GENERICA, LACUNOSA ED INSUFFICIENTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI: INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE DEL GIUDIZIO TECNICO-DISCREZIONALE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, SPROPORZIONALITÀ ILLOGICITÀ ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ”.
3. In data 6 maggio 2022, in vista della camera di consiglio fissata per la delibazione dell’incidente cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria, con cui, tra l’altro, ha rappresentato la pubblicazione, nelle more, della graduatoria definitiva di merito del concorso, provvedendo, altresì, a versarla agli atti del giudizio.
4. Con ordinanza del 13 maggio 2022, n. 3058, la Sezione ha respinto la posposta domanda cautelare.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cpa circa la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della graduatoria definitiva di merito.
6. Il ricorso è improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
7. Deve premettersi che il ricorrente ha agito in giudizio con la proposizione della domanda caducatoria del provvedimento che lo ha visto escluso dal prosieguo della procedura concorsuale bandita dal Ministero della Difesa per il reclutamento di n. 476 Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Aeronautica Militare, sulla base del giudizio di inidoneità fisica espresso dalla Commissione giudicatrice, per non avere egli superato le prove attitudinali fisiche.
Successivamente alla proposizione del gravame in scrutinio, con decreto del 13 aprile 2022, prot. n. 202871, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso in esame, graduatoria che, peraltro, è stata versata agli atti del giudizio dallo stesso ricorrente.
Tuttavia, egli non ha impugnato la prefata graduatoria finale, che, pertanto, è divenuta inoppugnabile.
7.1 In detto contesto, la consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma pacificamente che: “ La mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura.
La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l’interessato.
Alle medesime conclusioni [si perviene facendo leva] sul rapporto di presupposizione fra atti.
Il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa”. In particolare, la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. ” ( ex multis : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 8 novembre 2024, nr. 8935).
7.2 Nel caso di specie, è acclarata la mancata impugnazione della graduatoria di merito, non potendosi riconoscere alcun valore di impugnativa al riferimento di cui all’epigrafe del ricorso circa la volontà del ricorrente di gravare la “ graduatoria definitiva se verrà pubblicata nelle more ”, né, a tali fini, può riconoscersi valore al generico riferimento impugnatorio recato nella memoria depositata in data 6 maggio 2022.
Deve infatti rilevarsi che l’impugnazione avrebbe dovuto essere ritualmente rivolta avverso la graduatoria come pubblicata dal Ministero resistente e veicolata tramite la proposizione, nei termini, di formali motivi aggiunti impropri, da notificare, a pena di inammissibilità, all’amministrazione che ha adottato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati, che, con la pubblicazione della predetta graduatoria, hanno, formalmente e sostanzialmente, assunto tale veste.
Il mancato compimento delle predette formalità determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo, perché, anche una pronuncia in tesi favorevole, non potrebbe recare alcuna utilità al ricorrente, stante la definitività e conseguente immodificabilità della predetta graduatoria di merito.
8. In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
9. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO