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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1989/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
26.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30.07.2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti SORVILLO LAURA e MONACO LUCA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) in data
22.07.2018; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 22.11.2013) e (il Per_1 Per_2
14.07.2019); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza passata in giudicato del 13.05.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1) I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, continuando a vivere con la madre nell'abitazione ubicata nel comune di CA Via delle Mimose n. 12, di proprietà dei genitori della IG.ra ; Pt_1
2) Il padre avrà diritto di vedere i bambini, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le eIGenze dei minori.
Avrà diritto di tenerli con sé:
- il lunedì ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- a settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
- a cena o a pranzo il giorno del compleanno dei minori, del compleanno del padre e della madre;
- nel corso delle festività natalizie, alternativamente negli anni, dal 23/12 al 25/12 o dal
31/12 al 02/01;
- nel corso delle festività pasquali, alternativamente negli anni, la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- durante la stagione estiva, nel mese di luglio dal giorno 01 al giorno 15 con la madre, nel mese di settembre dal giorno 01 al giorno 15 con il padre;
3) Il marito corrisponderà alla moglie quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensile, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, entro il primo giorno di ogni mese, su conto corrente intestato alla IG.ra , distinto dal seguente codice IBAN: Pt_1
[...]; la IGnora percepirà l'intero importo degli assegni familiari dal momento che il IG. Pt_1 [...]
rinuncia a percepirne il 50% dell'intero; Pt_2
4) Inoltre, il IG. contribuirà al mantenimento dei figli minori con il 50% delle spese Pt_2 sanitarie, scolastiche, ludiche, ricreative ed altre eventuali spese straordinarie e necessarie, purché previamente concordate e/o documentate;
5) La IG.ra rinuncia al proprio mantenimento;
Pt_1
6) Entrambi i coniugi dichiarano espressamente, sin d'ora, di prestare consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
7) qualsiasi variazione di reddito sarà oggetto di istanza di revisione dell'assegno di mantenimento;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) il
22/07/2018 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno
2018, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 26.09.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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