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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12769/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra avv. Gaetano Stea); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione in godimento da luglio 2020 a marzo 2024 - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio verte, dunque, sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo CP_1 di Euro 18.021,18 per revoca della maggiorazione indebitamente corrisposta. Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali, sia previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost. Con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, ha nuovamente rimarcato la differenza tra indebiti assistenziali ed indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge
1 alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Laddove ha specificato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. La stessa giurisprudenza ha peraltro riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223). Inoltre, la nota sentenza della Cassazione n. 24954/2021 ha statuito che “che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e
2 l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”. Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente (in quanto coniugata) negli anni in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione della maggiorazione sociale. Il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488 del 2001 ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche, all'art. 70, co.1 della l. n. 388 del 2000, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n. 544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002). Il successivo co.2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della l. n. 381 CP_1 del 1970, e dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro
3 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno Euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione. Dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni (Modelli 730) presentate all'Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 2020 al 2023, da coniuge della ricorrente, Persona_1
è risultato che nel 2020 i redditi da lavoro dipendente del coniuge ammontassero a € 13.168,00; nel 2021 tali redditi ammontavano a € 19.851,00; nel 2022 a € 20.969,00; nel 2023 a € 19.030,00. Dalla documentazione prodotta dall' risulta che la CP_1 ricorrente sia stata invitata a presentare all'istituto la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020 (sollecito comunicato in data 12.12.2022). Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di dolo, avendo il coniuge della parte ricorrente, per tutto il periodo in contesa, presentato le dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria. Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria.
4 Ed infatti, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza CP_1 obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari. Questa la disposizione:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.>>. Pertanto, dalla norma appena esaminata, secondo la Suprema Corte: “… (omissis)… si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche
o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. … (omissis)…” . CP_1
Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore:
<< dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
5 comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>. Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati all' CP_1
Ebbene, il coniuge della parte ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria in tutti gli anni in esame. Pertanto, tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente, compresi quelli del proprio coniuge, devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' , sulla scorta della disciplina appena sopra CP_1 richiamata, soprattutto se si considera che è stato l'istituto previdenziale, in questo caso, ad erogare direttamente alla parte ricorrente tutte le prestazioni di cui si discute. Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo l'indebito e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di CP_1 maggiorazione sulla prestazione in godimento. Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi per la non complessità della controversa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara illegittimo l'indebito e dichiara il diritto della parte ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di CP_1 maggiorazione sociale sulla prestazione in godimento pari ad Euro 18.021,18;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese
6 forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre. Bari, 22.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra avv. Gaetano Stea); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione in godimento da luglio 2020 a marzo 2024 - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio verte, dunque, sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo CP_1 di Euro 18.021,18 per revoca della maggiorazione indebitamente corrisposta. Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali, sia previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost. Con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, ha nuovamente rimarcato la differenza tra indebiti assistenziali ed indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge
1 alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Laddove ha specificato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. La stessa giurisprudenza ha peraltro riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223). Inoltre, la nota sentenza della Cassazione n. 24954/2021 ha statuito che “che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e
2 l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”. Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente (in quanto coniugata) negli anni in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione della maggiorazione sociale. Il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488 del 2001 ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche, all'art. 70, co.1 della l. n. 388 del 2000, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n. 544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002). Il successivo co.2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della l. n. 381 CP_1 del 1970, e dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro
3 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno Euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione. Dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni (Modelli 730) presentate all'Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 2020 al 2023, da coniuge della ricorrente, Persona_1
è risultato che nel 2020 i redditi da lavoro dipendente del coniuge ammontassero a € 13.168,00; nel 2021 tali redditi ammontavano a € 19.851,00; nel 2022 a € 20.969,00; nel 2023 a € 19.030,00. Dalla documentazione prodotta dall' risulta che la CP_1 ricorrente sia stata invitata a presentare all'istituto la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020 (sollecito comunicato in data 12.12.2022). Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di dolo, avendo il coniuge della parte ricorrente, per tutto il periodo in contesa, presentato le dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria. Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria.
4 Ed infatti, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza CP_1 obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari. Questa la disposizione:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.>>. Pertanto, dalla norma appena esaminata, secondo la Suprema Corte: “… (omissis)… si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche
o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. … (omissis)…” . CP_1
Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore:
<< dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
5 comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>. Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati all' CP_1
Ebbene, il coniuge della parte ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria in tutti gli anni in esame. Pertanto, tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente, compresi quelli del proprio coniuge, devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' , sulla scorta della disciplina appena sopra CP_1 richiamata, soprattutto se si considera che è stato l'istituto previdenziale, in questo caso, ad erogare direttamente alla parte ricorrente tutte le prestazioni di cui si discute. Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo l'indebito e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di CP_1 maggiorazione sulla prestazione in godimento. Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi per la non complessità della controversa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara illegittimo l'indebito e dichiara il diritto della parte ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di CP_1 maggiorazione sociale sulla prestazione in godimento pari ad Euro 18.021,18;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese
6 forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre. Bari, 22.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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