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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/12/2024, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1375/2024 promossa da:
FE RO, nato a [...]/SP- Brasile il 18.11.1965;
DO RO, nato a [...]/SP- Brasile il 30.05.1998;
LU RO, nato a [...]/SP- Brasile il 4.04.2002; tutti rappresentati e difesi dall'adv. Gabriela Rotunno Val de Sousa e dall'avv. RIntonietta Madeo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via Magna Grecia n. 39
(attori)
contro
:
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589) in persona del Ministro pro tempore
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. AN LE, NA LE e AS LE hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano LE ER, nato in data [...] a San Martino in [...], ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16 dicembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Preso atto del visto del P.M., apposto in data 20.09.2024, questo Giudice osserva quanto segue. ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo LE ER, nato in [...] il [...] e, precisamente, a San Martino in Pensilis (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- LE ER, coniugatosi con BE NA, al figlio IS NA LE, nato in [...]
9.03.1935;
- da IS NA LE, coniugatosi con RI Do MO Galo, al figlio AN LE, nato il [...];
- da AN LE, coniugatosi con ST DO, ai figli NA LE, nato il
30.05.1998, e AS LE, nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo LE ER.
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta maschile, per cui, non essendovi nel caso di specie passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile, nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, né poteva porsi nemmeno al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Orbene, nel caso di specie gli attori hanno dato prova di aver tentato infruttuosamente di prendere appuntamento sul sito del Consolato d'Italia di San Paolo, in Brasile.
Inoltre, come si evince dalla pagina Web del Consolato (prodotta in atti) non è dato comprendere quale tempo di attesa si prospetti per il perfezionamento della prenotazione.
E' fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
AN LE, NA LE e AS LE, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1375/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 30/12/2024
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1375/2024 promossa da:
FE RO, nato a [...]/SP- Brasile il 18.11.1965;
DO RO, nato a [...]/SP- Brasile il 30.05.1998;
LU RO, nato a [...]/SP- Brasile il 4.04.2002; tutti rappresentati e difesi dall'adv. Gabriela Rotunno Val de Sousa e dall'avv. RIntonietta Madeo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via Magna Grecia n. 39
(attori)
contro
:
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589) in persona del Ministro pro tempore
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. AN LE, NA LE e AS LE hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano LE ER, nato in data [...] a San Martino in [...], ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16 dicembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Preso atto del visto del P.M., apposto in data 20.09.2024, questo Giudice osserva quanto segue. ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo LE ER, nato in [...] il [...] e, precisamente, a San Martino in Pensilis (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- LE ER, coniugatosi con BE NA, al figlio IS NA LE, nato in [...]
9.03.1935;
- da IS NA LE, coniugatosi con RI Do MO Galo, al figlio AN LE, nato il [...];
- da AN LE, coniugatosi con ST DO, ai figli NA LE, nato il
30.05.1998, e AS LE, nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo LE ER.
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta maschile, per cui, non essendovi nel caso di specie passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile, nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana, né poteva porsi nemmeno al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Orbene, nel caso di specie gli attori hanno dato prova di aver tentato infruttuosamente di prendere appuntamento sul sito del Consolato d'Italia di San Paolo, in Brasile.
Inoltre, come si evince dalla pagina Web del Consolato (prodotta in atti) non è dato comprendere quale tempo di attesa si prospetti per il perfezionamento della prenotazione.
E' fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
AN LE, NA LE e AS LE, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1375/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 30/12/2024
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani