Sentenza 25 maggio 2022
Parere sospensivo 8 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026REG.PROV.COLL.
N. 00038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2023, proposto da AO RT RI e RO RI, in proprio e anche in qualità di eredi di Maria Castagneto, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Nicatore, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Comune di Sestri Levante, non costituito in giudizio;
nei confronti
di IO MA RI e IO RI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 415 del 25 maggio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il consigliere AN DA;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Sestri Levante, area 5 - tecnica servizio urbanistica, edilizia privata, del 6 febbraio 2015, comunicato il 16 febbraio 2015, di diniego dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica prot. n. 22383 del 30 febbraio 2009, presentata da AO RT RI e RO RI per la realizzazione di copertura a falde del fabbricato sito nella frazione di Villa Ginestra, al n. 34, individuato al catasto al foglio 26, particella 453.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) AO RT RI e RO RI, proprietari (inizialmente insieme alla defunta loro madre) di un appartamento ubicato in Sestri Levante, furono parti di una controversia in sede giurisdizionale ordinaria contro IO MA RI e IO RI, proprietari di altre unità immobiliari nello stesso stabile, in tema di lavori di rifacimento e interventi di ripristino delle opere comuni;
b) in tale contesto venne stipulato un verbale di conciliazione in data 6 ottobre 2006, nel quale le parti si impegnavano ad eseguire le opere necessarie per risolvere gli inconvenienti secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio, dando incarico al medesimo consulente di presentare le necessarie domande nonché di curare la progettazione e la direzione dei relativi lavori, consistenti, tra l’altro, nel rifacimento della copertura del tetto del corpo più alto del fabbricato, e della copertura del tetto sul corpo scale, nel ripristino dell’intonaco di facciata dell’intero fabbricato e nella relativa tinteggiatura, nel rifacimento della copertura del tetto del corpo più basso del fabbricato, nonché nell’esecuzione di tutte le opere accessorie;
c) tuttavia sorse controversia tra le parti coinvolte circa la realizzazione di parte del tetto a terrazzo, che per IO MA RI e IO LI non avrebbe dovuto essere realizzata a falde inclinate (come già esistente), in quanto la trasformazione nell’attuale tipo copertura della originaria copertura a terrazzo (operata in tempi risalenti) avrebbe concretizzato una ipotesi di abuso edilizio e paesistico, a cui loro avrebbero voluto rimediare in occasione della ristrutturazione convenuta nel verbale di conciliazione;
d) i lavori, pertanto, non vennero eseguiti;
e) IO MA RI inviò, in data 27 marzo 2009, un esposto al Comune di Sestri Levante, rappresentando l’abusività del tetto a falde inclinate in Comune e allegando una relazione di sopralluogo di consulente tecnico di fiducia dell’11 marzo 2009;
f) AO RT RI e RO RI parteciparono al relativo procedimento tramite inoltro di deduzioni;
g) AO RT RI e RO RI presentarono all’amministrazione comunale un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per sanare la copertura a falde esistente;
h) con il già menzionato provvedimento del 6 febbraio 2025 il Comune di Sestri Levante respinse la suddetta istanza.
3. Il provvedimento indicato al paragrafo 1 è stato impugnato da AO RT RI e RO RI con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dei controinteressati e rubricato quale ricorso n. 778 del 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, e affidato a quattro motivi compendiati in: « Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti », « Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione », « Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione di circolare (circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 3/7/1985 n. 3357 (punto 3.1)). Illogicità ed irrazionalità manifeste » e « Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti ».
4. IO MA RI e IO RI si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
4.1. Il Comune di Sestri Levante non si è costituito
5. Con l’impugnata sentenza n. 415 del 25 maggio 2022, il T.a.r. per la Liguria, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il T.a.r. ha affermato che: « Ai fini della legittimazione ad ottenere un titolo edilizio, è necessario che il richiedente possieda un titolo di disponibilità dell’immobile sul quale i relativi lavori vanno eseguiti (…) Sul punto, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza (…) “ il Comune, in sede di rilascio del titolo edilizio, non è tenuto a svolgere verifiche complesse in ordine al regime proprietario dei beni né, tanto più, a risolvere conflitti tra parti private ” (…) a non diverso esito conduce l’analisi delle condizioni di legittimazione necessari ad ottenere l’accertamento di conformità di opere eseguite senza titolo, ex art. 36 del DPR 380/2001. Invero, se pure è vero che quest’ultimo adempimento può essere richiesto non solo dal proprietario ma anche dal responsabile dell’abuso (…) è parimenti innegabile che l’opposizione alla sanatoria eventualmente spiegata dal proprietario (esclusivo o comune) dell’immobile, costituisce anche in tal caso esercizio del diritto reale (…) che in assenza di titoli “liquidi” ovvero di facile e pronta soluzione, non può che ostare all’accoglimento della istanza (…) Nel caso di specie, il procedimento si è correttamente concluso in conseguenza dell’opposizione di una parte (peraltro maggioritaria in termini di quote) della proprietà comune dell’immobile alla sanatoria delle opere senza titolo; opposizione che, non fondandosi su presupposti di semplice ed immediata risoluzione, l’Ente non era legittimato a dirimere. In contrario, non giova alla domanda dei ricorrenti il richiamo al verbale di conciliazione, essendo quest’ultimo un titolo a natura obbligatoria tra le parti, violazione del quale può rilevare solo a fini risarcitori (…) Neppure sussiste il lamentato difetto di motivazione, essendo il provvedimento sorretto dalla chiara enunciazione dei presupposti di diritto che hanno giustificato l’esito del procedimento, fermo restando che, attesa la natura vincolata del potere esercitato, nessun vizio formale può consentire l’accoglimento del gravame ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 dicembre 2022 e in data 3 gennaio 2023 – AO RT RI e RO RI hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
7. Tanto IO MA RI e IO RI quanto il Comune di Sestri Levante, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
8. In vista dell’udienza di discussione, gli appellanti hanno depositato, in data 14 novembre 2025, una memoria, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
10. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 5 a pagina 8 del gravame – gli appellanti hanno lamentato « Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Errata declaratoria del difetto di legittimazione ad ottenere il titolo edilizio in sanatoria ».
12. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 8 a pagina 10 del gravame – gli interessati hanno dedotto « Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R medesimo. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Errata declaratoria del difetto di legittimazione ad ottenere il titolo edilizio in sanatoria ».
13. I primi due motivi devono essere vagliati congiuntamente, stante lo loro stretta connessione logica e fattuale.
14. Essi sono fondati.
14.1. Gli appellanti sono legittimati ad ottenere il titolo edilizio in sanatoria, in quanto sussiste il consenso dei comproprietari (odierni appellati), derivante dall’aver sottoscritto, in data 6 ottobre 2006, il verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale di Chiavari nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 586/2005, con cui questi si sono impegnati ad effettuare lavori di riparazione al tetto, nella consistenza risultante al tempo della conciliazione, ovverosia univocamente a falde.
A differenza di quanto affermato dall’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato e dal T.a.r. nella gravata sentenza circa la natura meramente obbligatoria tra le parti del verbale di conciliazione giudiziale, esso è titolo di per sé sufficiente a concretizzare la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, siccome idoneo a fondare un’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 28871 con richiamo alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 336 del 2 luglio 2002) e non può essere rimesso in discussione in modo ammissibile in sede amministrativa da una delle parti che hanno conciliato (IO MA RI), con conseguente assorbimento di ogni ulteriore considerazione sul punto.
Inoltre, per completezza va evidenziato che l’obbligo di provvedere alla realizzazione del tetto a falde inclinate discende anche da un altro titolo giudiziale, ovverosia la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 119 del 18 febbraio 2011 (confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Genova n. 535 del 16 aprile 2025), con cui è stato appunto accertato il predetto obbligo in capo a IO MA RI e a IO RI derivante da quanto pattuito in sede di conciliazione nel 2006.
14.2. Posto che (come peraltro evidenziato dal T.a.r.) l’amministrazione comunale, in sede di accertamento della legittimazione a richiedere un titolo edilizio, non è tenuta a svolgere complessi accertamenti istruttori, né a sostituirsi al giudice civile in caso di contestazioni, dovendo accertare semplicemente la disponibilità materiale dell’immobile (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2020, n. 7812) in assenza di contestazioni di terzi sulla legittimazione basate su prove documentali di immediata decisività, nel caso di specie non vi era per il Comune alcuna controversia da dirimere tra i privati (il che esula dai poteri e dai doveri dell’ente locale), poiché l’opposizione dei controinteressati all’intervento era, con ogni evidenza, inammissibile, essendo il loro consenso già stato accertato in sede giurisdizionale.
15. Con il terzo motivo – esteso da pagina 10 a pagina 12 del gravame – parte appellante ha lamentato « Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R medesimo, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30.7.1985, n. 3357/25 (punto 3.1) Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Errata declaratoria del difetto di legittimazione ad ottenere il titolo edilizio in sanatoria ».
16. Tale censura, vertente sempre in punto di legittimazione, è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
17. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 12 a pagina 14 del gravame – gli appellanti hanno lamentato « Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 - bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto ».
18. Il motivo è fondato.
18.1. Il provvedimento comunale è viziato da difetto di motivazione, giacché, stabilita la sussistenza della legittimazione degli appellanti, l’esito dell’atto non è più vincolato, essendo necessario vagliare nel merito la domanda di sanatoria, il che non è avvenuto in maniera effettiva.
18.2. L’acclarato deficit motivazione assorbe la contestazione circa l’asserita violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per lamentata mancanza nel provvedimento comunale di effettive controdeduzioni alle osservazioni degli interessati.
19. Sancita la legittimazione degli interessati a richiedere il titolo edilizio in sanatoria e la conseguente illegittimità del diniego, l’amministrazione dovrà rideterminarsi sulla domanda.
In proposito, sul versante conformativo, si precisa che:
a) in sede amministrativa la vicenda ha avuto scaturigine da un esposto presentato nel 2009 da IO MA RI al Comune di Sestri Levante, rappresentante l’avvenuta realizzazione di un tetto a falda in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica e recante una perizia ingegneristica dove, soltanto in via deduttiva, la realizzazione del tetto a falda è stata datata intorno agli anni settanta e ottanta del secolo scorso;
b) l’immobile presenta un tetto di copertura a due falde e che tale stato strutturale appare ragionevolmente risalire molto addietro nel tempo, anche in ragione del fatto che l’edificio sembra essere stato edificato in tempi remoti, tantoché presso l’amministrazione non sono stati tuttora rinvenuti i relativi progetti di costruzione;
c) pertanto il mutamento della copertura non può essere ricondotto ad un’epoca urbanisticamente rilevante sulla base del solo esposto di un comproprietario privo di qualsiasi supporto obbiettivo e certo o quanto meno dotato di alta credibilità logica e razionale, senza un previo eventuale approfondimento fattuale e comunque senza un’adeguata motivazione che consenta di comprendere l’ iter logico con cui da premesse fattuali non univoche (e, anzi, militanti nel senso opposto a quello sostenuto da IO MA RI) si pervenga ad una determinazione negativa.
20. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento comunale impugnato, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione nei sensi e nei limiti indicati al paragrafo 19.
21. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda, giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 38 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento del Comune di Sestri Levante, area 5 - tecnica servizio urbanistica, edilizia privata, del 6 febbraio 2015, di diniego dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica prot. n. 22383 del 30 febbraio 2009, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione comunale nei sensi e nei limiti indicati al paragrafo 19 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OB OR, Presidente
AN DA, Consigliere, Estensore
AN Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DA | OB OR |
IL SEGRETARIO