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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 318 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocata Maria Vertucci, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
CP_1
E
[...]
Agenzia in Agricoltura (AGEA). Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8714/2024 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 31.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale dell'udienza del
23.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, - già dipendente (sino al Parte_1
1.7.2011) dell' – deduceva di avere subito un giudizio di responsabilità per danno CP_3 erariale dinanzi alla Corte dei Conti per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (in particolare per avere riconosciuto ai dipendenti non provenienti dai ruoli ex 36 CP_3 CP_4
giorni annui totali di ferie retribuite, di cui 30 per congedo ordinario e 6 per festività
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soppresse). Il giudizio di primo grado, nel quale egli era assistito e difeso dall'avvocata Maria
Vertucci, si concludeva con sentenza di assoluzione, poi confermata in appello. Definito il giudizio di responsabilità erariale, chiedeva all' il rimborso delle Parte_1 CP_3 spese legali sostenute in entrambi i gradi nel loro integrale importo (pari a € 16.025,86, di cui € 9.505,79 per il primo grado ed € 6.520,07 per il secondo), non limitato dunque alle somme liquidate dal giudice contabile, che la datrice di lavoro, confortata dal parere conforme dell'Avvocatura di Stato, aveva già corrisposto. Nel diniego opposto della datrice di lavoro al pagamento della differenza, chiedeva al Tribunale di Roma, previo se del caso promovimento dell'incidente di costituzionalità di cui all'art. 10 bis, comma 10 d.l. 203/2005
e dell'art. 31 Codice della giustizia contabile per contrasto con l'art. 3 Cost., la condanna di al pagamento della somma di € 12.000,00 pari ai compensi da lui corrisposti CP_3 all'avvocata Maria Vertucci per l'attività difensiva svolta in suo favore nei due gradi del menzionato giudizio contabile.
Nella dichiarata contumacia di il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, CP_3 ritenendo che il quadro normativo costituito dall'art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, dall'art. 3, comma 3-bis del d.l. 543/1996, dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. 203/2005 e dal CCNL nella parte in cui richiama il solo art. 18 del d.l. 67/1997, dovesse essere interpretato nel senso recepito dalla datrice di lavoro, ossia nel senso che il lavoratore prosciolto avesse diritto al rimborso delle sole spese liquidate dal giudice contabile. si appella a questa Corte contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 18, comma 1, D.L. n.67/1997, conv. in Legge n.135/1997; dell'articolo 3, comma 2 bis, D.L. n.543/1996, conv. in Legge
n.639/1996; dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005 conv. in Legge n.248/2005; dell'articolo 84 C.C.N.L. 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali del 2 febbraio 2018 e del l'articolo 31 Codice della Giustizia contabile, deducendo la congruità degli esborso da lui affrontati e riproponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma
10, del d.l. 203/2005 per contrasto con l'art. 3, comma secondo, della Costituzione. Chiede la riforma della sentenza impugnata, nel senso dell'accoglimento delle originarie conclusioni.
L resta contumace anche in appello e tale è dichiarata in questa sede CP_3
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.1.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
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2. Il primo motivo di appello è fondato.
Le Sezioni Unite (Cass., ss.uu., 5.12.2024 n. 31138) - alle cui ampie, articolate ed esaustive argomentazioni la Corte aderisce, senza superflue e ripetitive considerazioni – infatti hanno respinto un'interpretazione dell'art. dall'art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, dall'art. 3, comma 3-bis del d.l. 543/1996, dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. 203/2005 nel senso di riservare al solo giudice contabile l'attuazione del diritto al rimborso delle spese legali affrontate dal dipendente pubblico prosciolto, accogliendo per contro il sistema del c.d. doppio binario, in forza del quale il lavoratore ha sempre la possibilità di chiedere, in via stragiudiziale, anche solo a fini integrativi della liquidazione del giudice contabile, il rimborso delle spese sostenute e quindi di agire in giudizio davanti al giudice ordinario in caso di contestazione di tale pretesa da parte dell'amministrazione.
La sentenza gravata non si è attenuta a siffatto principio e deve essere pertanto riformata - con conseguente irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma 10 d.l. 203/2005- così affermando il diritto dell'appellante al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio contabile - definito in primo grado dalla sentenza n. 173/2016 pronunciata dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Lazio (doc, 5 fasc. app.te) ed in appello dalla sentenza n. 295/2018 pronunciata dalla Corte dei Conti, III sezione giurisdizionale centrale d'appello (doc. 7 fasc. app.te) - la cui quantificazione, tuttavia, presuppone pur sempre una valutazione di congruità da parte del giudice adito (Cass., ss.uu., 2.4.2008 n. 8455).
Tanto precisato, trovano nella specie applicazione le tariffe forensi di cui al DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e di cui al DM 55/2017, come integrato dal DM 37/2018 per quello di appello.
Lo scaglione tariffario di riferimento è quello da € 52.000,00 a € 260.000,00, identificandosi il valore della lite nell'importo del danno erariale imputato all'appellante, quantificato in € 208.833,36, come si legge nelle due citate decisioni del giudice contabile.
In relazione al giudizio di primo grado, l'appellante assume (pag. 25 appello) e prova
(doc 3, 4, 5, 8 e 9 fasc. I grado). essere stata svolta la seguente attività difensiva: studio dell'invito a dedurre, esame della normativa di settore e redazione di deduzioni difensive, studio dell'atto di citazione, esame della normativa di settore, ricerca e selezione documenti e partecipazione all'udienza di discussione.
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Trattasi all'evidenza di attività defensionali riconducibili alla fase di studio – nella quale, ai sensi dell'art, 4, comma 5, lett. a), è ricompresa anche la ricerca dei documenti – alla fase introduttiva e alla fase decisionale, per le quali deve liquidarsi, attesa la modesta difficoltà del giudizio l'essersi la discussione limitata ad un riportarsi ai precedenti scritti (così in sentenza), un complessivo compenso pari a € 4.000,00 (€ 1.300,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva ed 1.700,00 per la fase decisionale).
In relazione al giudizio di secondo grado, l'appellante assume (pag. 25 appello) e prova
(cfr. doc. 6, 7 e 10 fasc. I grado) essere stata svolta la seguente attività difensiva: studio dell'atto di citazione in appello, esame della sentenza di primo grado, ricerca e selezione documenti da produrre in giudizio e redazione memoria di costituzione in giudizio.
Anche in tal caso trattasi di attività difensiva riconducibile alla fase di studio, a quella introduttiva ed alla fase decisionale, in relazione alle quali, tenuto conto della maggior complessità e della maggior rilevanza del giudizio di impugnazione, appare equo liquidare il complessivo importo di € 5.000,00 (€. 1.800,00 per la fase studio, € 1,200,00 per la fase introduttiva ed € 2.000,00 per la fase decisionale).
Deve pertanto reputarsi congruo un complessivo compenso di € 9.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
3. Ne consegue, dunque, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata, con condanna della a pagare ad Controparte_5 [...] la somma di € 9.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, Parte_1 la somma di € 2.087,93 al netto delle rispettive ritenute d'acconto, già corrisposta da CP_3
(cfr. doc. 15 fasc. I grado) oltre interessi legali (trova nella specie applicazione l'art. 22, comma 36 l. 724/1994) dalla richiesta di rimborso presentata dal lavoratore, ossia dal
9.10.2018.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in riforma della sentenza appellata, condanna l Controparte_5
a pagare ad la somma di € 9.000,00, oltre spese generali al
[...] Parte_1
15%, IVA e CPA come per legge, detratta la già corrisposta somma di € 2.087,93 al netto delle rispettive ritenute d'acconto, oltre interessi legali dal 9.10.2018;
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B) condanna l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado, che liquida in €
2.000,00 per il giudizio innanzi al Tribunale ed in € 3.000,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, il 23.1.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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