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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
, rapp. e dif. dall'Avv. MENICHINI ALFONSO, e all'avv. VINCENZO Parte_1 VISONE con cui elettivamente domicilia giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. GOLIA MARIA, con il CP_1 quale elett.te domicilia, giusta procura in atti,
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento di malattia professionale Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 11/11/2022 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dall'1/8/1968 al 31/12/1999 alle dipendenze e nello stabilimento DERIVER di Torre Annunziata, poi incorporato in Fintecna spa, come operaio manutentore, trafilatore e zincatore, allegava di essere stato esposto all'amianto e ad altre sostanze tossiche e di avere ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “asbestosi pleuro-parenchimale” con sentenza di questo Tribunale n° 1575/2020; avendo successivamente chiesto ad CP_ il riconoscimento della malattia professionale “adenocarcinoma del colon”, a fronte del rigetto da parte CP_ dell' ha adito questo giudice del lavoro per vedere riconosciuta la malattia professionale e sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del l'indennizzo o della rendita nella misura CP_1 invocata, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della CP_1 pretesa attorea e concludendo come da memoria in atti. Ammessa la prova testimoniale, escussi i testi, disposta ed espletata C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. La domanda non va accolta. I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio manutentore, presso l'officina, e poi di capo reparto addetto al controllo qualità, che seguiva l'intera linea di produzione (decapaggio, trafilatura, zincatura e corderia), e che era esposto ai solventi, acidi e ad altre sostanze tossiche;
altresì hanno confermato la presenza di amianto sul luogo di lavoro ed hanno riferito che il lavoro si svolgeva in un ambiente pieno di fumo e nocivo, senza sufficiente areazione e senza protezioni per la respirazione. A fronte della nocività dell'ambiente di lavoro, non risulta tuttavia raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia dallo stesso sofferta e denunciata come di origine professionale. Pacifica l'esposizione all'amianto nel periodo oggetto di causa e il riconoscimento della malattia professionale dell'abestosi, il problema sorge sul rapporto causale tra adenocarcinoma del colon (k colon, da ora) e l'esposizione all'amianto.
1 E' stata espletata ctu medico legale. Il ctu ha concluso per l'assenza di prova del nesso causale, sulla base del fatto che il tumore del colon retto, malattia a genesi multifattoriale, è tabellato in lista II, ovvero rientra tra le malattia la cui origine professionale è di limitata probabilità, che gli studi Iarc riconoscono l'associazione k colon/amianto come “di limitata evidenza scientifica” e del fatto che il ricorrente era già al momento della diagnosi affetto da polipi adenomatosi displasici, di natura maligna, come confermato dall'esame istologico. Ha ritenuto il ctu che “la causa più frequente del carcinoma al colon è appunto la trasformazione carcinomatosa dei polipi (non correlabili alla esposizione all'amianto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche), come avvenuto nel soggetto in esame. La presenza di presenza di polipi adenomatosi displasici costituisce alto fattore di rischio per l'adenocarcinoma del colon retto”.
Ha concluso per la natura non professionale della malattia, dipendente invece dai polipi adenomatosi displasici. A fronte delle osservazioni del ricorrente sono stati chiesti chiarimenti al ctu, che ha confermato le proprie CP_ conclusioni, rimarcando che anche nelle tabelle del 2023 il rapporto K colon retto ed esposizione all' tra amianto è stato inserito in lista II (limitata probabilità) e che il tumore sia insorto a causa dei polipi adenomatosi displasici. Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu, a cui è giunto con valutazione medico-legale improntata su criteri corretti e logici e basata sulle evidenze documentali e sui più recenti studi scientifici. Secondo gli studi Iarc del 2012 gli agenti cancerogeni sono divisi in gruppi.
La presenza di “prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo” è il criterio per l'inserimento nel gruppo 1). Il “grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo quasi sufficiente” è il criterio per l'inserimento nel gruppo 2). All'interno del gruppo 2 è stato distinto tra gruppo 2A (l'agente è probabilmente cancerogeno per l'uomo)
e gruppo 2B (l'agente è possibilmente cancerogeno per l'uomo). In particolare: Gruppo 2A: L'agente è probabilmente cancerogeno per l'uomo. “Questa categoria viene utilizzata quando vi è una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo e prove sufficienti di cancerogenicità negli animali da esperimento”. Gruppo 2B: L'agente è possibilmente cancerogeno per l'uomo. “Questa categoria viene utilizzata per gli agenti per i quali esiste una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo ed un'evidenza meno che sufficiente di cancerogenicità negli animali da esperimento.”
Nel caso del cancro del colon retto dipendente dall'agente amianto è stato effettuato quindi solo il passaggio all'interno del gruppo 2 (agenti il cui grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo è quasi sufficiente), ovvero da 2B (possibilmente cangerogeno per l'uomo) a 2°A (probabilmente cangerogeno per l'uomo). Il concetto di “probabilmente cancerogeno per l'uomo” non corrisponde tuttavia ad una probabilità intesa in senso tecnico o giuridico, ovvero sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale. Ciò si legge anche nello stesso studio Iarc del 2012, ove è evidenziato che “I termini “probabilmente cancerogeno” e
“possibilmente cancerogeno” non hanno alcun significato quantitativo e sono utilizzati semplicemente come descrittori dei diversi livelli di evidenza di cancerogenicità umana, con probabilmente cancerogeno che sta a significare un più alto livello di evidenza rispetto al possibilmente cancerogeno”.
Tuttavia entrambi i gruppi 2A e 2B considerano il rapporto amianto/k colon retto di “limitata evidenza”. Quindi secondo gli studi Iarc le evidenze sono “quasi sufficienti” (gruppo 2, seppur 2A) ma non ancora
“sufficienti” (gruppo 1) per ritenere sussistente, in astratto, ovvero sulla base degli studi scientifici ed CP_ epidemiologici, il nesso causale. Tanto che nelle tabelle del 2014 l'amianto come agente cancerogeno per il k colon è inserito in lista II e la genesi asbestosica del tumore del colon retto è considerata di “limitata probabilità.” CP_ Ciò è stato confermato anche nelle tabelle del 2023. Anche lo studio Iarc de 2016 parla di “significativa associazione positiva” ma non dà ancora certezze o alta probabilità.
2 E' evidente che qualunque giudizio sul nesso di causalità materiale e giuridico non può prescindere da quanto evidenziato dal ctu e dallo stato degli studi scientifici ed epidemiologici, in quanto il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso. Ai medesimi fini è sempre il lavoratore a dover provare l'esposizione al rischio ed il nesso di causa (ex art. 2697 c.c.). Il nesso di causalità deve essere accertato in concreto, sulla base degli elementi risultanti dagli atti, dalla documentazione clinica e dall'anamnesi del paziente, e non è possibile ritenerlo sussistente in astratto sulla base di studi scientifici ed epidemiologici che non esprimono relazioni certe tra malattia e asbesto o comunque altamente probabili. Nel caso che occupa non risultano soddisfatti i criteri di efficienza lesiva in concreto e di esclusione di altra causa (essendo stati individuati fattori extralavorativi per i quali è stata invocata una responsabilità eziopatogenetica). Ritiene pertanto questo giudice di aderire alle conclusioni del ctu in punto di mancata prova della sussistenza del nesso di causalità tra esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa e malattia insorta, e che sia molto più probabile che il tumore abbia origini extraprofessionali. D'altronde il ctu non ha mai considerato l'asbesto neanche come causa concorrente o equivalente. Secondo la Cassazione (sentenza n. 17438/12), “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”. (cfr. anche Cass. sent. N. 8773 del 2018, n. 9342/2022 e n. 9468/25, conformi). Va pertanto esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"). Attesa l'assenza di prova del nesso causale, l'assenza anche di un giudizio di equivalenza o di concorrenza di cause e la presenza di causa alternativa, ne discende il rigetto del ricorso. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite. c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti
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La dott.ssa Cristina giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
, rapp. e dif. dall'Avv. MENICHINI ALFONSO, e all'avv. VINCENZO Parte_1 VISONE con cui elettivamente domicilia giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. GOLIA MARIA, con il CP_1 quale elett.te domicilia, giusta procura in atti,
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento di malattia professionale Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 11/11/2022 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dall'1/8/1968 al 31/12/1999 alle dipendenze e nello stabilimento DERIVER di Torre Annunziata, poi incorporato in Fintecna spa, come operaio manutentore, trafilatore e zincatore, allegava di essere stato esposto all'amianto e ad altre sostanze tossiche e di avere ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “asbestosi pleuro-parenchimale” con sentenza di questo Tribunale n° 1575/2020; avendo successivamente chiesto ad CP_ il riconoscimento della malattia professionale “adenocarcinoma del colon”, a fronte del rigetto da parte CP_ dell' ha adito questo giudice del lavoro per vedere riconosciuta la malattia professionale e sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del l'indennizzo o della rendita nella misura CP_1 invocata, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della CP_1 pretesa attorea e concludendo come da memoria in atti. Ammessa la prova testimoniale, escussi i testi, disposta ed espletata C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. La domanda non va accolta. I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio manutentore, presso l'officina, e poi di capo reparto addetto al controllo qualità, che seguiva l'intera linea di produzione (decapaggio, trafilatura, zincatura e corderia), e che era esposto ai solventi, acidi e ad altre sostanze tossiche;
altresì hanno confermato la presenza di amianto sul luogo di lavoro ed hanno riferito che il lavoro si svolgeva in un ambiente pieno di fumo e nocivo, senza sufficiente areazione e senza protezioni per la respirazione. A fronte della nocività dell'ambiente di lavoro, non risulta tuttavia raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia dallo stesso sofferta e denunciata come di origine professionale. Pacifica l'esposizione all'amianto nel periodo oggetto di causa e il riconoscimento della malattia professionale dell'abestosi, il problema sorge sul rapporto causale tra adenocarcinoma del colon (k colon, da ora) e l'esposizione all'amianto.
1 E' stata espletata ctu medico legale. Il ctu ha concluso per l'assenza di prova del nesso causale, sulla base del fatto che il tumore del colon retto, malattia a genesi multifattoriale, è tabellato in lista II, ovvero rientra tra le malattia la cui origine professionale è di limitata probabilità, che gli studi Iarc riconoscono l'associazione k colon/amianto come “di limitata evidenza scientifica” e del fatto che il ricorrente era già al momento della diagnosi affetto da polipi adenomatosi displasici, di natura maligna, come confermato dall'esame istologico. Ha ritenuto il ctu che “la causa più frequente del carcinoma al colon è appunto la trasformazione carcinomatosa dei polipi (non correlabili alla esposizione all'amianto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche), come avvenuto nel soggetto in esame. La presenza di presenza di polipi adenomatosi displasici costituisce alto fattore di rischio per l'adenocarcinoma del colon retto”.
Ha concluso per la natura non professionale della malattia, dipendente invece dai polipi adenomatosi displasici. A fronte delle osservazioni del ricorrente sono stati chiesti chiarimenti al ctu, che ha confermato le proprie CP_ conclusioni, rimarcando che anche nelle tabelle del 2023 il rapporto K colon retto ed esposizione all' tra amianto è stato inserito in lista II (limitata probabilità) e che il tumore sia insorto a causa dei polipi adenomatosi displasici. Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu, a cui è giunto con valutazione medico-legale improntata su criteri corretti e logici e basata sulle evidenze documentali e sui più recenti studi scientifici. Secondo gli studi Iarc del 2012 gli agenti cancerogeni sono divisi in gruppi.
La presenza di “prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo” è il criterio per l'inserimento nel gruppo 1). Il “grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo quasi sufficiente” è il criterio per l'inserimento nel gruppo 2). All'interno del gruppo 2 è stato distinto tra gruppo 2A (l'agente è probabilmente cancerogeno per l'uomo)
e gruppo 2B (l'agente è possibilmente cancerogeno per l'uomo). In particolare: Gruppo 2A: L'agente è probabilmente cancerogeno per l'uomo. “Questa categoria viene utilizzata quando vi è una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo e prove sufficienti di cancerogenicità negli animali da esperimento”. Gruppo 2B: L'agente è possibilmente cancerogeno per l'uomo. “Questa categoria viene utilizzata per gli agenti per i quali esiste una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo ed un'evidenza meno che sufficiente di cancerogenicità negli animali da esperimento.”
Nel caso del cancro del colon retto dipendente dall'agente amianto è stato effettuato quindi solo il passaggio all'interno del gruppo 2 (agenti il cui grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo è quasi sufficiente), ovvero da 2B (possibilmente cangerogeno per l'uomo) a 2°A (probabilmente cangerogeno per l'uomo). Il concetto di “probabilmente cancerogeno per l'uomo” non corrisponde tuttavia ad una probabilità intesa in senso tecnico o giuridico, ovvero sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale. Ciò si legge anche nello stesso studio Iarc del 2012, ove è evidenziato che “I termini “probabilmente cancerogeno” e
“possibilmente cancerogeno” non hanno alcun significato quantitativo e sono utilizzati semplicemente come descrittori dei diversi livelli di evidenza di cancerogenicità umana, con probabilmente cancerogeno che sta a significare un più alto livello di evidenza rispetto al possibilmente cancerogeno”.
Tuttavia entrambi i gruppi 2A e 2B considerano il rapporto amianto/k colon retto di “limitata evidenza”. Quindi secondo gli studi Iarc le evidenze sono “quasi sufficienti” (gruppo 2, seppur 2A) ma non ancora
“sufficienti” (gruppo 1) per ritenere sussistente, in astratto, ovvero sulla base degli studi scientifici ed CP_ epidemiologici, il nesso causale. Tanto che nelle tabelle del 2014 l'amianto come agente cancerogeno per il k colon è inserito in lista II e la genesi asbestosica del tumore del colon retto è considerata di “limitata probabilità.” CP_ Ciò è stato confermato anche nelle tabelle del 2023. Anche lo studio Iarc de 2016 parla di “significativa associazione positiva” ma non dà ancora certezze o alta probabilità.
2 E' evidente che qualunque giudizio sul nesso di causalità materiale e giuridico non può prescindere da quanto evidenziato dal ctu e dallo stato degli studi scientifici ed epidemiologici, in quanto il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso. Ai medesimi fini è sempre il lavoratore a dover provare l'esposizione al rischio ed il nesso di causa (ex art. 2697 c.c.). Il nesso di causalità deve essere accertato in concreto, sulla base degli elementi risultanti dagli atti, dalla documentazione clinica e dall'anamnesi del paziente, e non è possibile ritenerlo sussistente in astratto sulla base di studi scientifici ed epidemiologici che non esprimono relazioni certe tra malattia e asbesto o comunque altamente probabili. Nel caso che occupa non risultano soddisfatti i criteri di efficienza lesiva in concreto e di esclusione di altra causa (essendo stati individuati fattori extralavorativi per i quali è stata invocata una responsabilità eziopatogenetica). Ritiene pertanto questo giudice di aderire alle conclusioni del ctu in punto di mancata prova della sussistenza del nesso di causalità tra esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa e malattia insorta, e che sia molto più probabile che il tumore abbia origini extraprofessionali. D'altronde il ctu non ha mai considerato l'asbesto neanche come causa concorrente o equivalente. Secondo la Cassazione (sentenza n. 17438/12), “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”. (cfr. anche Cass. sent. N. 8773 del 2018, n. 9342/2022 e n. 9468/25, conformi). Va pertanto esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"). Attesa l'assenza di prova del nesso causale, l'assenza anche di un giudizio di equivalenza o di concorrenza di cause e la presenza di causa alternativa, ne discende il rigetto del ricorso. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite. c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
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