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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8969 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST IA IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9934/2024 , introdotta da
(ROMA, 21/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RO OR
Nei confronti di
(ROMA, 04/04/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GAIA SCHMID;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto a chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
14.9.1997, riferendo di essersi separato consensualmente dalla moglie nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito con la stessa alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
i è costituita aderendo alla domanda di divorzio ma a Controparte_1 2
condizioni diverse da quelle proposte da Parte_1
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo ed i difensori hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1)- Assegnazione della ex casa coniugale di Roma, via Gambasca 40 – di proprietà del signor
- alla signora in ragione della convivenza con la figlia ,
Pt_1 Controparte_1 Per_1 divenuta maggiorenne. Le parti convengono che resterà in uso esclusivo al Sig. il locale
Pt_1 commerciale ivi compreso il sottotetto, del compendio immobiliare di Via Ga 0. 2)- Per quanto riguarda l'area cortilizia dell'immobile di Roma via Gambasca n. 40, di proprietà del signor che circonda perimetralmente il fabbricato de quo,
Pt_1 ricomprendente sia l'unità abitativa già casa coniugale ( , sia il locale commerciale e CP_1 il sottotetto ( , le parti concordano, aderendo alla perizia del geom.
Pt_1 Controparte_2 del 21.02.20 ti, quanto segue: 1) CORTE A: assegnata al signor avente una superficie di mq 410 Parte_1 circa, che garantisce l'accesso alle due unità categorizzate F/3;
2) CORTE B: assegnata alla signora avente una superficie di mq 345 Controparte_1 circa, più una porzione sul retro del fabbricato per garantire la privacy delle stanze in corrispondenza delle finestre sul retro di mq 20 circa, per un totale di mq 365 circa;
3) AREA : mantenuta in comune per esigenze di accesso, Controparte_3 manovre o altri utilizzi similari, di una superficie di mq 55 circa.
Le CORTI A e B di cui sopra saranno divise da una recinzione a paletto e rete che sarà effettuata a cura e spese del senza cancelletti (che, pur previsti nella perizia del Pt_1
Geometra le parti convengono di non apporre); quanto alla recinzione a paletto e rete, Per_2 alla rete v plicato un materiale non trasparente per garantire una minima privacy (ad esempio tipo telo ombreggiante), fino ad almeno un'altezza minima di 1,80m totali. Il Sig. si farà comunque interamente carico di tutte le spese afferenti alla divisione Pt_1 dell'ar izia. La manutenzione ordinaria della sarà effettuata a cura e spese della signora Pt_2
mentre la manutenzione s della sarà effettuata a cura e spese CP_1 Pt_2 del signor Pt_1
La zona ata nell'elaborato grafico della perizia “aiuola da liberare” dovrà essere bonificata e resa praticabile dalle autovetture a cura e spese del Sig. per garantire i Pt_1 corretti spazi di manovra. Le parti convengono che la “Perizia Tecnica” del geometra del 21.02.2025 Controparte_2 in atti (corredata dall'elaborato grafico) fa parte integrant orzio. La signora dovrà effettuare a suo nome la voltura della TARI dell'abitazione CP_1 assegnatale nale e della CORTE B della perizia, una volta divisa l'area cortilizia. Resta inteso tra le parti che le spese imputabili alla Sig.ra afferenti la casa coniugale CP_1 alla stessa assegnata sono sole quelle successive alla separ rsonale dei coniugi.
3)- Versamento a carico del padre a decorrere dal mese di luglio 2025, data in cui il Pt_1 avrà completato il pagamento delle spese straordinarie pregresse come da accordi esistenti, di un assegno di mantenimento per la figlia di € 310,00 (trecentodieci/00) mensili, entro Per_1 il 27 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT. Sino a quella data le parti concordano che il contributo al mantenimento della figlia continui ad essere di € 271,00.
4)- Il padre sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo Per_1
d'intesa del Tribunale di Roma con il Foro del 17.12.2014. 5)- Assegno unico INPS per la figlia al 100% a favore della madre. Per_1
6)- Spese legali compensate tra le parti. 3
Tutto quanto sopra previa pronuncia, da parte del Tribunale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra ed il Sig. contratto in Controparte_1 Parte_1
ET (Rm) il giorno 14 settembre 1997 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ET (Rm), di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9934/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RV (RM) in data 14/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
21/09/1971) e (ROMA, 04/04/1971) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RV (RM) al n.
111, Parte 2, Serie A, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST IA IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9934/2024 , introdotta da
(ROMA, 21/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RO OR
Nei confronti di
(ROMA, 04/04/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GAIA SCHMID;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto a chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
14.9.1997, riferendo di essersi separato consensualmente dalla moglie nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito con la stessa alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
i è costituita aderendo alla domanda di divorzio ma a Controparte_1 2
condizioni diverse da quelle proposte da Parte_1
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo ed i difensori hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1)- Assegnazione della ex casa coniugale di Roma, via Gambasca 40 – di proprietà del signor
- alla signora in ragione della convivenza con la figlia ,
Pt_1 Controparte_1 Per_1 divenuta maggiorenne. Le parti convengono che resterà in uso esclusivo al Sig. il locale
Pt_1 commerciale ivi compreso il sottotetto, del compendio immobiliare di Via Ga 0. 2)- Per quanto riguarda l'area cortilizia dell'immobile di Roma via Gambasca n. 40, di proprietà del signor che circonda perimetralmente il fabbricato de quo,
Pt_1 ricomprendente sia l'unità abitativa già casa coniugale ( , sia il locale commerciale e CP_1 il sottotetto ( , le parti concordano, aderendo alla perizia del geom.
Pt_1 Controparte_2 del 21.02.20 ti, quanto segue: 1) CORTE A: assegnata al signor avente una superficie di mq 410 Parte_1 circa, che garantisce l'accesso alle due unità categorizzate F/3;
2) CORTE B: assegnata alla signora avente una superficie di mq 345 Controparte_1 circa, più una porzione sul retro del fabbricato per garantire la privacy delle stanze in corrispondenza delle finestre sul retro di mq 20 circa, per un totale di mq 365 circa;
3) AREA : mantenuta in comune per esigenze di accesso, Controparte_3 manovre o altri utilizzi similari, di una superficie di mq 55 circa.
Le CORTI A e B di cui sopra saranno divise da una recinzione a paletto e rete che sarà effettuata a cura e spese del senza cancelletti (che, pur previsti nella perizia del Pt_1
Geometra le parti convengono di non apporre); quanto alla recinzione a paletto e rete, Per_2 alla rete v plicato un materiale non trasparente per garantire una minima privacy (ad esempio tipo telo ombreggiante), fino ad almeno un'altezza minima di 1,80m totali. Il Sig. si farà comunque interamente carico di tutte le spese afferenti alla divisione Pt_1 dell'ar izia. La manutenzione ordinaria della sarà effettuata a cura e spese della signora Pt_2
mentre la manutenzione s della sarà effettuata a cura e spese CP_1 Pt_2 del signor Pt_1
La zona ata nell'elaborato grafico della perizia “aiuola da liberare” dovrà essere bonificata e resa praticabile dalle autovetture a cura e spese del Sig. per garantire i Pt_1 corretti spazi di manovra. Le parti convengono che la “Perizia Tecnica” del geometra del 21.02.2025 Controparte_2 in atti (corredata dall'elaborato grafico) fa parte integrant orzio. La signora dovrà effettuare a suo nome la voltura della TARI dell'abitazione CP_1 assegnatale nale e della CORTE B della perizia, una volta divisa l'area cortilizia. Resta inteso tra le parti che le spese imputabili alla Sig.ra afferenti la casa coniugale CP_1 alla stessa assegnata sono sole quelle successive alla separ rsonale dei coniugi.
3)- Versamento a carico del padre a decorrere dal mese di luglio 2025, data in cui il Pt_1 avrà completato il pagamento delle spese straordinarie pregresse come da accordi esistenti, di un assegno di mantenimento per la figlia di € 310,00 (trecentodieci/00) mensili, entro Per_1 il 27 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT. Sino a quella data le parti concordano che il contributo al mantenimento della figlia continui ad essere di € 271,00.
4)- Il padre sosterrà il 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo Per_1
d'intesa del Tribunale di Roma con il Foro del 17.12.2014. 5)- Assegno unico INPS per la figlia al 100% a favore della madre. Per_1
6)- Spese legali compensate tra le parti. 3
Tutto quanto sopra previa pronuncia, da parte del Tribunale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra ed il Sig. contratto in Controparte_1 Parte_1
ET (Rm) il giorno 14 settembre 1997 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ET (Rm), di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9934/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RV (RM) in data 14/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
21/09/1971) e (ROMA, 04/04/1971) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RV (RM) al n.
111, Parte 2, Serie A, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA EN