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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
9288/2021 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 99228888//22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PESENTI Parte_1 C.F._1
LIVIO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BELOTTI ALEX del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 25.9.25 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM in data 8.11.25 per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la LI al fine di ottenere dal Tribunale la Controparte_1
pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 31/03/1975 in BERZO SAN
FERMO e che dal matrimonio erano nati i figli (20.6.1979) e (23.9.1983), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed autonomi. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi che doveva ricondursi alla violazione da parte della LI dei propri doveri coniugali, fra i quali quello di fedeltà e, soprattutto, a quello di assistenza morale e materiale, quest'ultimo in maniera così grave e rilevante da costringere il ricorrente a doversi allontanare dalla propria abitazione per tutelare la propria incolumità. Dopo aver asserito della esistenza di relazioni extraconiugale della LI fin dall'epoca dell'infanzia dei due figli e di come da tempo le parti vivevano da separati in casa, avendo di fatto a propria disposizione due appartamenti che, pur con distinti portoni d'ingresso, erano uniti da una porta che li rendeva comunicanti, così da condividere i pranzi o le cene, si soffermava lungamente a come, a suo dire, la LI gli avesse, a sua insaputa somministrato medicine a base di benzodiazepine. In modo preciso così riferiva dei malori ripetuti che lo avevano condotto più volte in ospedale, con attacchi ischemici transitori celebrali recidivanti e grossi problemi collaterali che avvenivano peraltro anche sul posto di lavoro. Riferiva che, appena avuto il sospetto di tali comportamenti della LI, aveva dapprima iniziato a non mangiare gli alimenti che venivano offerti da lei per poi, di fatto , allontanarsi dalla casa coniugale. Asseriva quindi di essere pensionato e di percepire mensilmente una pensione di € 2400/2500,00 mensile e di essere onerato del pagamento attuale di un canone di € 480,00, che, di contro, la LI , seppur casalinga, godeva di un consistente patrimonio riconducibile sia a denari di lui che a denari avuti dalla madre di lei. Si doleva del fatto che egli non era, allo stato, in grado di accedere alla casa coniugale che era occupata dalla sig.ra che, pur non CP_1
pagina 2 di 4 avendone diritto, pretendeva che egli le cedesse la quota di comproprietà dell'abitazione.
Concludeva chiedendo la separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, senza alcun contributo economico a suo carico o, in subordine, con il versamento di un assegno di mantenimento di € 550,00 mensile.
Si costituiva la resistente che contestava decisamente tutto quanto dedotto in ricorso. A sua volta, riferiva della esistenza di una relazione extraconiugale del marito tale da aver indotto il marito a sottoscrivere un contratto di locazione per poter gestire la relazione ed avere una sorta di “ doppia vita”, quindi delle patologie di ansia da cui era affetto il ricorrente e dei farmaci che lo stesso doveva assumere per la gestione di esse, non senza sottolineare che la diagnosi dell'ultimo ricovero del marito sembrava da doversi ricollegare ad un eccesso di RO , farmaco antidepressivo, dunque con una ricostruzione diversa rispetto a quella individuata dal ricorrente. Sottolineava come, dal punto di vista economico, il marito, oltre a percepire la pensione dal 2010, aveva sia gli emolumenti derivanti dall'attività lavorativa che continuava a svolgere per la società CPZ
Spa che diversi immobili e consistenti depositi di denaro, mentre ella , di fatto, era priva di redditi, essendosi sempre curata della famiglia e della crescita dei figli . Chiedeva così un assegno di mantenimento che quantificava in € 2.000,00. Concludeva così chiedendo anch'ella la pronuncia di separazione con addebito a carico del marito e un assegno di mantenimento di € 2000,00 mensile.
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice designato dopo aver autorizzato le parti a vivere separatamente poneva a carico del ricorrente l'onere di versare a titolo di assegno di mantenimento a favore della LI la somma mensile di € 950,00.
Su richiesta dei legali veniva pronunciata la sentenza parziale di stato con la pronuncia n.
2582/22 e la causa rimessa in istruttoria.
La causa si istruiva con interrogatori ed escussione dei testi indicati. All'esito i procuratori, dopo svariati tentativi giudiziali di componimento, precisavano le conclusioni pagina 3 di 4 congiuntamente all'udienza cartolare del 25.9.25 e la causa rimessa avanti al Collegio per la decisione.
La pronuncia odierna è correlata peraltro solo all'accoglimento della statuizione dell'assegno di mantenimento a favore della resistente, con implicita e reciproca rinuncia alle richieste di addebito che le parti avevano svolto negli atti introduttivi.
L'assegno così individuato dai procuratori può essere condiviso dal Collegio perché risultano in linea con i redditi delle parti, così come peraltro già indicato dal giudice in sede di provvedimenti provvisori nei quali appunto era questo l'importo riconosciuto a favore della LI.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, vista la sentenza n. 2582/22 relativo allo stato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 950,00 entro il 10 di
[...]
ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
- spese di lite compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 4 di 4
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 99228888//22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PESENTI Parte_1 C.F._1
LIVIO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BELOTTI ALEX del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 25.9.25 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM in data 8.11.25 per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la LI al fine di ottenere dal Tribunale la Controparte_1
pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 31/03/1975 in BERZO SAN
FERMO e che dal matrimonio erano nati i figli (20.6.1979) e (23.9.1983), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed autonomi. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi che doveva ricondursi alla violazione da parte della LI dei propri doveri coniugali, fra i quali quello di fedeltà e, soprattutto, a quello di assistenza morale e materiale, quest'ultimo in maniera così grave e rilevante da costringere il ricorrente a doversi allontanare dalla propria abitazione per tutelare la propria incolumità. Dopo aver asserito della esistenza di relazioni extraconiugale della LI fin dall'epoca dell'infanzia dei due figli e di come da tempo le parti vivevano da separati in casa, avendo di fatto a propria disposizione due appartamenti che, pur con distinti portoni d'ingresso, erano uniti da una porta che li rendeva comunicanti, così da condividere i pranzi o le cene, si soffermava lungamente a come, a suo dire, la LI gli avesse, a sua insaputa somministrato medicine a base di benzodiazepine. In modo preciso così riferiva dei malori ripetuti che lo avevano condotto più volte in ospedale, con attacchi ischemici transitori celebrali recidivanti e grossi problemi collaterali che avvenivano peraltro anche sul posto di lavoro. Riferiva che, appena avuto il sospetto di tali comportamenti della LI, aveva dapprima iniziato a non mangiare gli alimenti che venivano offerti da lei per poi, di fatto , allontanarsi dalla casa coniugale. Asseriva quindi di essere pensionato e di percepire mensilmente una pensione di € 2400/2500,00 mensile e di essere onerato del pagamento attuale di un canone di € 480,00, che, di contro, la LI , seppur casalinga, godeva di un consistente patrimonio riconducibile sia a denari di lui che a denari avuti dalla madre di lei. Si doleva del fatto che egli non era, allo stato, in grado di accedere alla casa coniugale che era occupata dalla sig.ra che, pur non CP_1
pagina 2 di 4 avendone diritto, pretendeva che egli le cedesse la quota di comproprietà dell'abitazione.
Concludeva chiedendo la separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, senza alcun contributo economico a suo carico o, in subordine, con il versamento di un assegno di mantenimento di € 550,00 mensile.
Si costituiva la resistente che contestava decisamente tutto quanto dedotto in ricorso. A sua volta, riferiva della esistenza di una relazione extraconiugale del marito tale da aver indotto il marito a sottoscrivere un contratto di locazione per poter gestire la relazione ed avere una sorta di “ doppia vita”, quindi delle patologie di ansia da cui era affetto il ricorrente e dei farmaci che lo stesso doveva assumere per la gestione di esse, non senza sottolineare che la diagnosi dell'ultimo ricovero del marito sembrava da doversi ricollegare ad un eccesso di RO , farmaco antidepressivo, dunque con una ricostruzione diversa rispetto a quella individuata dal ricorrente. Sottolineava come, dal punto di vista economico, il marito, oltre a percepire la pensione dal 2010, aveva sia gli emolumenti derivanti dall'attività lavorativa che continuava a svolgere per la società CPZ
Spa che diversi immobili e consistenti depositi di denaro, mentre ella , di fatto, era priva di redditi, essendosi sempre curata della famiglia e della crescita dei figli . Chiedeva così un assegno di mantenimento che quantificava in € 2.000,00. Concludeva così chiedendo anch'ella la pronuncia di separazione con addebito a carico del marito e un assegno di mantenimento di € 2000,00 mensile.
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice designato dopo aver autorizzato le parti a vivere separatamente poneva a carico del ricorrente l'onere di versare a titolo di assegno di mantenimento a favore della LI la somma mensile di € 950,00.
Su richiesta dei legali veniva pronunciata la sentenza parziale di stato con la pronuncia n.
2582/22 e la causa rimessa in istruttoria.
La causa si istruiva con interrogatori ed escussione dei testi indicati. All'esito i procuratori, dopo svariati tentativi giudiziali di componimento, precisavano le conclusioni pagina 3 di 4 congiuntamente all'udienza cartolare del 25.9.25 e la causa rimessa avanti al Collegio per la decisione.
La pronuncia odierna è correlata peraltro solo all'accoglimento della statuizione dell'assegno di mantenimento a favore della resistente, con implicita e reciproca rinuncia alle richieste di addebito che le parti avevano svolto negli atti introduttivi.
L'assegno così individuato dai procuratori può essere condiviso dal Collegio perché risultano in linea con i redditi delle parti, così come peraltro già indicato dal giudice in sede di provvedimenti provvisori nei quali appunto era questo l'importo riconosciuto a favore della LI.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, vista la sentenza n. 2582/22 relativo allo stato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 950,00 entro il 10 di
[...]
ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
- spese di lite compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 4 di 4