Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2022, proposto da
OL RO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Gullì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
avverso
il silenzio serbato dal Comune di Vibo Valentia sulla richiesta, inoltrata il 10 novembre 2021 a mezzo PEC, di retrocessione ex art. 47 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dei terreni siti nel territorio comunale, meglio individuati in catasto al foglio n. 37, particelle 658 e 659.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e udito il difensore del ricorrente;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – OL RO AN si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo che, in attuazione del piano per l’edilizia economica e popolare adottato con decreto del Presidente della Regione Calabria del 23 dicembre 1993, n. 1534, in data 29 aprile 1995 l’impresa Edil Ba.Pa. era stata immessa nel possesso di un’area di sua proprietà, sita nel Comune di Vibo Valentia, individuata in catasto al foglio di mappa n. 37, particella 474, oggi frazionata nelle particelle 658 e 659.
Il 16 giugno 1997 era stata occupata altra area, individuata con la particella n. 661, per la quale è poi intervenuto in decreto di esproprio del 4 gennaio 2000, n. 1.
Il piano per l’edilizia popolare, più volte prorogato, ha comunque cessato di avere efficacia, senza che sull’area individuata con le attuali particelle 658 e 659 sia stata realizzata alcuna opera.
Per tale ragione, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 13 novembre 2020, OL RO AN ha chiesto la retrocessione del bene ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327 del 2001.
Sul silenzio dell’amministrazione, in data 13 novembre 2021 egli ha trasmesso nuova nota, con cui ha domandato al Comune di Vibo Valentia di «voler eventualmente esplicitare i motivi dell’inutilizzabilità e dell’inservibilità del terreno» .
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo ha domandato a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, nonché una pronuncia dichiarativa della retrocessione del bene ex art. 47 d.P.R. n. 327 del 2001.
2. – Non costituitosi il Comune di Vibo Valentia, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023 il Tribunale ha evidenziato a verbale la necessità del deposito in formato .eml di copia della comunicazione di consegna della PEC mediante la quale il ricorso è stato notificato.
Nella stessa udienza parte ricorrente è stata invitata a depositare documentazione sull'eventuale adozione di un decreto di esproprio.
3. – Il ricorso è stato nuovamente trattato all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024, quindi rinviato al 25 settembre 2024, all’esito della quale, con ordinanza del 3 ottobre 2024, n. 1411, è stato assegnato termine sino al 30 novembre 2024 per dare prova dell’avvenuta notifica del ricorso.
Parte ricorrente non ha provveduto sino al 27 maggio 2025, il giorno prima dell’udienza fissata, allorché essa ha eseguito il deposito di documentazione non sufficiente all’attestazione dell’avvenuta consegna della notifica.
Quindi, all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, che era stata all’uopo fissata, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per provare di aver regolarmente instaurato il contraddittorio; il ricorso è stato comunque spedito in decisione.
4. – Il Tribunale osserva che, allo stato, non vi è prova che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, in quanto parte ricorrente non ha, per come più volte richiestogli, depositato in formato .eml la copia della comunicazione di consegna della PEC mediante la quale il ricorso è stato notificato.
In effetti, in uno con le memorie depositate il 26 febbraio 2024 e il 24 settembre 2024 è stata depositata copia di una nota PEC relativa ad altra vicenda amministrativa.
In data 27 maggio 2025 essa ha depositato dei documenti elettronici che però non sono identificabili quale prova della ricezione della PEC di notifica.
Ora, poiché è onere del ricorrente dare prova di aver instaurato il contraddittorio, e avendo il Tribunale concesso un amplissimo termine per provvedere, si ritiene di non poter concedere ulteriore termine per l’adempimento, ma di dover decidere il ricorso.
Di esso, peraltro, può rilevarsi l’inammissibilità per un motivo ancora più sostanziale della mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
5. – Infatti, dalla narrativa del ricorrente e dai documenti depositati risulta che l’area individuata in catasto al foglio di mappa n. 37, particella 474, oggi frazionata nelle particelle 658 e 659, è stata oggetto di occupazione di urgenza, ma in relazione ad essa non è sopravvenuto alcun decreto di espropriazione.
Spirato il termine di efficacia dell’occupazione, mancando inoltre qualsiasi edificazione dell’area de qua , non si è in presenza dei presupposti della retrocessione di cui agli artt. 46 ss d.P.R. n. 327 del 2001 (tra i quali vi è l’avvenuta espropriazione dell’area); ma nemmeno di quelli dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42- bis del medesimo testo normativo.
La pretesa alla restituzione del bene, tanto se vista al livello di diritto reale – e, quindi, in termini di rivendicazione - tanto se vista quale rimedio in forma specifica di una situazione illecita (tale essendo la mancata restituzione della res al momento del venir meno dell’efficacia dell’occupazione d’urgenza), ha contenuto di diritto soggettivo.
6. – Quindi, non è esperibile il rimedio avverso il silenzio dell’amministrazione.
Infatti, il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; questo tipo di ricorso risulta dunque esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente, rispetto al quale l'amministrazione sia rimasta inerte, sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalle peculiarità del caso; il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9074).
7. – Il ricorrente potrà, di contro, rivolgersi al giudice ordinario con le azioni che riterrà più opportuno proporre.
8. – La mancata costituzione del Comune intimato esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO