Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/05/2022, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00744/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2021, proposto da
CR IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis e Marcella Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’INPS a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. G. Zecca, per la parte ricorrente, e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis e M. Mattia, per la P.A.
Rilevato che, alla camera di consiglio del 28 aprile 2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.
Ritenuto che la pretesa dell’interessata sia stata soddisfatta, come da riscontro dell’INPS risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 26 aprile 2022.
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerato che la documentazione resa dall’INPS alla ricorrente è in parte precedente alla richiesta di accesso e in parte successiva a tale richiesta (e, quindi, per tale ultima parte, soddisfa una pretesa che non era riferibile a documenti preesistenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO