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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1255 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
con sede legale in Roma, Via Parte_1
Venti Settembre n. 30, partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notar Dott.
[...] Per_1
del 12.07.2017, rep. 9190 racc. 5296, dall'avv. Paolo Rajola Pescarini ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo difensore in Napoli in G. Porzio Centro Direzionale isola E/4, Palazzo Fadim;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in virtù di CP_1 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Pierluigi Telese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ercolano (NA) alla via Panoramica
n.60;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio presso il Giudice di CP_1
Pace di Torre Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., per Parte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art.
1.1 delle condizioni generali di contratto di finanziamento stipulato con la convenuta e, conseguentemente, ottenere la condanna alla
1 restituzione dell'importo di euro 2.758,40, oltre interessi, a titolo di commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo.
A tal fine l'attore premetteva: di aver sottoscritto in data 02.03.2010 con la Parte_1 contratto di mutuo n. 123061, per l'importo complessivo di euro 36.720,00, da restituire a cessione pro solvendo in 120 rate da euro 306,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di giugno 2010; che al momento della stipula del contratto, venivano trattenute, tra gli altri costi 1)commissioni bancarie per euro 2.540,64; 2) commissioni di intermediazione per euro 2.680,56; 3) costi assicurativi per un totale di euro 611,47. L'istante allegava che allo scadere della 48esima rata, lo stesso estingueva anticipatamente il contratto di mutuo al fine di contrarre altra operazione similare con un differente intermediario finanziario;
tuttavia, il mutuatario non otteneva la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati né la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitategli;
deduceva altresì che la costituzione in mora, inoltrata all'istituto di credito a mezzo
PEC, né il tentativo di mediazione sortivano alcun effetto.
A sostegno della propria domanda, eccepiva che la clausola di cui all'art.
1.1 delle CP_1 condizioni generali del contratto di mutuo, nella parte in cui prevedeva che i costi connessi all'erogazione del credito fossero non rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del mutuo, fosse da ritenersi in contrasto con l'art. 33 del D.lgs n. 206/2005, con conseguente applicabilità dell'art. 36 del codice del consumo e dunque, nullità di protezione della clausola, da considerarsi come non apposta al contratto di cui è causa.
Per quanto sopra illustrato chiedeva, dunque, di condannarsi la convenuta società alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.758,40, di cui 1.150,10 per commissioni bancarie, - al netto della somma già rimborsata di euro 374,28 – e di euro 1.608,30 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione, oltre interessi legali, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza Parte_1 per valore del giudice adito, nonché il difetto di legittimazione passiva circa la domanda di ripetizione degli oneri per le attività svolte dal mediatore creditizio;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa attorea perché indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 5558/2020 depositata in data 02.12.2020, il Giudice di pace di Torre Annunziata, dichiarata ammissibile e procedibile la domanda e accertata positivamente la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva la domanda e condannava la alla restituzione della Parte_1 somma pari ad euro 2.758,40 con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., sulla base di due motivi di impugnazione;
con il primo motivo di gravame,
2 l'appellante censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice affermava la legittimazione passiva della convenuta rispetto alla retrocessione degli oneri di intermediazione finanziaria.
Con il secondo motivo di appello, l'istituto di credito lamenta l'erroneità e la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui accertava il diritto dell'attore al rimborso degli oneri di intermediazione, omettendo di pronunciarsi relativamente alla dedotta invalidità della clausola del contratto di mutuo impugnata dall'attore.
Per quanto sopra esposto, la ha chiesto la riforma parziale della sentenza e dunque, Parte_1 di accertare la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione degli oneri di intermediazione finanziaria e di condannare il convenuto alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il quale ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame, rilevando che l'istituto di credito risultava l'unico accipiens delle somme versate mensilmente dal mutuatario;
nel merito rilevava che la giurisprudenza unanime – nazionale e sovranazionale- ha affermato la contrarietà per violazione di norme imperative e la natura vessatoria di qualsiasi clausola che sancisca la non ripetibilità dei costi di erogazione del credito al consumo non maturati in ragione dell'adempimento anticipato. Pertanto, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'istituto di credito al pagamento delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
17.03.2025 previa concessione alle parti dei termini – con decorrenza dal 31.03.2025- per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 5558/2020 è stata depositata in data 02.12.2020 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 08.03.2021).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 08.03.2021.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure statuiva che ““la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa. In materia di estinzione anticipata di
3 un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125 comma 2 TUB, come vigente ratione temporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata”.
La lamenta che il giudice si limitava a stabilire la legittimazione passiva della Parte_1 senza considerare la circostanza che aveva conferito incarico al mediatore Fin- Pt_1 CP_1
Company s.p.a. per la ricerca e l'ottenimento del finanziamento, pattuendo l'importo del suo compenso e le modalità di pagamento tramite trattenuta del capitale erogato dal finanziatore e conseguente versamento;
pertanto, l'incarico di mediazione creditizia veniva conferito liberamente dall'appellato, in un momento antecedente rispetto alla conclusione del contratto di mutuo con l'istituto di credito. Per tali ragioni, l'appellante evidenziava che la Fin- Company s.p.a. era l'unico soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, atteso che l'appellante non era che un mero mandatario del pagamento del compenso pattuito.
A tali osservazioni, oppone la circostanza che il finanziatore era l'unica parte del CP_1 rapporto contrattuale dedotto in lite e accipiens delle somme versate mensilmente in virtù del contratto di mutuo e che il diritto restitutorio può essere vantato esclusivamente nei confronti della cessionaria da cui consegue la sua legittimazione passiva, così come statuito nella Parte_1 sentenza oggetto di gravame.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Si evidenzia che è pacifico che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento,
l'odierna appellante ha trattenuto, dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche quelli per le commissioni dovute al mediatore per un importo di euro 2.680,56..
L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mediatore.
Sussiste un chiaro collegamento negoziale tra l'incarico di mediazione alla Fin- Company s.p.a. ed il contratto di finanziamento, e la domanda relativa alla restituzione dei costi connessi al primo ben può essere esercitata nei confronti della banca, che non può sottrarsi alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati.
E, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice o il promotore, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti e delle spese di intermediazione.
4 Infatti, trattasi di responsabilità concorrenti, per cui ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni, ai fini dell'eventuale azione di regresso;
giova all'uopo osservare che viene fatta salva la possibilità per la banca di regolare le proprie ragioni di regresso nei rapporti interni con l'intermediario del credito, così garantendo il pieno rispetto del principio di relatività del contratto (cfr. Trib. Napoli Nord sen. n. 17069/2023 del 28/04/23).
Con il secondo motivo di appello, l'istituto di credito appellante censura l'erroneità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto dell'attore al rimborso degli oneri di intermediazione in caso di estinzione anticipata;
in particolare, evidenziava la manifesta infondatezza della contestazione relativa alla nullità dell'art.
1.1 delle clausole generali del contratto per violazione dell'art. 125 comma 2 TUB nella versione all'epoca vigente e dell'art. 33 del Codice del Consumo.
Al fine di pronunciarsi sui motivi di gravame, valga preliminarmente osservare che – a fronte di una lunga e tormentata evoluzione giurisprudenziale- è ormai pacifico il diritto del consumatore in forza dell'art. 125 sexies TUB (ma già in applicazione dell'art. 125 TUB) di ottenere la restituzione dei costi complessivi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In tale senso, assume rilevanza centrale la sentenza della Corte di Giustizia europea “Lexitor”
(sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019), la quale ha gettato la base di un revirement giurisprudenziale circa la rimborsabilità dei costi sostenuti dal consumatore nel caso di estinzione anticipata del credito.
Nella pronuncia di cui si discorre, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, l'istituto di credito ha l'obbligo, dunque, di rimborsare al privato tutti i costi sostenuti, facendo venire meno qualsiasi distinzione tra costi up- front e costi recurring. Tale conclusione appare coerente con la ratio alla base della direttiva del
2008, ovvero quella di armonizzare la disciplina interna degli Stati Membri al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore in un'ottica eminentemente protettiva.
Invero, la disciplina eurounitaria ha quale obiettivo quello di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, atteso che quest'ultimo si trova in una posizione di soggezione sia dal punto di vista negoziale che informativo. Il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti consente di includere nei costi totali del finanziamento anche quelli che non sono direttamente collegati alla durata del rapporto, in particolar modo se si considera che l'istituto di credito può recuperare la
5 somma inizialmente prestata e reinvestirla in altri contratti di credito, non subendo pregiudizio alcuno dal rimborso totale dei suddetti costi. Inoltre, tale interpretazione consente di evitare il rischio che le banche approntino il testo contrattuale dei finanziamenti minimizzando i costi ricorrenti e imponendo costi elevati per le attività preliminari, in considerazione anche della particolare difficoltà per l'autorità giudicante di distinguere con precisione le spese recurring da quelle up-front.
Tali conclusioni sono state ribadite dalla più recente giurisprudenza di legittimità:“ Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del CP_2 diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/09/2023, n.
25977 in motivazione).
A tal proposito, poi, l'appellante ha argomentato che la restituzione poteva avvenire solo in via equitativa ai sensi dell'art. 125 TUB, ratione temporis applicabile, secondo le modalità stabilite al
CICR e che era comunque esclusa dal contratto. Ma anche dette argomentazioni sono prive di pregio.
6 Si osserva, infatti, che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. Essa, infatti, consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore, con la conseguenza che il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
Ne consegue, allora, che ove vi sia una previsione contrattuale di tal genere, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/09/2023, n.
25977).
Da ciò deriva l'irrilevanza delle obiezioni sollevate dall'appellante sull'equità dell'importo già restituito e sulla distinzione tra costi up front e costi recurring, se solo si considera che il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione e ciò anche nel vigore dell'art. 125 co. 2 TUB, secondo il quale il consumatore che anticipa l'adempimento ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi di gravame spiegati dall'appellante sono privi di pregio e il giudice di pace correttamente ha accolto la domanda attorea, ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'istituto di credito e ha ritenuto rimborsabili tutti i costi del credito, incluse le somme corrisposte in relazione all'intermediazione.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori medi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
7 pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata oggetto di gravame;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_3 di delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi CP_1 professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese dichiaratosi antistatario;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 25.06.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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