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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2025 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Serena Giusti
e
PE IO (c.f.: ) rappresentato e difeso, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Ferracci e
NA d'AN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di separazione emessa tra i ricorrenti signori US
ER e con Sentenza n.419/2025 (depositato in data Parte_1
5/9/2025 -procedimento n. 2250/2025 V.G.), rilevate le condizioni di separazione stabilite con accordo raggiunto in sede di separazione personale, con particolare riguardo alla previsione dell'acquisto da parte del signor
US ER della quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale volta a risolvere la crisi matrimoniale, dando atto delle somme medio tempore versate a tal fine dal signor ER a titolo di caparra confirmatoria alla signora e, rilevata la necessità di integrare l'accordo Parte_1 raggiunto in sede di separazione con la previsione dell'ulteriore trasferimento al signor US ER anche del posto auto di pertinenza del predetto
1 immobile, unitamente all'abitazione familiare, sempre nell'ottica di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con ricorso congiunto depositato in data
20.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori US ER e
[...] chiedevano la modifica delle condizioni del separazione Pt_1 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] il signor US ER e la signora sempre al fine di definire i loro rapporti patrimoniali di ogni Parte_1 genere nell'ambito della separazione, a parziale modifica ed integrando l'accordo raggiunto in sede di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Livorno
419/2025 nel procedimento n. 2250/2025 R.G., concordano quanto segue: -la signora si obbliga a trasferire al signor US ER, unitamente Parte_1 all'abitazione familiare, il posto auto di pertinenza del predetto immobile, e pertanto si obbliga a trasferire il 50% del complesso immobiliare sito in Gabbro (LI), Via Pietro
Nenni n. 58, appartamento al Catasto urbano Foglio 6 Part. 74 Sub 610 A2, ed il posto auto Foglio 6 Particella 74 sub 609 cat. C/6, con tutti i loro annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, compresi i proporzionali diritti sul resede comune
Foglio 6 particella 74 sub 608 con le servitù attive e passive qualora esistenti, comunque tutto ciò che al bene è relativo ed attinente;
ed il signor US ER si obbliga ad acquistare la predetta quota di comproprietà; -il prezzo complessivo per
l'acquisto è confermato nella misura di euro 95.000, con imputazione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo pari a complessive di euro
62.000; -il Signor ER si obbliga a versare il saldo prezzo pari ad euro 33.000 al momento della stipula dell'atto di compravendita;
-i signori ER e si Pt_1 obbligano a stipulare l'atto di compravendita entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e chiedono che il Tribunale accolga la domanda di modifica provvedendo con urgenza, essendo essenziale per le parti ottenere un provvedimento giudiziario che sancisca l'accordo raggiunto nell'ambito della definizione dei loro rapporti in sede di separazione. Nel caso in cui il Tribunale non accolga la domanda in un termine tale da consentire la stipula della compravendita così come concordata tra le parti, la stipula sarà posticipata ad una data immediatamente successiva alla pronuncia del Tribunale. Restano ferme tutte le altre condizioni della separazione di cui alla sentenza emessa (sentenza n.419/2025 del Tribunale di
Livorno). Con compensazione delle spese legali del presente procedimento.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo, dando peraltro atto del fatto che, con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 23.11.2025, le parti hanno confermato l'ulteriore versamento di € 15.000,00 effettuato dal Sig ER in data 21/10/2025 in favore della signora Pt_1
2 a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo per l'acquisto Pt_1 previsto.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza di separazione personale n.419/2025 depositata il
5/9/2025 emessa dal Tribunale di Livorno (procedimento n.2250/2025 v.g.), il
Tribunale così statuisce:
a) integra l'accordo raggiunto dai signori US ER e Parte_1
e trasfuso nella sentenza di separazione personale n. 419/2025, sempre al fine della definizione dei rapporti tra coniugi, come in parte motiva.
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2025 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Serena Giusti
e
PE IO (c.f.: ) rappresentato e difeso, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Ferracci e
NA d'AN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di separazione emessa tra i ricorrenti signori US
ER e con Sentenza n.419/2025 (depositato in data Parte_1
5/9/2025 -procedimento n. 2250/2025 V.G.), rilevate le condizioni di separazione stabilite con accordo raggiunto in sede di separazione personale, con particolare riguardo alla previsione dell'acquisto da parte del signor
US ER della quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale volta a risolvere la crisi matrimoniale, dando atto delle somme medio tempore versate a tal fine dal signor ER a titolo di caparra confirmatoria alla signora e, rilevata la necessità di integrare l'accordo Parte_1 raggiunto in sede di separazione con la previsione dell'ulteriore trasferimento al signor US ER anche del posto auto di pertinenza del predetto
1 immobile, unitamente all'abitazione familiare, sempre nell'ottica di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con ricorso congiunto depositato in data
20.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori US ER e
[...] chiedevano la modifica delle condizioni del separazione Pt_1 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] il signor US ER e la signora sempre al fine di definire i loro rapporti patrimoniali di ogni Parte_1 genere nell'ambito della separazione, a parziale modifica ed integrando l'accordo raggiunto in sede di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Livorno
419/2025 nel procedimento n. 2250/2025 R.G., concordano quanto segue: -la signora si obbliga a trasferire al signor US ER, unitamente Parte_1 all'abitazione familiare, il posto auto di pertinenza del predetto immobile, e pertanto si obbliga a trasferire il 50% del complesso immobiliare sito in Gabbro (LI), Via Pietro
Nenni n. 58, appartamento al Catasto urbano Foglio 6 Part. 74 Sub 610 A2, ed il posto auto Foglio 6 Particella 74 sub 609 cat. C/6, con tutti i loro annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, compresi i proporzionali diritti sul resede comune
Foglio 6 particella 74 sub 608 con le servitù attive e passive qualora esistenti, comunque tutto ciò che al bene è relativo ed attinente;
ed il signor US ER si obbliga ad acquistare la predetta quota di comproprietà; -il prezzo complessivo per
l'acquisto è confermato nella misura di euro 95.000, con imputazione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo pari a complessive di euro
62.000; -il Signor ER si obbliga a versare il saldo prezzo pari ad euro 33.000 al momento della stipula dell'atto di compravendita;
-i signori ER e si Pt_1 obbligano a stipulare l'atto di compravendita entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e chiedono che il Tribunale accolga la domanda di modifica provvedendo con urgenza, essendo essenziale per le parti ottenere un provvedimento giudiziario che sancisca l'accordo raggiunto nell'ambito della definizione dei loro rapporti in sede di separazione. Nel caso in cui il Tribunale non accolga la domanda in un termine tale da consentire la stipula della compravendita così come concordata tra le parti, la stipula sarà posticipata ad una data immediatamente successiva alla pronuncia del Tribunale. Restano ferme tutte le altre condizioni della separazione di cui alla sentenza emessa (sentenza n.419/2025 del Tribunale di
Livorno). Con compensazione delle spese legali del presente procedimento.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo, dando peraltro atto del fatto che, con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 23.11.2025, le parti hanno confermato l'ulteriore versamento di € 15.000,00 effettuato dal Sig ER in data 21/10/2025 in favore della signora Pt_1
2 a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo per l'acquisto Pt_1 previsto.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza di separazione personale n.419/2025 depositata il
5/9/2025 emessa dal Tribunale di Livorno (procedimento n.2250/2025 v.g.), il
Tribunale così statuisce:
a) integra l'accordo raggiunto dai signori US ER e Parte_1
e trasfuso nella sentenza di separazione personale n. 419/2025, sempre al fine della definizione dei rapporti tra coniugi, come in parte motiva.
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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