Sentenza 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 18/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2024, proposto da:
UI AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Boscotrecase (Na) via Promiscua 20 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 384/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 1791/2023, del Tribunale ordinario di IA – Sezione Lavoro – pubblicata in data 26 marzo 2024 e notificata in data 27 marzo 2024 (Carta elettronica del docente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 384 del 2024, pubblicata in data 26 marzo 2024, resa nel procedimento R.G. 1791/2023, con il quale il Tribunale ordinario di IA, sez. Lavoro, ha così statuito: “ 1. accerta il diritto della ricorrente UI AC all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; 2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per il periodo di cui al punto 1, la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore della ricorrente; 3. compensa integralmente le spese di lite ”.
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 27 marzo 2024 agli indirizzi ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it; uspbs.contenzioso@postacert.istruzione.it e che, in pari data, veniva notificata, anche all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it apposita comunicazione con la quale veniva richiesto, entro e non oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’esatto adempimento di quanto previsto in sentenza.
3. Alla notifica della sentenza ed alla sopra indicata comunicazione non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente.
4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di IA in data 31 luglio 2024, e che l’Amministrazione resistente non ha mai provveduto all’adempimento del proprio obbligo.
5. La ricorrente chiede, pertanto, a questo Tribunale di ordinare al Ministero di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, nominando nel caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
6. Viene, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della stessa, e quale dies ad quem il giorno dell’effettivo soddisfacimento del credito.
Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
7. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile. Successivamente ha depositato “ Istanza di riunione ” nella quale viene rilevato come il ricorso per ottemperanza sia inserito nell’ambito “ del noto contenzioso di massa relativo all’estensione oggettiva e soggettiva del diritto alla c.d. carta docente ”, reso particolarmente gravoso dalla strategia processuale dei ricorrenti, i quali, dopo aver agito singolarmente, propongono distinti ricorsi di ottemperanza per ciascuna delle sentenze dei Giudici del Lavoro, con conseguente amplificazione degli oneri processuali a carico del Ministero.
8. Viene, pertanto, richiesto al Collegio di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, ai sensi degli artt. 70, 38, 39 c.p.a. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
9. All’udienza camerale del 19 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare va esaminata l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale.
La stessa non è meritevole di accoglimento, non essendo sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore.
La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
A diverse conclusioni, peraltro, questa Sezione è solita pervenire nei casi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione delle sentenze di volta in volta azionate, in tali ipotesi ravvisandosi giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, nelle oggettive difficoltà organizzative rappresentate dalla difesa erariale, derivanti dalla serialità del contenzioso e dall’enorme mole di pratiche da evadere.
11. Quanto al ricorso lo stesso è fondato e deve essere accolto.
12. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti già richiamata.
13. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 27 marzo 2024 ed il ricorso è stato notificato in data 2 settembre 2024. Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
14. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
15. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
16. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
17. Con riferimento alla richiesta di condannare l’amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi l’applicazione di questa misura, ma principalmente con finalità sollecitatorie.
18. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione della penalità non deve essere immediatamente punitiva, essendo preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
19. L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo ad evitare una penalizzazione economica certa.
20. A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
21. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
22. Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
23. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto al contributo unificato, si osserva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 2000, circa il diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Antonino Internicola che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO