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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1625/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...] CP_2
Controparte_3
Controparte_4
CP_5 [...]
CP_6 CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10:05 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. BALDUCCI RAFFAELE anche per l'avv. SBAFFI ENRICO Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_7
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_9
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da memoria depositata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 12:19, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDUCCI Parte_1 C.F._2
RAFFAELE e dell'avv. SBAFFI ENRICO ( ) Indirizzo Telematico, C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDUCCI RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_7 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._6
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_8 C.F._7
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_9 C.F._8
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 3 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, nel merito, in via principale: accertare che la
Sig.ra sulla scorta delle causali tutte come meglio esplicitate in premessa, ha Parte_1
posseduto, in maniera esclusiva continua ininterrotta pubblica e pacifica uti domina, per oltre venti anni, anche a per effetto dell'immissione nel possesso da parte dei danti causa Sig.ri Parte_2
e , la cantina sita in Senigallia (AN) alla Via Poerio n. 5 e distinta al
[...] Parte_3
Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7,
Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 e per l'effetto: dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1
acquisito a titolo originario, per maturata usucapione la proprietà esclusiva, libera da vincoli, pesi e gravi, della suddetta cantina ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona
(ora Ufficio del Territorio della Provincia di Ancona), con esonero di ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà, in favore dell'attrice, con autorizzazione alla cancellazione di ogni formalità pregiudizievole ivi iscritta;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
La Sig.ra ha dimostrato di essere proprietaria di un appartamento sito in Senigallia (AN) Parte_1
alla Via Poerio n. 5, acquistato in data 07.08.2012 dai Sigg.ri e Persona_1
– giusto atto a rogito del Notaio Dott.ssa di Senigallia Rep. N. 1780 – Racc. Parte_3 Per_2
N. 1298 (cfr all. n. 1 al ricorso introduttivo).
I Sig.ri e continua parte attrice, avevano a loro volta acquistato Persona_1 Parte_3
l'appartamento in data 29.07.1988 dalla – giusto atto a rogito del Controparte_10
Notaio Dott. di Senigallia Rep. N. 93859 – Racc. N. 10554 (cfr. all. n. 2 al ricorso Per_3
introduttivo).
pagina 4 di 7 Sin dall'acquisto del 1988 i Sig.ri e riferisce parte attrice, hanno Persona_1 Parte_3
posseduto in modo pieno e pacifico, uti dominus, il locale uso cantina posto nei sotterranei del palazzo distinto al Catasto fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2,
Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62, con la conseguenza che con il citato acquisto del
2012 la Sig.ra ha continuato il possesso iniziato dai predetti danti causa, giacché all'art 2) Pt_1 dell'atto di vendita si legge quanto si seguito riportato: “la vendita segue a corpo, nello stato di fatto e diritto attuale, servitù attive e passive se e come esistenti, nulla escluso e/o eccettuato, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e cose comuni come per Legge e destinazione;
quanto alienato si trasferisce come dalla Parte venditrice posseduto e goduto e come alla medesima pervenuto per atto di compravendita ricevuto dal Notaio Sgolacchia di Senigallia in data 29.07.1988”.
Tuttavia, lamenta parte attrice, formalmente la cantina in questione è ancora intestata alla
[...]
(cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo), la quale se ne è sempre Controparte_10
disinteressata ed è stata da sempre estromessa dal possesso.
La società riferisce sempre attrice, documentando la circostanza, è stata Controparte_10
posta in liquidazione in data 11.12.1989 ed ha cessato la propria attività, con relativa cancellazione dal registro delle imprese dal 19.09.2007 (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo), pertanto i formali proprietari del bene sono attualmente gli ex soci dell'immobiliare, ovvero i Sigg.ri (C.F: Controparte_7 [...]
), (C.F: ), (C.F: C.F._9 CP_8 CodiceFiscale_10 Controparte_9 [...]
), (C.F: ), (C.F: C.F._11 Controparte_3 CodiceFiscale_12 Controparte_4 [...]
) ed il Sig. (C.F: ) e /o i loro eredi o aventi C.F._13 CP_1 CodiceFiscale_14
causa.
Come dimostrato nell'istruttoria espletata, tanto la Società proprietaria prima che i singoli soci poi si sono sempre disinteressati della cantina in questione, la quale, invece, è stata sempre custodita e posseduta, a partire dal 1988 (sicché da ben oltre vent'anni) in modo pubblico, pacifico, ed ininterrotto prima dai Sigg.ri e e poi dalla Sig.ra la quale, dall'atto di acquisto del Per_1 Parte_3 Pt_1
2012, ha continuato a possedere la cantina uti domino in modo pieno, pacifico ed ininterrotto.
Quanto sopra esposto è stato sostanzialmente confermato dai tre testimoni escussi
Alla domanda n. 1) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che i Sigg.ri Persona_1
e hanno posseduto, a partire dall'anno 1988 e sino all'anno 2012, uti dominus in Parte_3
via totalmente esclusiva, continuata, pubblica e pacifica la cantina sita nel condominio di Senigallia –
Via Poerio n. 5 distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub.
55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 riportata nelle fotografie di cui all'allegato 8) che le si mostrano” tutti e due i testimoni esaminati, infatti, hanno risposto in modo pagina 5 di 7 affermativo specificando altresì che, sin dalla costruzione, la cantina oggetto di causa è stata dapprima usata dai Sig.ri e e poi dalla Sig.ra in modo pieno, pacifico, Persona_1 Parte_3 Pt_1
esclusivo ed indisturbato.
Del pari alla domanda n. 2) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che, dopo i Sigg.ri
[...]
e , a partire dall'anno 2012, la Sig.ra ha Persona_1 Parte_3 Parte_1
posseduto uti dominus in via totalmente esclusiva, continuata, pubblica e pacifica la cantina sita nel condominio di Senigallia – Via Poerio n. 5 distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al
Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 riportata nelle fotografie di cui all'allegato 8) che le si mostrano” tutti i testimoni sentiti hanno risposto affermativamente, mentre unanime risposta affermativa è stata data al quesito n. 3) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che tutti gli odierni convenuti, ovvero i Sigg.ri Controparte_7
, e e la CP_8 Controparte_9 Controparte_3 Controparte_4 CP_1 [...] sono stati esclusi, a partire dall'anno 1988, dal possesso del bene in parola, Controparte_10 del quale i tutti i predetti si sono sempre disinteressati”.
In base a quanto detto, si può con certezza affermare che l'attrice anche per Parte_1
successione nel possesso dai Sig.ri e occupa e cura da oltre venti anni la Persona_1 Parte_3
cantina distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55,
Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 formalmente intestata all'
[...]
CP_10
Posto quanto sopra, infatti, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche di natura documentale (vedasi visure ed altri documenti allegati), indiscutibilmente corroborato da una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, così come richiesta in atto di citazione.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono, quindi, rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta, ivi compresa la continuazione del possesso, oggi esercitato da parte attrice, con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati non può che confermare l'assoluto disinteresse per il bene oggetto di usucapione da parte dei formali intestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi, da ben oltre venti anni, verosimilmente non li hanno mai utilizzati e/o posseduti.
pagina 6 di 7 Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dagli attori sugli immobili oggetto di causa, così come richiesto in atto di citazione, ed il loro conseguente acquisto a titolo originario del diritto di proprietà degli stessi, diritto giunto per l'esercizio sugli stessi uti domini per oltre un ventennio.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, non si provvede sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 CodiceFiscale_15
residente in [...] è divenuto unico ed esclusivo proprietario del seguente bene immobile: cantina sita in Senigallia (AN) alla Via Poerio n. 5 e distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62;
Ordina ai pubblici registri immobiliari la voltura e la trascrizione della presente sentenza, con il loro esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 21 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1625/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...] CP_2
Controparte_3
Controparte_4
CP_5 [...]
CP_6 CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10:05 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. BALDUCCI RAFFAELE anche per l'avv. SBAFFI ENRICO Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_7
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_9
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da memoria depositata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 12:19, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDUCCI Parte_1 C.F._2
RAFFAELE e dell'avv. SBAFFI ENRICO ( ) Indirizzo Telematico, C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDUCCI RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_7 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._6
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_8 C.F._7
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_9 C.F._8
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 3 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, nel merito, in via principale: accertare che la
Sig.ra sulla scorta delle causali tutte come meglio esplicitate in premessa, ha Parte_1
posseduto, in maniera esclusiva continua ininterrotta pubblica e pacifica uti domina, per oltre venti anni, anche a per effetto dell'immissione nel possesso da parte dei danti causa Sig.ri Parte_2
e , la cantina sita in Senigallia (AN) alla Via Poerio n. 5 e distinta al
[...] Parte_3
Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7,
Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 e per l'effetto: dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1
acquisito a titolo originario, per maturata usucapione la proprietà esclusiva, libera da vincoli, pesi e gravi, della suddetta cantina ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona
(ora Ufficio del Territorio della Provincia di Ancona), con esonero di ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà, in favore dell'attrice, con autorizzazione alla cancellazione di ogni formalità pregiudizievole ivi iscritta;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
La Sig.ra ha dimostrato di essere proprietaria di un appartamento sito in Senigallia (AN) Parte_1
alla Via Poerio n. 5, acquistato in data 07.08.2012 dai Sigg.ri e Persona_1
– giusto atto a rogito del Notaio Dott.ssa di Senigallia Rep. N. 1780 – Racc. Parte_3 Per_2
N. 1298 (cfr all. n. 1 al ricorso introduttivo).
I Sig.ri e continua parte attrice, avevano a loro volta acquistato Persona_1 Parte_3
l'appartamento in data 29.07.1988 dalla – giusto atto a rogito del Controparte_10
Notaio Dott. di Senigallia Rep. N. 93859 – Racc. N. 10554 (cfr. all. n. 2 al ricorso Per_3
introduttivo).
pagina 4 di 7 Sin dall'acquisto del 1988 i Sig.ri e riferisce parte attrice, hanno Persona_1 Parte_3
posseduto in modo pieno e pacifico, uti dominus, il locale uso cantina posto nei sotterranei del palazzo distinto al Catasto fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2,
Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62, con la conseguenza che con il citato acquisto del
2012 la Sig.ra ha continuato il possesso iniziato dai predetti danti causa, giacché all'art 2) Pt_1 dell'atto di vendita si legge quanto si seguito riportato: “la vendita segue a corpo, nello stato di fatto e diritto attuale, servitù attive e passive se e come esistenti, nulla escluso e/o eccettuato, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e cose comuni come per Legge e destinazione;
quanto alienato si trasferisce come dalla Parte venditrice posseduto e goduto e come alla medesima pervenuto per atto di compravendita ricevuto dal Notaio Sgolacchia di Senigallia in data 29.07.1988”.
Tuttavia, lamenta parte attrice, formalmente la cantina in questione è ancora intestata alla
[...]
(cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo), la quale se ne è sempre Controparte_10
disinteressata ed è stata da sempre estromessa dal possesso.
La società riferisce sempre attrice, documentando la circostanza, è stata Controparte_10
posta in liquidazione in data 11.12.1989 ed ha cessato la propria attività, con relativa cancellazione dal registro delle imprese dal 19.09.2007 (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo), pertanto i formali proprietari del bene sono attualmente gli ex soci dell'immobiliare, ovvero i Sigg.ri (C.F: Controparte_7 [...]
), (C.F: ), (C.F: C.F._9 CP_8 CodiceFiscale_10 Controparte_9 [...]
), (C.F: ), (C.F: C.F._11 Controparte_3 CodiceFiscale_12 Controparte_4 [...]
) ed il Sig. (C.F: ) e /o i loro eredi o aventi C.F._13 CP_1 CodiceFiscale_14
causa.
Come dimostrato nell'istruttoria espletata, tanto la Società proprietaria prima che i singoli soci poi si sono sempre disinteressati della cantina in questione, la quale, invece, è stata sempre custodita e posseduta, a partire dal 1988 (sicché da ben oltre vent'anni) in modo pubblico, pacifico, ed ininterrotto prima dai Sigg.ri e e poi dalla Sig.ra la quale, dall'atto di acquisto del Per_1 Parte_3 Pt_1
2012, ha continuato a possedere la cantina uti domino in modo pieno, pacifico ed ininterrotto.
Quanto sopra esposto è stato sostanzialmente confermato dai tre testimoni escussi
Alla domanda n. 1) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che i Sigg.ri Persona_1
e hanno posseduto, a partire dall'anno 1988 e sino all'anno 2012, uti dominus in Parte_3
via totalmente esclusiva, continuata, pubblica e pacifica la cantina sita nel condominio di Senigallia –
Via Poerio n. 5 distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub.
55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 riportata nelle fotografie di cui all'allegato 8) che le si mostrano” tutti e due i testimoni esaminati, infatti, hanno risposto in modo pagina 5 di 7 affermativo specificando altresì che, sin dalla costruzione, la cantina oggetto di causa è stata dapprima usata dai Sig.ri e e poi dalla Sig.ra in modo pieno, pacifico, Persona_1 Parte_3 Pt_1
esclusivo ed indisturbato.
Del pari alla domanda n. 2) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che, dopo i Sigg.ri
[...]
e , a partire dall'anno 2012, la Sig.ra ha Persona_1 Parte_3 Parte_1
posseduto uti dominus in via totalmente esclusiva, continuata, pubblica e pacifica la cantina sita nel condominio di Senigallia – Via Poerio n. 5 distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al
Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 riportata nelle fotografie di cui all'allegato 8) che le si mostrano” tutti i testimoni sentiti hanno risposto affermativamente, mentre unanime risposta affermativa è stata data al quesito n. 3) del ricorso ex art 261 decies c.p.c. “Vero che tutti gli odierni convenuti, ovvero i Sigg.ri Controparte_7
, e e la CP_8 Controparte_9 Controparte_3 Controparte_4 CP_1 [...] sono stati esclusi, a partire dall'anno 1988, dal possesso del bene in parola, Controparte_10 del quale i tutti i predetti si sono sempre disinteressati”.
In base a quanto detto, si può con certezza affermare che l'attrice anche per Parte_1
successione nel possesso dai Sig.ri e occupa e cura da oltre venti anni la Persona_1 Parte_3
cantina distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55,
Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62 formalmente intestata all'
[...]
CP_10
Posto quanto sopra, infatti, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche di natura documentale (vedasi visure ed altri documenti allegati), indiscutibilmente corroborato da una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, così come richiesta in atto di citazione.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono, quindi, rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta, ivi compresa la continuazione del possesso, oggi esercitato da parte attrice, con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati non può che confermare l'assoluto disinteresse per il bene oggetto di usucapione da parte dei formali intestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi, da ben oltre venti anni, verosimilmente non li hanno mai utilizzati e/o posseduti.
pagina 6 di 7 Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dagli attori sugli immobili oggetto di causa, così come richiesto in atto di citazione, ed il loro conseguente acquisto a titolo originario del diritto di proprietà degli stessi, diritto giunto per l'esercizio sugli stessi uti domini per oltre un ventennio.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, non si provvede sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 CodiceFiscale_15
residente in [...] è divenuto unico ed esclusivo proprietario del seguente bene immobile: cantina sita in Senigallia (AN) alla Via Poerio n. 5 e distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 10 – Mappale 63 – Sub. 55, Cat. C/2, Classe 7, Consistenza 5 mq, rendita catastale €. 11,62;
Ordina ai pubblici registri immobiliari la voltura e la trascrizione della presente sentenza, con il loro esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 21 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7