Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/04/2025, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13141 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Cimino e Valerio Pescatore, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Pescatore in Roma, via L. Spallanzani,22;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - -OMISSIS-, di dichiarazione di interesse artistico e storico di particolare importanza su dipinto.
Motivi aggiunti stralciati dal n.r.g. -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- si è aggiudicato il dipinto dal titolo “ -OMISSIS- ”, realizzato all’incirca nel 1888 da -OMISSIS- -OMISSIS-, in una vendita al pubblico incanto avvenuta presso la -OMISSIS- e bandita nell’ambito di un procedimento di esecuzione avviato nei confronti del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, titolare dell’opera, su istanza della Società creditrice IS.p.a.
2. Con motivi aggiunti esperiti in seno al giudizio R.G. n. -OMISSIS-pendente dinanzi a questo Tribunale (proposto dalla -OMISSIS-), il Sig. -OMISSIS- è insorto avverso il decreto -OMISSIS-del-OMISSIS-, a lui notificato con nota prot.-OMISSIS- datata-OMISSIS-, con cui la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) aveva adottato, in relazione alla suddetta opera di -OMISSIS-, dichiarazione di interesse artistico e storico di particolare importanza, ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a), e 13 del d.l.gs. n. 42/2004, sollevando i seguenti motivi di diritto:
“ 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D. LGS. N. 42/2004 E DEGLI ARTT. 7-10 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ”;
“ 2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (VIOLAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990) ”.
3. Con sentenza n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024, pronunciata a definizione del prefato giudizio R.G. n. 13843/2019, la Sezione ha disposto lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti proposto dal Sig. -OMISSIS-, in considerazione dell’impossibilità di scrutinarlo in quella sede processuale, tenuto conto del fatto che esso rispondeva ai “ requisiti di forma e di sostanza per essere considerato alla stregua di un ricorso autonomo ”, disponendone l’iscrizione a nuovo ruolo e la trattazione separata, per la quale fissava l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, successivamente ricalendarizzata per il giorno 4 marzo 2025.
4. L’impugnativa è stata conseguentemente iscritta sub R.G. n. 13141/2024, e nell’ambito di tale nuovo procedimento giurisdizionale l’odierno ricorrente, in data 9 dicembre 2024, ha depositato atto di formale costituzione in giudizio.
5. Medio tempore si era costituito in giudizio anche il Ministero della cultura, con atto depositato in data 6 dicembre 2024, producendo contestualmente documentazione e memoria illustrativa, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
5.1. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato anche alle altre parti del giudizio R.G. n. -OMISSIS-(segnatamente, -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS--OMISSIS-), ma nessuna di esse si è costituita.
6. In data 10 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato memoria di replica.
7. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
8. Il gravame è infondato.
9. Con il primo motivo il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera d’arte di -OMISSIS-, da lui acquistata all’asta in data 29 ottobre 2019, avendogli il resistente Ministero notificato direttamente il provvedimento conclusivo, adottato a distanza di sette mesi dall’aggiudicazione (ed esattamente in data-OMISSIS-), con la conseguenza che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di parteciparvi, in violazione del disposto di cui all’art. 14, co. 1, d.lgs. n. 42/2004, nonostante la -OMISSIS- -OMISSIS- avesse puntualmente comunicato all’amministrazione statale il nominativo dell’acquirente.
La doglianza è priva di pregio.
Innanzitutto la parte non vanta alcun interesse concreto e attuale a far valere la circostanza, evidenziata a pag. 6 del ricorso, che “ la comunicazione dell’avvio del procedimento non è stata notificata (…) neanche al proprietario originario, Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, e neppure al creditore esecutante, la IS.p.A .”, in quanto trattasi di un vizio che inciderebbe, semmai, sulla sfera giuridica di tali diversi soggetti, e che solo costoro sarebbero eventualmente legittimati a sollevare.
In secondo luogo, è assodato che il Ministero, con atto del 7 ottobre 2019, ha comunicato l’avvio del procedimento diretto ad imporre il vincolo culturale sul dipinto di -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS-, nella sua qualità di custode del bene nell’ambito della procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale di Parma dalla IS.p.a. (creditrice nei confronti del titolare dell’opera, -OMISSIS--OMISSIS-), e dunque quale “ unico soggetto titolato ad operare nell’ambito della Procedura Esecutiva ” (cfr. rapporto informativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato del 20 novembre 2019, versata in atti in data 6 dicembre 2024).
Tanto è sufficiente a garantire l’osservanza della previsione di cui all’art. 14, co. 1, d. lgs. n. 42/2004, che obbliga di comunicare l’avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale al “ proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto ”: al momento in cui detto procedimento amministrativo è stato incardinato, infatti, la -OMISSIS- aveva la detenzione dell’opera, mentre il ricorrente non vantava ancora alcun titolo di proprietà, essendo l’aggiudicazione in suo favore intervenuta in un secondo momento (ed esattamente in data 29 ottobre 2019).
Ne consegue che la comunicazione di avvio è stata correttamente indirizzata esclusivamente nei confronti del soggetto (all’epoca) detentore, non essendovi in capo all’amministrazione procedente l’obbligo di “seguire” il bene nei suoi successivi passaggi di proprietà in corso di procedimento, al fine di estendere detta comunicazione anche al proprietario sopravvenuto, e fermo restando che questi è comunque legittimato ad intervenirvi secondo il principio generale dettato dall’art. 9 l. n. 241/1990, quale titolare di una posizione qualificata, e dunque di un interesse privato suscettibile di essere inciso dal provvedimento conclusivo.
Da ciò discende che la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui la formulazione letterale della disposizione in esame, e segnatamente l’utilizzo della congiunzione “o”, lascerebbe intendere che la posizione del “proprietario/possessore” e quella del “detentore” sono tra loro oggettivamente alternative e non cumulabili (cfr. memoria di replica del 10 febbraio 2025), non coglie nel segno, giacché nel caso di specie, al momento dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, il ricorrente non aveva ancora alcun rapporto giuridico con l’opera e dunque non rivestiva la qualifica di “proprietario”.
10. Con il secondo mezzo sono stati dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, appuntandosi le doglianze di parte sui contenuti della Relazione storico-artistica richiamata nel gravato decreto di vincolo, la quale si sarebbe soffermata a lungo “s ulle informazioni biografiche relative a -OMISSIS-; sulle questioni di attribuzione dell’opera, dovuta all’autrice del catalogo -OMISSIS-; sulle modalità tecniche di realizzazione del dipinto, dopo averne fugacemente descritto il contenuto ”, laddove “ molto poco si dice invece in relazione alla effettiva rilevanza del dipinto nel complesso dell’opera di -OMISSIS- -OMISSIS- ”: all’epoca della tela l’autore era attivo a -OMISSIS-, località della -OMISSIS- dove aveva soggiornato per un certo periodo e realizzato diversi dipinti di valore culturale di particolare interesse e “ ben noti a livello internazionale ”, anch’essi aventi quale tema il paesaggio montano, mentre il dipinto in esame non rientrerebbe oggettivamente tra le opere più conosciute dell’artista trentino. In altri termini l’amministrazione, lungi dal soddisfare l’obbligo di motivazione “particolarmente rafforzata”, avrebbe affermato laconicamente l’esistenza di un interesse artistico e storico particolarmente importante dell’opera limitandosi a richiamarne “ il significato rivestito (…) in quanto testimonianza del soggiorno del pittore a -OMISSIS- e tappa fondamentale del suo percorso stilistico, essendo testimone della fase di transizione dal suo linguaggio pittorico giovanile verso la tecnica divisionistica cui aderirà compiutamente a partire dal 1891 ”, senza nulla dire sulla sua importanza e sul suo particolare rilievo nell’ambito della “ visione notturna di -OMISSIS- ”.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Occorre muovere dal presupposto che il provvedimento con cui è apposto il vincolo culturale su un’opera è espressione di un potere connotato da marcati profili di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti in cui risulti affetto da macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza [cfr. ex multis recente Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 1734, secondo cui “La valutazione dell'interesse culturale di un bene comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura, che presentano margini significativi di opinabilità. L'apprezzamento svolto dall'Amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all'art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Tuttavia, il giudice amministrativo può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell'Amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile. Pertanto, la valutazione concernente l'interesse culturale rilevante, che giustifica di un vincolo, è un'esclusiva prerogativa dell'Amministrazione responsabile del relativo vincolo e può essere oggetto di sindacato giudiziale solo per evidenti incoerenze e illogicità che mettano in dubbio la validità della valutazione discrezionale tecnica (Cons. Stato, sez. VI, 06/08/2024, n. 7001)”].
Orbene, nel caso di specie non è dato riscontrare vizi di tale portata.
Il decreto con cui il Ministero ha adottato la dichiarazione di interesse particolarmente importante del dipinto in esame è motivato per relationem con rinvio alla dettagliata Relazione storico-artistica redatta dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del medesimo Dicastero, allegata al provvedimento quale “ parte integrante ”.
Tale Relazione contiene, innanzitutto, una puntuale descrizione dell’opera, con riferimento al soggetto ivi raffigurato (“ -OMISSIS- ” in cui “ Il sentiero che porta al villaggio è deserto, la quiete e il silenzio dominano la scena; solo poche finestre sono illuminate da una luce calda, accogliente ”) e alla tecnica pittorica utilizzata (“ Le pennellate divisioniste, recente conquista del pittore, rendono perfettamente il riverbero della neve all’imbrunire, del trascolorare del cielo all’orizzonte, del paesaggio tinto di rosa. (…) Ad una osservazione ravvicinata, il dipinto appare condotto col sovrapporsi di un gran numero di pennellate corpose, ancora lontane dai filamenti di colori complementari dei quadri della piena maturità, eseguiti a punta di pennello. Una stretta porzione verticale della tela visibile sulla destra, probabilmente in seguito all’adattamento del dipinto a una nuova cornice, mostra una differente gradazione cromatica, corrispondente ai colori originari. L’attenzione del pittore nei confronti delle problematiche conservative delle proprie opere trapela nelle lettere ed egli appare spesso preoccupato per alcuni fenomeni di degrado, talvolta verificatisi poco dopo l’esecuzione. (…) ”).
In secondo luogo, la Relazione illustra, in maniera sufficientemente esaustiva, le ragioni dell’interesse storico-artistico della tela, e dunque del suo valore culturale, essendo essa testimonianza sia del periodo in cui -OMISSIS- soggiornò a -OMISSIS- (a cavallo tra il 1886 e il 1894), considerato quale tappa fondamentale del suo percorso stilistico (si legge che il pittore, dopo aver realizzato, in -OMISSIS-, la sua prima opera monumentale “-OMISSIS-”, che “ segna una svolta verso lo stile e la tecnica della piena maturità: abbandonati i toni cupi, la superficie si fa sensibile alla luce con una pittura a tocchi e spatolate, in parte divisi e in parte mescolati. L'approdo simbolista del pittore vi si può già intuire nella dimensione cosmica conferita a un episodio di vita agreste ”, a -OMISSIS- “ si dedica a diversi lavori realizzati con tecnica divisa ”), sia della fase di transizione dal linguaggio pittorico giovanile verso la tecnica divisionista, alla quale l’Autore aderirà dal 1891 (v. passaggi sopra riportati, in cui è descritta la tipologia di “pennellate” e dunque la fattura del dipinto).
In altri termini, il gravato provvedimento dà conto delle ragioni sottese all’imposizione del vincolo culturale sull’opera con una motivazione che si appalesa sufficientemente compiuta e completa, e dunque scevra dai vizi dedotti dalla parte, laddove, di contro, le doglianze sollevate con il ricorso, quali dirette a far valere l’asserita scarsa rilevanza del dipinto, se rapportato alla complessiva produzione artistica di -OMISSIS-, specie di quella realizzata a -OMISSIS-, finiscono per impingere direttamente nel merito delle valutazioni ministeriali, con ciò sostanziandosi in un’inammissibile sostituzione della valutazione della parte, del tutto soggettiva e personale, al giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione detentrice delle correlate competenze e cognizioni specialistiche.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Le spese di lite possono essere compensate nei confronti del Ministero in ragione della peculiarità della vicenda, mentre nulla si dispone nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ( i.e ., IS.p.A., -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS--OMISSIS-), non essendosi essi costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate nei confronti del Ministero della cultura. Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.