Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio