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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3888/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3888/2020, avente come oggetto “divorzio contenzioso, cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Sovere (BG), presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Simona Maria Torri, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 28.11.2024
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Boario Terme (BS), P_ C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.6.2024) Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora ed il signor in Capo di Ponte (BS) il giorno 12.06.2000 e Parte_1 P_
trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 03, Parte II - Serie A, anno 2000;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Capo di Ponte (BS) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza e di procedere a tutte le incombenze di legge;
Per_
3. affidare i figli e in via esclusiva alla madre, preferibilmente nella sua accezione Per_2 cosiddetta “affidamento super esclusivo”;
4. stabilire che il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, versi entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, o del diverso ammontare che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuisca in ragione del 50%, alle spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli siglato dal presente Tribunale;
5. adottare, preliminarmente ad ogni decisione in merito ai diritti di visita e per i motivi di cui in narrativa, ogni provvedimento utile ad accertare l'effettiva capacità genitoriale del signor
E comunque, disporre che eventuali incontri siano svolti in maniera protetta, tramite i P_
Servizi Sociali e/o in un ambiente deciso dalla madre e con altre persone presenti al fine di vigilare sugli incontri stessi, in modo che sia garantita la massima protezione dei bambini da qualsiasi rischio ipotizzabile;
6. con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso il giudizio di reclamo contro i provvedimenti provvisori di cui al RG n. 51/2022 V.G. della Corte d'appello di
Brescia, oltre CPA ed IVA”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e P_
, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) - affido esclusivo di alla madre, con collocazione principale del minore presso Persona_3
la stessa;
b) - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desideri, previo accordo diretto con il medesimo e compatibilmente con le esigenze dei minori ed i suoi impegni lavorativi, previo monitoraggio e predisposizione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di idoneo programma delle visite volto a consentire il graduale riavvicinamento di al padre;
Per_2
c) - il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , sino a che Per_2 il medesimo non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrispondendole al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, conformemente ai criteri stabiliti dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: si chiede ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:
1) “vero che convive con la madre in Esine, Via Novelle 6”; P_ CP_2
2) “vero che , nei periodi nei quali presta attività lavorativa, versa alla madre la P_ somma mensile di € 500,00 quale contributo alle spese di casa”.
Si indicano a testimoni i signori e . CP_2 Testimone_1
Si chiede, inoltre, ammettersi CTU volta a valutare la condizione psicologica dei minori, al fine di escludere la ricorrenza nella fattispecie della sindrome da alienazione parentale, oltre che le capacità genitoriali di entrambe le parti;
in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Capo di Ponte (BS) il 12.6.2000, trascritto nel registro di Stato P_
Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000, unione dalla quale erano nati i figli
(il 4.11.2005) e (il 6.3.2008). Per_1 Per_2
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di
Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 24.4.2012, dopo l'udienza presidenziale del
17.4.2012, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, allora entrambi minorenni, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre come concordate, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che, dopo la separazione, il padre si era disinteressato dei figli e che, da oltre cinque anni alla data del deposito del ricorso di divorzio, il aveva radicalmente cessato P_
qualsiasi ulteriore rapporto con loro, anche sotto il profilo economico, non avendo mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione. Ella, quindi, chiedeva il divorzio con affidamento super esclusivo dei figli a sé, collocamento presso di sé e incontri protetti con il padre solo ove ritenuti confacenti all'interesse dei minori, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 350,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 17.12.2020, poi proseguita il 12.5.2021, compariva per P_
aderire alla domanda di divorzio, ma per opporsi a tutte le altre richieste avanzate dalla ricorrente, affermando che era stata, piuttosto, l'ex moglie a costringerlo a ridurre sempre più gli incontri con i figli e a pretendere che gli stessi fossero vigilati e si svolgessero in luogo aperto, e che egli non aveva agito giudizialmente per riprendere il rapporto con i minori sia a tutela della loro serenità che per mancanza di risorse economiche per sostenere una lite giudiziaria. Egli ammetteva di non aver pagato il contributo al mantenimento dei figli ma di averlo fatto portando in compensazione il credito vantato a tale titolo dalla nei suoi confronti con quello da lui vantato verso di lei, pari Pt_1 ad € 70.000,00, per le spese di ristrutturazione della casa coniugale di esclusiva proprietà di lei.
Il resistente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso la madre e visite libere del padre, e un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico pari ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente delegato, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e incontri protetti con il padre funzionali a promuoverne un riavvicinamento, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 250,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il reclamo proposto dal resistente avverso l'ordinanza presidenziale veniva integralmente rigettato dalla Corte d'Appello di Brescia, con rimessione al Giudice del merito della regolamentazione delle spese del relativo giudizio.
La causa veniva istruita esclusivamente con le relazioni dei Servizi Sociali e con l'audizione dei figli della coppia, avvenuta all'udienza del giorno 1.3.2024, e, all'udienza del 7.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che costoro comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 17.4.2012, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (3.4.2020), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.4.2012.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tredici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, hanno manifestato un'elevata conflittualità nel corso del presente giudizio anche rispetto alla forma di affidamento dei figli sulla quale, in sede di separazione, erano riusciti a trovare un accordo, e hanno confermato entrambi, sin dagli atti introduttivi, la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi ai figli
Nulla è più da decidere in ordine ai rapporti personali fra i genitori e il figlio nato il [...] Per_1
e divenuto maggiorenne nel corso del presente giudizio.
Quanto al figlio minore , la ricorrente ha chiesto, sin dall'atto introduttivo, di disporne Per_2
l'affidamento super esclusivo a se stessa, mentre il resistente, che per tutta la durata del procedimento ne aveva chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in sede di precisazione delle conclusioni ha aderito alla richiesta della ricorrente sul punto, pur continuando a insistere nell'espletamento di una C.T.U. diretta ad accertare le capacità genitoriali di entrambe le parti e la sindrome da alienazione parentale nei figli.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dall'audizione dello stesso avvenuta il giorno Per_2
1.3.2024, è emerso a carico del un comportamento contrario agli interessi del minore tale P_
da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso alla madre.
È circostanza pacifica, infatti, che, per anni, dopo la separazione, il padre abbia interrotto qualsiasi contatto con i figli, attribuendone la responsabilità alla madre ma non attivandosi adeguatamente per il recupero del rapporto genitoriale, e non provvedendo nemmeno più al loro mantenimento, adducendo, sotto quest'ultimo profilo, una compensazione, peraltro non consentita con un credito alimentare quale quello al mantenimento di figli minori, con un controcredito vantato verso la ricorrente per spese di ristrutturazione della casa coniugale su cui le parti non concordano.
I Servizi Sociali, incaricati nell'ambito di questo giudizio di promuovere un riavvicinamento fra padre e figli, hanno indagato le ragioni alla base dell'assenza del padre dalla vita di e Per_1 Per_2
per molti anni, ma hanno riscontrato che, a causa della sua semplicità di funzionamento cognitivo, il padre ha faticato a porsi interrogativi profondi, e si è dimostrato passivo nell'accogliere i suggerimenti degli operatori per riavvicinarsi in modo delicato e graduale ai figli (ad esempio con cartoline e biglietti di auguri), facendolo in modo discontinuo, e rimanendo del tutto inerte in occasione del compleanno del secondogenito. Il padre, quindi, non si è impegnato fattivamente per sfruttare lo spazio predisposto dai Servizi Sociali per il tentativo di riavvicinamento ai figli, nonostante questi ultimi, al primo incontro protetto del 26.4.2021, avessero mostrato una minima apertura verso di lui, non essendo stato in grado di dare risposte alle lecite domande dei minori sul perché della sua assenza, e rimanendo passivo anche a fronte delle molteplici sollecitazioni degli operatori per ravvivare il dialogo con i figli, arrivando, anzi, all'incontro del 31.5.2021, alla presenza della psicologa e dell'operatore di Spazio Neutro, ad effettuare gravi verbalizzazioni, coinvolgendo i figli in questioni non pertinenti (come la relazione della madre con l'attuale compagno o questioni economiche), esprimendosi negativamente in merito al rapporto con loro
(con frasi del tipo “per me vedervi o non vedervi è uguale”, oppure, rivolto a , “non ti ho fatto Per_2 gli auguri di compleanno perché non li avevo fatti nemmeno a tuo fratello” (cfr. relazione dei
Servizi Sociali datata 4.6.2021), e, a fronte della comprensibile ed appropriata richiesta di e Per_1
di avere delle spiegazioni circa i motivi della sua lunga assenza, negando qualsiasi Per_2
responsabilità personale e, invece, attaccando apertamente la madre e i suoi familiari, che avrebbero, secondo la sua ricostruzione, in passato bloccato qualsiasi suo tentativo di trascorrere del tempo con i figli, per poi, contraddittoriamente, non cogliere l'opportunità datagli dai minori, in particolare da a dei saluti “fuori casa”, proposta da lui seccamente rifiutata per la presenza in Per_1
quel luogo del compagno della ex moglie e dei familiari di costei.
Tale condotta si ritiene espressiva dell'assenza, nel padre, di una reale volontà di recuperare il rapporto con i figli, sui quali non è mai riuscito a concentrarsi in via esclusiva.
e quindi, hanno finito per chiedere più volte la sospensione degli incontri con il padre Per_2 Per_1 presso lo Spazio Neutro, riportando motivazioni precise, concrete e basate sull'esperienza, descrivendo il padre come una figura abbandonica, assente anche nei momenti più significativi delle loro vite (come compleanni, conclusione dei percorsi scolastici…), incapace di separare il conflitto con la dalla relazione con loro, posizione ribadita in modo chiaro anche all'udienza del Pt_1
giorno 1.3.2024, in cui sono stati sentiti dal Giudice: in particolare, ha riferito che il padre Per_2 non si era comportato bene con i Servizi e non aveva collaborato, limitandosi a ripetere ai figli le stesse domande poste dagli operatori, senza riuscire ad aprire un dialogo, ma facendo rimanere la conversazione “a risposte secche”, e, quindi, non sfruttando la disponibilità data dai figli a presenziare agli incontri dopo che gli operatori li avevano convinti (cfr. verbale di audizione, pagine
2 e 3). dal canto proprio, ha riferito che “il problema non eravamo noi né i Servizi che Per_1
avrebbero potuto impegnarsi di più a organizzare più incontri o ad organizzarli meglio, ma è il papà che non si è impegnato minimamente. Non accoglieva nessun suggerimento, né mio né dei
Servizi… Se mio papà avesse collaborato con i Servizi gli incontri avrebbero potuto andare diversamente. Io ero aperto a sentire cosa aveva da dire mio padre, in fondo è sempre mio papà, ma anche il percorso con i Servizi ha rivelato che brutta persona che è mio papà. E si è giocato
l'ultima possibilità… Mio padre si è dimostrato ignorante nel percorso, si è comportato male, sembra proprio che non le capisca le cose. Per esempio io gli ho detto che poteva venirci a trovare
a casa ma non si è mai presentato, lui sa dove abitiamo, eppure non è mai venuto a trovarci nemmeno nel giorno del compleanno … Non avevo mai avuto molto modo di conoscerlo e volevo dargli una possibilità per vedere che persona è, ma si è giocato l'ultima chance che aveva” (cfr. verbale di udienza, pagine 4 e 5).
L'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in giudizio, datata 28.8.2023, ha rilevato che “in merito al padre, gli indicatori di recupero di competenza genitoriale del evidenziano che Pt_2
non è ancora stato avviato alcun principio di cambiamento, condizione essenziale per costruire un progetto di intervento riparativo”, concludendo nel senso che “siano assenti le condizioni affinché possano essere organizzati e avviati incontri padre-figli, nemmeno presso un Servizio di Spazio
Neutro, in quanto, allo stato attuale, si configura un rischio elevato che si ripeta lo stesso esito del primo percorso, interrotto a motivo dei comportamenti pregiudizievoli del signor Si Parte_3
Per_ valuta, pertanto, che, anche considerata l'età di e , possano essere gli stessi a cercare, Per_2
eventualmente, un contatto spontaneo con il padre, nelle modalità e nei tempi che riterranno essere maggiormente sostenibili per loro”.
La condotta sostanziale adottata dal conferma, quindi, la sua inidoneità educativa. P_
Per altro verso, ha dimostrato di essere del tutto in grado di assolvere i propri compiti Parte_1
genitoriali, riuscendo a crescere i figli pur nella sostanziale assenza del padre, svolgendo da sempre regolare attività lavorativa che le consenta di mantenerli, apprestando un adeguato ambiente domestico in cui farli crescere sereni, e collaborando, quantomeno materialmente, con i Servizi
Sociali nel percorso che avrebbe dovuto portare ad un riavvicinamento fra padre e figli, ad esclusivo beneficio di questi ultimi e nonostante il rapporto teso fra lei e l'ex marito. Non può che disporsi, pertanto, a conferma di quanto statuito in via temporanea ed urgente,
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in Per_2 Parte_1
via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio sarà collocato presso la residenza materna, unica forma di collocamento ipotizzabile, stante la sostanziale assenza di rapporti, da anni, fra costui e il padre, e, considerata l'età non più tenera di quest'ultimo e le conclusioni delle indagini dei Servizi Sociali, le frequentazioni con il P_
saranno rimesse alla libera determinazione del minore senza imposizione di nuovi incontri protetti.
Deve confermarsi altresì la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre attualmente stabilita in via provvisoria ed urgente, considerato che, a Per_2 fronte dell'immutata condizione reddituale della madre (che ha percepito un reddito netto mensile di € 1.318,00 nel 2018), anche quella del padre risulta sostanzialmente immutata dall'emissione dell'ordinanza presidenziale del 7.2.2022 (egli, infatti, ha percepito un reddito netto mensile di €
1.194,34 nel 2018, di € 1.202,23 nel 2019, di € 1.049,00 nel 2022, e, dal 2023, ha iniziato a percepire la SP (come dichiarato nella prima memoria istruttoria depositata il 17.4.2023), pari ad € 1.000,00 mensili circa.
Il figlio invece, come da lui dichiarato in sede di audizione del giorno 1.3.2024, ha iniziato a Per_1
lavorare come tornitore: la sua giovanissima età (egli ha diciannove anni, essendo nato il [...])
e la circostanza che il suo inserimento lavorativo sia appena iniziato e non sia ancora stabile e continuativo, avendo egli stipulato soltanto un contratto a tempo determinato, inducono, da un lato,
a ritenerlo non ancora pienamente autosufficiente, ma, dall'altro, a ridurre ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il contributo al suo mantenimento a carico del padre.
Entrambi i genitori, infine, debbono poi provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
3. Sulle richieste istruttorie reiterate dalle parti
Debbono essere rigettate le richieste istruttorie non accolte e reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, per le valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore nelle ordinanze del 22.11.2023 e del 17.4.2024, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio, nonché, come richiesto dalla Corte d'Appello nel decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022 (“rimette al Tribunale per le spese di lite relative al presente procedimento, dandosi atto che è totalmente soccombente”), quelle P_
del procedimento di reclamo, debbono essere regolamentate secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di cognizione dinanzi al Tribunale (quanto al presente giudizio di merito) e per i procedimenti cautelari (quanto al procedimento di reclamo) di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione, quanto al procedimento di reclamo, della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra
[...]
e a Capo di Ponte (BS) il 12.6.2000, trascritto nel registro di Pt_1 P_
Stato Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio lla madre, , Persona_3 Parte_1
che potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre e frequentazione libere del padre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del P_ figlio con il versamento di una somma pari ad € 250,00 mensili, con Persona_3
decorrenza dalla data della domanda, e a quello del figlio con il Persona_4 versamento di una somma pari ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, somme soggette a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non Parte_1
comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, , le P_ Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, nonché le spese di lite del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3888/2020, avente come oggetto “divorzio contenzioso, cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Sovere (BG), presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Simona Maria Torri, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 28.11.2024
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Boario Terme (BS), P_ C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.6.2024) Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora ed il signor in Capo di Ponte (BS) il giorno 12.06.2000 e Parte_1 P_
trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 03, Parte II - Serie A, anno 2000;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Capo di Ponte (BS) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza e di procedere a tutte le incombenze di legge;
Per_
3. affidare i figli e in via esclusiva alla madre, preferibilmente nella sua accezione Per_2 cosiddetta “affidamento super esclusivo”;
4. stabilire che il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, versi entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, o del diverso ammontare che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuisca in ragione del 50%, alle spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli siglato dal presente Tribunale;
5. adottare, preliminarmente ad ogni decisione in merito ai diritti di visita e per i motivi di cui in narrativa, ogni provvedimento utile ad accertare l'effettiva capacità genitoriale del signor
E comunque, disporre che eventuali incontri siano svolti in maniera protetta, tramite i P_
Servizi Sociali e/o in un ambiente deciso dalla madre e con altre persone presenti al fine di vigilare sugli incontri stessi, in modo che sia garantita la massima protezione dei bambini da qualsiasi rischio ipotizzabile;
6. con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso il giudizio di reclamo contro i provvedimenti provvisori di cui al RG n. 51/2022 V.G. della Corte d'appello di
Brescia, oltre CPA ed IVA”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e P_
, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) - affido esclusivo di alla madre, con collocazione principale del minore presso Persona_3
la stessa;
b) - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desideri, previo accordo diretto con il medesimo e compatibilmente con le esigenze dei minori ed i suoi impegni lavorativi, previo monitoraggio e predisposizione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di idoneo programma delle visite volto a consentire il graduale riavvicinamento di al padre;
Per_2
c) - il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , sino a che Per_2 il medesimo non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrispondendole al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, conformemente ai criteri stabiliti dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: si chiede ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:
1) “vero che convive con la madre in Esine, Via Novelle 6”; P_ CP_2
2) “vero che , nei periodi nei quali presta attività lavorativa, versa alla madre la P_ somma mensile di € 500,00 quale contributo alle spese di casa”.
Si indicano a testimoni i signori e . CP_2 Testimone_1
Si chiede, inoltre, ammettersi CTU volta a valutare la condizione psicologica dei minori, al fine di escludere la ricorrenza nella fattispecie della sindrome da alienazione parentale, oltre che le capacità genitoriali di entrambe le parti;
in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Capo di Ponte (BS) il 12.6.2000, trascritto nel registro di Stato P_
Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000, unione dalla quale erano nati i figli
(il 4.11.2005) e (il 6.3.2008). Per_1 Per_2
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di
Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 24.4.2012, dopo l'udienza presidenziale del
17.4.2012, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, allora entrambi minorenni, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre come concordate, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che, dopo la separazione, il padre si era disinteressato dei figli e che, da oltre cinque anni alla data del deposito del ricorso di divorzio, il aveva radicalmente cessato P_
qualsiasi ulteriore rapporto con loro, anche sotto il profilo economico, non avendo mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione. Ella, quindi, chiedeva il divorzio con affidamento super esclusivo dei figli a sé, collocamento presso di sé e incontri protetti con il padre solo ove ritenuti confacenti all'interesse dei minori, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 350,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 17.12.2020, poi proseguita il 12.5.2021, compariva per P_
aderire alla domanda di divorzio, ma per opporsi a tutte le altre richieste avanzate dalla ricorrente, affermando che era stata, piuttosto, l'ex moglie a costringerlo a ridurre sempre più gli incontri con i figli e a pretendere che gli stessi fossero vigilati e si svolgessero in luogo aperto, e che egli non aveva agito giudizialmente per riprendere il rapporto con i minori sia a tutela della loro serenità che per mancanza di risorse economiche per sostenere una lite giudiziaria. Egli ammetteva di non aver pagato il contributo al mantenimento dei figli ma di averlo fatto portando in compensazione il credito vantato a tale titolo dalla nei suoi confronti con quello da lui vantato verso di lei, pari Pt_1 ad € 70.000,00, per le spese di ristrutturazione della casa coniugale di esclusiva proprietà di lei.
Il resistente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso la madre e visite libere del padre, e un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico pari ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente delegato, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e incontri protetti con il padre funzionali a promuoverne un riavvicinamento, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 250,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il reclamo proposto dal resistente avverso l'ordinanza presidenziale veniva integralmente rigettato dalla Corte d'Appello di Brescia, con rimessione al Giudice del merito della regolamentazione delle spese del relativo giudizio.
La causa veniva istruita esclusivamente con le relazioni dei Servizi Sociali e con l'audizione dei figli della coppia, avvenuta all'udienza del giorno 1.3.2024, e, all'udienza del 7.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che costoro comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 17.4.2012, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (3.4.2020), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.4.2012.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tredici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, hanno manifestato un'elevata conflittualità nel corso del presente giudizio anche rispetto alla forma di affidamento dei figli sulla quale, in sede di separazione, erano riusciti a trovare un accordo, e hanno confermato entrambi, sin dagli atti introduttivi, la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi ai figli
Nulla è più da decidere in ordine ai rapporti personali fra i genitori e il figlio nato il [...] Per_1
e divenuto maggiorenne nel corso del presente giudizio.
Quanto al figlio minore , la ricorrente ha chiesto, sin dall'atto introduttivo, di disporne Per_2
l'affidamento super esclusivo a se stessa, mentre il resistente, che per tutta la durata del procedimento ne aveva chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in sede di precisazione delle conclusioni ha aderito alla richiesta della ricorrente sul punto, pur continuando a insistere nell'espletamento di una C.T.U. diretta ad accertare le capacità genitoriali di entrambe le parti e la sindrome da alienazione parentale nei figli.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dall'audizione dello stesso avvenuta il giorno Per_2
1.3.2024, è emerso a carico del un comportamento contrario agli interessi del minore tale P_
da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso alla madre.
È circostanza pacifica, infatti, che, per anni, dopo la separazione, il padre abbia interrotto qualsiasi contatto con i figli, attribuendone la responsabilità alla madre ma non attivandosi adeguatamente per il recupero del rapporto genitoriale, e non provvedendo nemmeno più al loro mantenimento, adducendo, sotto quest'ultimo profilo, una compensazione, peraltro non consentita con un credito alimentare quale quello al mantenimento di figli minori, con un controcredito vantato verso la ricorrente per spese di ristrutturazione della casa coniugale su cui le parti non concordano.
I Servizi Sociali, incaricati nell'ambito di questo giudizio di promuovere un riavvicinamento fra padre e figli, hanno indagato le ragioni alla base dell'assenza del padre dalla vita di e Per_1 Per_2
per molti anni, ma hanno riscontrato che, a causa della sua semplicità di funzionamento cognitivo, il padre ha faticato a porsi interrogativi profondi, e si è dimostrato passivo nell'accogliere i suggerimenti degli operatori per riavvicinarsi in modo delicato e graduale ai figli (ad esempio con cartoline e biglietti di auguri), facendolo in modo discontinuo, e rimanendo del tutto inerte in occasione del compleanno del secondogenito. Il padre, quindi, non si è impegnato fattivamente per sfruttare lo spazio predisposto dai Servizi Sociali per il tentativo di riavvicinamento ai figli, nonostante questi ultimi, al primo incontro protetto del 26.4.2021, avessero mostrato una minima apertura verso di lui, non essendo stato in grado di dare risposte alle lecite domande dei minori sul perché della sua assenza, e rimanendo passivo anche a fronte delle molteplici sollecitazioni degli operatori per ravvivare il dialogo con i figli, arrivando, anzi, all'incontro del 31.5.2021, alla presenza della psicologa e dell'operatore di Spazio Neutro, ad effettuare gravi verbalizzazioni, coinvolgendo i figli in questioni non pertinenti (come la relazione della madre con l'attuale compagno o questioni economiche), esprimendosi negativamente in merito al rapporto con loro
(con frasi del tipo “per me vedervi o non vedervi è uguale”, oppure, rivolto a , “non ti ho fatto Per_2 gli auguri di compleanno perché non li avevo fatti nemmeno a tuo fratello” (cfr. relazione dei
Servizi Sociali datata 4.6.2021), e, a fronte della comprensibile ed appropriata richiesta di e Per_1
di avere delle spiegazioni circa i motivi della sua lunga assenza, negando qualsiasi Per_2
responsabilità personale e, invece, attaccando apertamente la madre e i suoi familiari, che avrebbero, secondo la sua ricostruzione, in passato bloccato qualsiasi suo tentativo di trascorrere del tempo con i figli, per poi, contraddittoriamente, non cogliere l'opportunità datagli dai minori, in particolare da a dei saluti “fuori casa”, proposta da lui seccamente rifiutata per la presenza in Per_1
quel luogo del compagno della ex moglie e dei familiari di costei.
Tale condotta si ritiene espressiva dell'assenza, nel padre, di una reale volontà di recuperare il rapporto con i figli, sui quali non è mai riuscito a concentrarsi in via esclusiva.
e quindi, hanno finito per chiedere più volte la sospensione degli incontri con il padre Per_2 Per_1 presso lo Spazio Neutro, riportando motivazioni precise, concrete e basate sull'esperienza, descrivendo il padre come una figura abbandonica, assente anche nei momenti più significativi delle loro vite (come compleanni, conclusione dei percorsi scolastici…), incapace di separare il conflitto con la dalla relazione con loro, posizione ribadita in modo chiaro anche all'udienza del Pt_1
giorno 1.3.2024, in cui sono stati sentiti dal Giudice: in particolare, ha riferito che il padre Per_2 non si era comportato bene con i Servizi e non aveva collaborato, limitandosi a ripetere ai figli le stesse domande poste dagli operatori, senza riuscire ad aprire un dialogo, ma facendo rimanere la conversazione “a risposte secche”, e, quindi, non sfruttando la disponibilità data dai figli a presenziare agli incontri dopo che gli operatori li avevano convinti (cfr. verbale di audizione, pagine
2 e 3). dal canto proprio, ha riferito che “il problema non eravamo noi né i Servizi che Per_1
avrebbero potuto impegnarsi di più a organizzare più incontri o ad organizzarli meglio, ma è il papà che non si è impegnato minimamente. Non accoglieva nessun suggerimento, né mio né dei
Servizi… Se mio papà avesse collaborato con i Servizi gli incontri avrebbero potuto andare diversamente. Io ero aperto a sentire cosa aveva da dire mio padre, in fondo è sempre mio papà, ma anche il percorso con i Servizi ha rivelato che brutta persona che è mio papà. E si è giocato
l'ultima possibilità… Mio padre si è dimostrato ignorante nel percorso, si è comportato male, sembra proprio che non le capisca le cose. Per esempio io gli ho detto che poteva venirci a trovare
a casa ma non si è mai presentato, lui sa dove abitiamo, eppure non è mai venuto a trovarci nemmeno nel giorno del compleanno … Non avevo mai avuto molto modo di conoscerlo e volevo dargli una possibilità per vedere che persona è, ma si è giocato l'ultima chance che aveva” (cfr. verbale di udienza, pagine 4 e 5).
L'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in giudizio, datata 28.8.2023, ha rilevato che “in merito al padre, gli indicatori di recupero di competenza genitoriale del evidenziano che Pt_2
non è ancora stato avviato alcun principio di cambiamento, condizione essenziale per costruire un progetto di intervento riparativo”, concludendo nel senso che “siano assenti le condizioni affinché possano essere organizzati e avviati incontri padre-figli, nemmeno presso un Servizio di Spazio
Neutro, in quanto, allo stato attuale, si configura un rischio elevato che si ripeta lo stesso esito del primo percorso, interrotto a motivo dei comportamenti pregiudizievoli del signor Si Parte_3
Per_ valuta, pertanto, che, anche considerata l'età di e , possano essere gli stessi a cercare, Per_2
eventualmente, un contatto spontaneo con il padre, nelle modalità e nei tempi che riterranno essere maggiormente sostenibili per loro”.
La condotta sostanziale adottata dal conferma, quindi, la sua inidoneità educativa. P_
Per altro verso, ha dimostrato di essere del tutto in grado di assolvere i propri compiti Parte_1
genitoriali, riuscendo a crescere i figli pur nella sostanziale assenza del padre, svolgendo da sempre regolare attività lavorativa che le consenta di mantenerli, apprestando un adeguato ambiente domestico in cui farli crescere sereni, e collaborando, quantomeno materialmente, con i Servizi
Sociali nel percorso che avrebbe dovuto portare ad un riavvicinamento fra padre e figli, ad esclusivo beneficio di questi ultimi e nonostante il rapporto teso fra lei e l'ex marito. Non può che disporsi, pertanto, a conferma di quanto statuito in via temporanea ed urgente,
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in Per_2 Parte_1
via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio sarà collocato presso la residenza materna, unica forma di collocamento ipotizzabile, stante la sostanziale assenza di rapporti, da anni, fra costui e il padre, e, considerata l'età non più tenera di quest'ultimo e le conclusioni delle indagini dei Servizi Sociali, le frequentazioni con il P_
saranno rimesse alla libera determinazione del minore senza imposizione di nuovi incontri protetti.
Deve confermarsi altresì la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre attualmente stabilita in via provvisoria ed urgente, considerato che, a Per_2 fronte dell'immutata condizione reddituale della madre (che ha percepito un reddito netto mensile di € 1.318,00 nel 2018), anche quella del padre risulta sostanzialmente immutata dall'emissione dell'ordinanza presidenziale del 7.2.2022 (egli, infatti, ha percepito un reddito netto mensile di €
1.194,34 nel 2018, di € 1.202,23 nel 2019, di € 1.049,00 nel 2022, e, dal 2023, ha iniziato a percepire la SP (come dichiarato nella prima memoria istruttoria depositata il 17.4.2023), pari ad € 1.000,00 mensili circa.
Il figlio invece, come da lui dichiarato in sede di audizione del giorno 1.3.2024, ha iniziato a Per_1
lavorare come tornitore: la sua giovanissima età (egli ha diciannove anni, essendo nato il [...])
e la circostanza che il suo inserimento lavorativo sia appena iniziato e non sia ancora stabile e continuativo, avendo egli stipulato soltanto un contratto a tempo determinato, inducono, da un lato,
a ritenerlo non ancora pienamente autosufficiente, ma, dall'altro, a ridurre ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il contributo al suo mantenimento a carico del padre.
Entrambi i genitori, infine, debbono poi provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
3. Sulle richieste istruttorie reiterate dalle parti
Debbono essere rigettate le richieste istruttorie non accolte e reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, per le valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore nelle ordinanze del 22.11.2023 e del 17.4.2024, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio, nonché, come richiesto dalla Corte d'Appello nel decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022 (“rimette al Tribunale per le spese di lite relative al presente procedimento, dandosi atto che è totalmente soccombente”), quelle P_
del procedimento di reclamo, debbono essere regolamentate secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di cognizione dinanzi al Tribunale (quanto al presente giudizio di merito) e per i procedimenti cautelari (quanto al procedimento di reclamo) di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione, quanto al procedimento di reclamo, della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra
[...]
e a Capo di Ponte (BS) il 12.6.2000, trascritto nel registro di Pt_1 P_
Stato Civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio lla madre, , Persona_3 Parte_1
che potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre e frequentazione libere del padre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del P_ figlio con il versamento di una somma pari ad € 250,00 mensili, con Persona_3
decorrenza dalla data della domanda, e a quello del figlio con il Persona_4 versamento di una somma pari ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, somme soggette a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non Parte_1
comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, , le P_ Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, nonché le spese di lite del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli