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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. OR TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. FR LU Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3750 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, e Parte_1
rappresentato e difeso per procura speciale dagli avv.ti CHRISTOPH VESCOLI e STEFANO
CECERE,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. SABRINA SABA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Senorbì (SU) in data 30.10.1982, tra i signori e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Senorbi (SU), n. 22/p./2 /anno 1982 e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile le relative annotazioni.
- Prevedere che il sig. versi mensilmente alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, entro Pt_1 CP_1
il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, la somma di €
200,00 mensili, da rivalutassi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di emanazione della sentenza.
-I coniugi dichiarano di avere regolamentato in accordo ogni ulteriore aspetto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno da l'altro.
- Con integrale compensazione di compensi legali e spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dal in data 13/06/2024, e regolare costituzione della CP_1 Pt_1
, con note di trattazione scritta e contestuale rinuncia alla comparizione personale e CP_1
dichiarazione di non volersi riconciliare, i coniugi hanno chiesto che sia pronunciato il divorzio alle condizioni concordate trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi
Pagina 2 i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
. Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a SENORBI' il 30/10/1983 tra
, nato a [...], il [...] e , nata a [...], il Parte_1 Controparte_1
10/01/1961, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 22, parte I, anno 1982 - Comune di Senorbì).
Sull'accordo delle parti:
2. Dispone che versi mensilmente ad , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, da rivalutassi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di emanazione della sentenza.
3. Dà atto che i coniugi dichiarano di avere regolamentato in accordo ogni ulteriore aspetto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno da l'altro.
4. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
FR LU OR TT
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