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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC ET, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “cessione dei crediti”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Urciuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mezzetti, come da mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
e
(P.IVA ) quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3 dall'Avv. Stefano Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. Controparte_2 P.IVA_4
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IS, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:1) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 129/2018 del 26 gennaio 2018 RG 361/2018 emesso dal Tribunale di IS,, e notificato in data 31 gennaio 2018, a mezzo del quale il Tribunale di IS, Giudice D.ssa Alessia De Pt_ Durante', ingiungeva alla 'ELIKLOM il pagamento a favore di per CP_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della Parte_2 somma di euro 18.150,00 oltre interessi come da domanda, oltre euro 540,00 per competenze ed euro 145,50 per esborsi, oltre Iva, cap ed accessori di legge, per tutte le ragioni di cui ala citazione e alla memoria 183 comma Vi n1 cpc;
2) comunque accertare e dichiarare l'avvenuto integrale pagamento da parte di in Parte_1 relazione alla fattura 259 del 28.09.2012 di A e S Smontaggi Srl, oggi fallita, per tutte le ragioni di cui alla citazione in opposizione ed alla memoria 183 comma Vi n1 cpc;
3) condannare A , codice fiscale e numero d'iscrizione al Controparte_4
Registro delle Imprese di IS , oggi fallita e quindi in persona del P.IVA_4
Curatore del Fallimento , con studio a Cascina, Via Toscoromagnola Controparte_5
2510, giusta sentenza dichiarativa del fallimento n.11/2018 emessa dal Tribunale di
IS in data 15 febbraio 2018, depositata il 16 febbraio stesso, a rilevare indenne da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da per conto di , CP_3 Parte_2 ed oggi da , la società per tutte le ragioni di cui all'atto di Controparte_1 Parte_1 citazione in opposizione;
4) condannare per oggi CP_3 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertato l'abuso Controparte_1 del diritto in danno di questa parte, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 10.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui alla citazione in opposizione. Il tutto con vittoria di compensi, spese, accessori di legge e con distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Convenuta:
“Voglia il Tribunale di IS, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiararlo Parte_1 esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
IN
IPOTESI rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € Parte_2
18.150,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza riportata nella fattura ceduta come da decreto ingiuntivo al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 06.03.2018 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 129/2018 emesso dal Tribunale di IS in data 26.01.2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 18.150,00 oltre interessi, compensi ed accessori di legge, in favore di cessionaria Controparte_6 del credito vantato da in base al contratto di anticipazione contro Controparte_7 cessione di credito SI n. 70566213/71. Ha altresì chiesto, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_7
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che nella cartolina di ricevimento è illeggibile il timbro postale con data certa e non risulta indicato il destinatario, e pertanto, difetta la prova in ordine alla comunicazione dell'avvenuta cessione;
- che ha provveduto all'integrale pagamento della fattura 259 alla Parte_1 cedente, rispettivamente con pagamenti in data 6.12.2012 di euro 9.075,00;
14.01.2013 di euro 9.075,00; 13.02.2013 di euro 4.537,50; 06.03.2013 di euro
9.075,00; 09.04.2013 di euro 4.537,50 con conseguente liberazione del debito;
- che l'opposta è consapevole che ha corrisposto l'intero capitale ad Parte_1
Controparte_7
- che ha agito in assoluta buona fede;
- che spetta a il risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00 per Parte_1 danni di immagine e patrimoniali dovuti all'incauta iniziativa avversaria.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 Parte_2 la quale, contestando le asserzioni avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto: - che la notifica dell'avvenuta cessione del credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto e non è necessario che sia trasmesso al debitore l'originale o la copia autentica della cessione;
- che nella raccomandata inviata in data 1.02.2013, e ricevuta in data 08.02.2013, con la quale ha comunicato la cessione del credito, sono indicati tutti gli elementi CP_8 che danno prova dell'avvenuto trasferimento;
- che la cessione riguarda solo il credito previsto per le scadenze del 10.02.2013 e del
10.03.2013, ovvero quelle successive alla notifica della cessione;
- che la prova della ricezione della notifica della cessione è sufficiente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente;
- che la richiesta di risarcimento è del tutto infondata e non provata.
Con provvedimento del 04.12.2019, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di e rinviato all'udienza del 14.05.2020 successivamente differita. Controparte_2
Con provvedimento del 08.02.2021 il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e, verificata la regolarità della notifica al terzo chiamato non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice, con provvedimento del 12.05.2022, vista l'istanza di esibizione proposta dall'opposta, ha ordinato a di depositare il registro da cui risulta la Controparte_9 data di avvenuta consegna della raccomandata n. 61085156980-9 e rinviato all'udienza del 01.12.2022 in trattazione scritta.
Con provvedimento del 07.12.2022, preso atto del mancato riscontro di Controparte_9
, il Giudice ha reiterato l'ordine di esibizione.
[...]
Con provvedimento del 27.06.2023, visto che non è stata depositata da Controparte_9
la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione e ritenuta la causa matura per
[...] la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.06.2024 successivamente differita.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 08.05.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza del 09.05.2025 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2025. Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 04.08.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'unica eccezione sollevata concerne il pagamento, in tesi liberatorio, da parte del debitore ceduto in favore del cedente.
infatti, deduce e prova di aver corrisposto in buona fede la somma di € Parte_1
18.150,00 alla cedente dovuti mercè il residuo della fattura n. Controparte_7
259/2012 a mezzo di tre pagamenti, in data 13.02.2013, 06.03.2013 e 09.04.2013, non avendo avuto contezza dell'avvenuta cessione.
In particolare, sostiene che la cartolina di ricevimento della raccomandata n.
61085156980-9 prodotta dalla (doc. 5 monitorio) a dimostrazione della notifica CP_10 della cessione, non risulta visibile la data di recapito e non è leggibile la firma del ricevente, né è sufficientemente identificato il destinatario.
La difesa dell'opponente non è persuasiva.
Si premette che per comune indirizzo di diritto vivente, la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è atto a forma libera che può consistere in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio: a tal fine è senz'altro idonea, anche in ragione della natura degli enti coinvolti nell'operazione (id est due società e la banca), la documentazione oggetto dell'invio con racc. A/R spedita in data 1.2.2013.
Acquisito l'originale della cartolina di ricevimento (cfr. doc. 10), trovano smentita le contestazioni articolate dalla società opponente.
Innanzitutto, è irrilevante la non perfetta leggibilità del nome del ricevente, trattandosi di soggetto identificatosi presso la sede della i cui riferimenti, in uno al Parte_1 contenuto, in forma sintetica, dell'atto in oggetto, sono riportati sul fronte della cartolina stessa.
Quanto alla data di ricezione, è innegabile che nella scansione prodotta in pct la stessa appare sostanzialmente illeggibile. Nondimeno, consultato ad occhio nudo e sotto la corretta illuminazione l'originale della cartolina di avviso di ricevimento, il timbro postale, seppur apposto con poco inchiostro, reca l'impressione sul cartoncino dei numeri apparentemente mancanti, che consentono di desumere senza incertezze la data della ricezione, ossia quella del 8.2.2013. Una data, del resto, perfettamente coerente con quella dell'invio del plico, in data 1.2.2013. Ne consegue l'accertamento dell'avvenuta notifica della cessione in data certa antecedente a quella dei successivi adempimenti parziali nei confronti del cedente, non più legittimato.
L'ulteriore domanda attorea verso l'opposta è assorbita.
L'opposizione è per quanto esposto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda del solvens rivolta nei confronti della curatela fallimentare di
[...] per la ripetizione di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., è in Controparte_2 questa sede inammissibile, dovendo seguire il procedimento di cui agli artt. 93ss. della
L.Fall. (ratione temporis vigente) volto a garantire che l'accertamento del credito avvenga nel rispetto della par condicio fra tutti i creditori.
Le spese di lite dell'opposizione sono integralmente compensate, tenuto conto che l'opponente ha comunque provveduto al pagamento sebbene privo di effetto liberatorio,
e con riferimento alla posizione del terzo, della mancata costituzione della curatela fallimentare.
P.Q.M
Il Tribunale di IS, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del;
CP_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria di isolare e custodire l'originale del doc. 10 convenuta con modalità atte a preservarne l'integrità.
IS, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
UC ET
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC ET, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “cessione dei crediti”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Urciuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mezzetti, come da mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
e
(P.IVA ) quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3 dall'Avv. Stefano Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. Controparte_2 P.IVA_4
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IS, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:1) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 129/2018 del 26 gennaio 2018 RG 361/2018 emesso dal Tribunale di IS,, e notificato in data 31 gennaio 2018, a mezzo del quale il Tribunale di IS, Giudice D.ssa Alessia De Pt_ Durante', ingiungeva alla 'ELIKLOM il pagamento a favore di per CP_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della Parte_2 somma di euro 18.150,00 oltre interessi come da domanda, oltre euro 540,00 per competenze ed euro 145,50 per esborsi, oltre Iva, cap ed accessori di legge, per tutte le ragioni di cui ala citazione e alla memoria 183 comma Vi n1 cpc;
2) comunque accertare e dichiarare l'avvenuto integrale pagamento da parte di in Parte_1 relazione alla fattura 259 del 28.09.2012 di A e S Smontaggi Srl, oggi fallita, per tutte le ragioni di cui alla citazione in opposizione ed alla memoria 183 comma Vi n1 cpc;
3) condannare A , codice fiscale e numero d'iscrizione al Controparte_4
Registro delle Imprese di IS , oggi fallita e quindi in persona del P.IVA_4
Curatore del Fallimento , con studio a Cascina, Via Toscoromagnola Controparte_5
2510, giusta sentenza dichiarativa del fallimento n.11/2018 emessa dal Tribunale di
IS in data 15 febbraio 2018, depositata il 16 febbraio stesso, a rilevare indenne da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da per conto di , CP_3 Parte_2 ed oggi da , la società per tutte le ragioni di cui all'atto di Controparte_1 Parte_1 citazione in opposizione;
4) condannare per oggi CP_3 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertato l'abuso Controparte_1 del diritto in danno di questa parte, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 10.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui alla citazione in opposizione. Il tutto con vittoria di compensi, spese, accessori di legge e con distrazione delle stesse a favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Convenuta:
“Voglia il Tribunale di IS, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiararlo Parte_1 esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
IN
IPOTESI rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2018 R.G. 361/2018 emesso dal Tribunale di IS promossa dalla in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € Parte_2
18.150,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza riportata nella fattura ceduta come da decreto ingiuntivo al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 06.03.2018 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 129/2018 emesso dal Tribunale di IS in data 26.01.2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 18.150,00 oltre interessi, compensi ed accessori di legge, in favore di cessionaria Controparte_6 del credito vantato da in base al contratto di anticipazione contro Controparte_7 cessione di credito SI n. 70566213/71. Ha altresì chiesto, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_7
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che nella cartolina di ricevimento è illeggibile il timbro postale con data certa e non risulta indicato il destinatario, e pertanto, difetta la prova in ordine alla comunicazione dell'avvenuta cessione;
- che ha provveduto all'integrale pagamento della fattura 259 alla Parte_1 cedente, rispettivamente con pagamenti in data 6.12.2012 di euro 9.075,00;
14.01.2013 di euro 9.075,00; 13.02.2013 di euro 4.537,50; 06.03.2013 di euro
9.075,00; 09.04.2013 di euro 4.537,50 con conseguente liberazione del debito;
- che l'opposta è consapevole che ha corrisposto l'intero capitale ad Parte_1
Controparte_7
- che ha agito in assoluta buona fede;
- che spetta a il risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00 per Parte_1 danni di immagine e patrimoniali dovuti all'incauta iniziativa avversaria.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 Parte_2 la quale, contestando le asserzioni avversarie ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto: - che la notifica dell'avvenuta cessione del credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto e non è necessario che sia trasmesso al debitore l'originale o la copia autentica della cessione;
- che nella raccomandata inviata in data 1.02.2013, e ricevuta in data 08.02.2013, con la quale ha comunicato la cessione del credito, sono indicati tutti gli elementi CP_8 che danno prova dell'avvenuto trasferimento;
- che la cessione riguarda solo il credito previsto per le scadenze del 10.02.2013 e del
10.03.2013, ovvero quelle successive alla notifica della cessione;
- che la prova della ricezione della notifica della cessione è sufficiente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente;
- che la richiesta di risarcimento è del tutto infondata e non provata.
Con provvedimento del 04.12.2019, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di e rinviato all'udienza del 14.05.2020 successivamente differita. Controparte_2
Con provvedimento del 08.02.2021 il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e, verificata la regolarità della notifica al terzo chiamato non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice, con provvedimento del 12.05.2022, vista l'istanza di esibizione proposta dall'opposta, ha ordinato a di depositare il registro da cui risulta la Controparte_9 data di avvenuta consegna della raccomandata n. 61085156980-9 e rinviato all'udienza del 01.12.2022 in trattazione scritta.
Con provvedimento del 07.12.2022, preso atto del mancato riscontro di Controparte_9
, il Giudice ha reiterato l'ordine di esibizione.
[...]
Con provvedimento del 27.06.2023, visto che non è stata depositata da Controparte_9
la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione e ritenuta la causa matura per
[...] la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.06.2024 successivamente differita.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 08.05.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza del 09.05.2025 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2025. Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 04.08.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'unica eccezione sollevata concerne il pagamento, in tesi liberatorio, da parte del debitore ceduto in favore del cedente.
infatti, deduce e prova di aver corrisposto in buona fede la somma di € Parte_1
18.150,00 alla cedente dovuti mercè il residuo della fattura n. Controparte_7
259/2012 a mezzo di tre pagamenti, in data 13.02.2013, 06.03.2013 e 09.04.2013, non avendo avuto contezza dell'avvenuta cessione.
In particolare, sostiene che la cartolina di ricevimento della raccomandata n.
61085156980-9 prodotta dalla (doc. 5 monitorio) a dimostrazione della notifica CP_10 della cessione, non risulta visibile la data di recapito e non è leggibile la firma del ricevente, né è sufficientemente identificato il destinatario.
La difesa dell'opponente non è persuasiva.
Si premette che per comune indirizzo di diritto vivente, la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è atto a forma libera che può consistere in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio: a tal fine è senz'altro idonea, anche in ragione della natura degli enti coinvolti nell'operazione (id est due società e la banca), la documentazione oggetto dell'invio con racc. A/R spedita in data 1.2.2013.
Acquisito l'originale della cartolina di ricevimento (cfr. doc. 10), trovano smentita le contestazioni articolate dalla società opponente.
Innanzitutto, è irrilevante la non perfetta leggibilità del nome del ricevente, trattandosi di soggetto identificatosi presso la sede della i cui riferimenti, in uno al Parte_1 contenuto, in forma sintetica, dell'atto in oggetto, sono riportati sul fronte della cartolina stessa.
Quanto alla data di ricezione, è innegabile che nella scansione prodotta in pct la stessa appare sostanzialmente illeggibile. Nondimeno, consultato ad occhio nudo e sotto la corretta illuminazione l'originale della cartolina di avviso di ricevimento, il timbro postale, seppur apposto con poco inchiostro, reca l'impressione sul cartoncino dei numeri apparentemente mancanti, che consentono di desumere senza incertezze la data della ricezione, ossia quella del 8.2.2013. Una data, del resto, perfettamente coerente con quella dell'invio del plico, in data 1.2.2013. Ne consegue l'accertamento dell'avvenuta notifica della cessione in data certa antecedente a quella dei successivi adempimenti parziali nei confronti del cedente, non più legittimato.
L'ulteriore domanda attorea verso l'opposta è assorbita.
L'opposizione è per quanto esposto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda del solvens rivolta nei confronti della curatela fallimentare di
[...] per la ripetizione di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., è in Controparte_2 questa sede inammissibile, dovendo seguire il procedimento di cui agli artt. 93ss. della
L.Fall. (ratione temporis vigente) volto a garantire che l'accertamento del credito avvenga nel rispetto della par condicio fra tutti i creditori.
Le spese di lite dell'opposizione sono integralmente compensate, tenuto conto che l'opponente ha comunque provveduto al pagamento sebbene privo di effetto liberatorio,
e con riferimento alla posizione del terzo, della mancata costituzione della curatela fallimentare.
P.Q.M
Il Tribunale di IS, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del;
CP_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria di isolare e custodire l'originale del doc. 10 convenuta con modalità atte a preservarne l'integrità.
IS, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
UC ET
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.