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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 532/2025 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Cozza
e
DA EL (C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Nerina Ierardi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 2.5.2025 e da note di trattazione scritta, disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in LI TR (KR) il 22.12.2009
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2009 parte II numero 28 serie
A) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
2.5.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la figlia, (nata il Persona_1
24.5.2010), nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale, che ne forma parte integrante.
1 Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 6.5.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 7947/2022 depositato il 6.12.2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI TR (KR) il
22.12.2009 tra e DA EL (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del predetto Comune dell'anno 2009 parte II numero 28 serie A) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 532/2025 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Cozza
e
DA EL (C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Nerina Ierardi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 2.5.2025 e da note di trattazione scritta, disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in LI TR (KR) il 22.12.2009
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2009 parte II numero 28 serie
A) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
2.5.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la figlia, (nata il Persona_1
24.5.2010), nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale, che ne forma parte integrante.
1 Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 6.5.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 7947/2022 depositato il 6.12.2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI TR (KR) il
22.12.2009 tra e DA EL (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del predetto Comune dell'anno 2009 parte II numero 28 serie A) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2