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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2322 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1947, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(TN), il 04-09-1950, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Moser (C.F.:
), e presso lo studio di quest'ultimo, sito a Trento in via C.F._3
Dietro Le Mura B n. 13, elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._4
residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: PI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: “Voglia il
Tribunale adito, per i motivi e titoli di cui in narrativa e per ogni altro che sarà ritenuto di giustizia, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, accertatone l'avvenuto acquisito per usucapione, dichiarare gli attori Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
coniugati in regime di comunione legale dei beni ed entrambi residenti in 38121
Trento (TN), Frazione Gardolo, Via Monte Calisio n. 1, proprietari esclusivi degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C.
Meano, il tutto a spese compensate tra le parti, fatta salva, nel solo caso di opposizione, la condanna del convenuto all'integrale refusione di spese e compensi di avvocato nel presente giudizio, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. e I.V.A, se ed in quanto dovuta, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute, e depositato in data 17 ottobre 2024, gli attori deducevano che: con contratto di compravendita del 02.10.2001, il convenuto prometteva di vendere ai medesimi la p.f. 2651 e la p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C. Meano, consistenti in terreno boscato con “baito” in località Dossi Piani ubicato a nord del sobborgo di Vigo Meano, per una superficie pari a 905 mq. Catastali;
che, pur non addivenendo mai alla stipula del relativo contratto definitivo, gli stessi avevano, a partire appunto dal succitato contratto preliminare, sempre, e comunque per oltre vent'anni, posseduto uti dominus ed, in modo pacifico ed incontestato, i predetti immobili;
che,
Pag. 2 di 9 segnatamente, il predetto possesso era stato da loro esercitato attraverso il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sia della particella fondiaria sia dell'edificio sulla stessa insistente;
che, per quanto atteneva al terreno, avevano provveduto al taglio dell'erba e degli alberi, piantandovi diverse varietà di piante da frutto e creando un vero e proprio orto per la coltivazione di verdure, quali pomodori, fagioli e patate, nonché avevano, da tempo, provveduto alla costruzione di terrazzamenti (o meglio terre armate) per l'installazione di nuove vigne, con la finalità di raccoglierne i relativi frutti.
Aggiungevano, inoltre, per quanto afferiva all'edificio, da sempre strutturato su due piani, che i medesimi avevano provveduto al cambio della serratura dello stesso, provvedendo, altresì, ad una progressiva rinnovazione di esso nel corso del tempo, attraverso l'esecuzione di alcuni lavori in economia. Nel tempo, avevano anche provveduto ad arredare l'intero immobile, per ivi potervi soggiornare nel periodo estivo e ne avevano anche curato l'esterno attraverso l'apposizione di una pavimentazione esterna e la creazione di un gazebo in legno per poter pranzare all'aperto, come da foto allegate. Infine, chiarivano che, nel corso del 2005, avevano anche provveduto ad ampliare l'estensione del terreno da coltivare, attraverso l'acquisto delle adiacenti pp.ff. 2649 e 2650 oggi in P.T.
2958 II C.C. Meano, cedute loro dal signor con atto di Persona_1
compravendita dd. 26.01.2005, regolarmente intavolato presso l'Ufficio del
Libro Fondiari di Trento in data 16.03.2005.
Alla luce di quanto rappresentato, avanzavano, dunque, le richieste riportate in epigrafe, precisando, ancora, che l'ipoteca, iscritta sui beni de quibus da oltre vent'anni, e precisamente nell'anno 2002, non era mai stata rinnovata, ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto considerarsi estinta.
Pag. 3 di 9 Parte resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si costituiva.
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ritenuta rilevante, al cui termine, il procuratore degli attori concludeva riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e rinunciando ai termini di rito. La causa veniva, dunque, rimessa in decisione senza termini di rito.
……………………………
Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene regolarmente vocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dagli attori va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo,
Pag. 4 di 9 che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Rilevante, dunque, ai fini del possesso ad usucapionem, è il requisito di continuità che si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e che lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche estremamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla res (Cass. Sez II, 2021, n. 27376); occorre, cioè, che il possesso si esteriorizzi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza (Cass. Sez. II,9 luglio 2021, n. 19568).
Orbene, ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso l'esercizio in via esclusiva, da parte degli attori, di attività corrispondenti al diritto di proprietà sulla p.f. 2651 e sulla p.ed. 1136 in
P.T. 929 II C.C. Meano consistenti in un terreno boscato con “baito” in località
Dossi Piani ubicato a nord del sobborgo di Vigo Meano per una superficie di 905 mq. Catastali.
Pag. 5 di 9 Entrambi i testi escussi, di fatti, dopo avere affermato la coincidenza dei luoghi in oggetto rispetto a quelli raffigurati nelle foto di cui all'allegato 4, hanno evidenziato come, di tali particelle, si sarebbero da sempre occupati gli attori, ponendo in essere, in particolare, per quanto attiene al terreno, un'attività di pulitura dello stesso, attraverso il taglio di piante ed alberi, nonché volta al suo utilizzo per piantarvi diverse varietà di piante da frutto e con creazione, dunque, sia di un proprio orto, finalizzato alla coltivazione di verdure ed ortaggi, sia di veri e propri terrazzamenti (o meglio terre armate) per l'installazione di nuove vigne, raccogliendone, in seguito, i relativi frutti per proprio consumo
(testimonianza resa dal teste all'udienza del 12 novembre 2025, Testimone_1
il quale ha, appunto, dichiarato: “Si, è vero, ho visto che gli attori hanno realizzato dei piani (terre armate) finalizzati a coltivare l'orto. Ho visto personalmente i pomodori e le patate coltivati”, nonché testimonianza resa dal teste , il quale ha riferito che “Gli attori hanno fatto diversi Testimone_2
appezzamenti, hanno fatto l'orto, delle piante e le vigne. Io ho dato anche una mano una volta per la potatura. All'inizio, avevano piantato un po' di vigne, non sapevano come fare e allora li ho aiutati io”).
Per quanto, invece, riguarda l'edificio, i predetti hanno anche precisato l'espletamento di alcuni lavori all'interno dello stesso (testimonianza resa dal teste , il quale ha dichiarato: “Ho visto gli attori che hanno Testimone_1
cambiato il camino e io personalmente li ho aiutati……. Si, è vero, ho visto personalmente il gazebo. Dentro l'immobile ci sono anche entrato ma non posso dire se gli immobili sono nuovi o meno. Penso comunque di sì”), nonché il possibile cambio della serratura di accesso, confermando, altresì, in ogni caso, lo stato dei luoghi come rappresentato dalle foto in atti.
Pag. 6 di 9 Dalla prova orale assunta e come già documentato, è, inoltre, emerso che, nel
2005, gli attori ampliavano l'estensione del terreno da coltivare, acquistando anche le adiacenti pp.ff. 2649 e 2650 oggi in P.T. 2958 II C.C. Meano, cedute loro dal signor con atto di compravendita dd. 26.01.2005 Persona_1
regolarmente intavolato presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Trento in data
16.03.2005 (come da docc. 5 e 6).
Non è emerso, invece, alcun utilizzo dei beni in questione o alcuna presenza sui luoghi da parte del proprietario delle particelle di cui, nel presente giudizio, è stato, appunto, invocato l'acquisto della proprietà per maturata usucapione ventennale (testimonianza resa dal teste : “Con riferimento al Testimone_1
capitolo 4, chiarisco che io conoscevo il primo precedente proprietario, ovvero quello che vive a Lavis. Non so, poi, specificare le vicende successive.
Comunque, confermo la circostanza di non aver visto presso questi beni immobili altri soggetti al di fuori degli attori”, nonché testimonianza resa dal teste “Io ho sempre visto gli attori là, non sapevo neanche Testimone_2
che esistesse un proprietario”).
Orbene, tenuto conto di quanto sopra indicato, nonché del fatto che, nel contrato preliminare, era stata indicata, quale data per la stipula del contratto definitivo, quella del 30/01/2002, intesa come termine ultimo per la conclusione di tale contratto (entro e non oltre), e che, da quella data, sono ormai decorsi vent'anni, senza che ci sia prova di eventuali attività poste in essere, dal proprietario dei beni de quibus, sugli stessi, e con godimento esclusivo dei medesimi, invece, da parte degli attori, i quali hanno anche compiuto delle attività volte ad affermare il proprio possesso sul bene, disconoscendo, al contempo, il possesso del soggetto- opposto (atti di interversione della detenzione in possesso) - quali la stessa
Pag. 7 di 9 trasformazione dello stato dei luoghi attraverso il compimento di determinate opere o il cambio della serratura dell'edificio - si ritiene che siano maturati i presupposti per la chiesta usucapione.
Ne deriva, dunque, che, sulla base della prova fornita da parte degli attori ed in assenza di elementi di segno contrario, non introdotti da parte del convenuto non costituitosi nel presente giudizio, vada integralmente accolta la domanda avanzata dai predetti, con conseguente dichiarazione, in favore degli stessi, dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva “degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C. Meano”.
Stante la mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio e, dunque, tenuto conto della sua non opposizione all'accoglimento della domanda di usucapione, si ritiene che le spese di lite vadano dichiarate come irripetibili dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuta usucapione, in capo agli attori (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...], il [...], della
[...] C.F._2
proprietà esclusiva degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in
P.T. 929 II C.C. Meano, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di
Fondo della relativa intavolazione;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Trento, 14 novembre 2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2322 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1947, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(TN), il 04-09-1950, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Moser (C.F.:
), e presso lo studio di quest'ultimo, sito a Trento in via C.F._3
Dietro Le Mura B n. 13, elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._4
residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: PI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: “Voglia il
Tribunale adito, per i motivi e titoli di cui in narrativa e per ogni altro che sarà ritenuto di giustizia, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, accertatone l'avvenuto acquisito per usucapione, dichiarare gli attori Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
coniugati in regime di comunione legale dei beni ed entrambi residenti in 38121
Trento (TN), Frazione Gardolo, Via Monte Calisio n. 1, proprietari esclusivi degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C.
Meano, il tutto a spese compensate tra le parti, fatta salva, nel solo caso di opposizione, la condanna del convenuto all'integrale refusione di spese e compensi di avvocato nel presente giudizio, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. e I.V.A, se ed in quanto dovuta, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute, e depositato in data 17 ottobre 2024, gli attori deducevano che: con contratto di compravendita del 02.10.2001, il convenuto prometteva di vendere ai medesimi la p.f. 2651 e la p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C. Meano, consistenti in terreno boscato con “baito” in località Dossi Piani ubicato a nord del sobborgo di Vigo Meano, per una superficie pari a 905 mq. Catastali;
che, pur non addivenendo mai alla stipula del relativo contratto definitivo, gli stessi avevano, a partire appunto dal succitato contratto preliminare, sempre, e comunque per oltre vent'anni, posseduto uti dominus ed, in modo pacifico ed incontestato, i predetti immobili;
che,
Pag. 2 di 9 segnatamente, il predetto possesso era stato da loro esercitato attraverso il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sia della particella fondiaria sia dell'edificio sulla stessa insistente;
che, per quanto atteneva al terreno, avevano provveduto al taglio dell'erba e degli alberi, piantandovi diverse varietà di piante da frutto e creando un vero e proprio orto per la coltivazione di verdure, quali pomodori, fagioli e patate, nonché avevano, da tempo, provveduto alla costruzione di terrazzamenti (o meglio terre armate) per l'installazione di nuove vigne, con la finalità di raccoglierne i relativi frutti.
Aggiungevano, inoltre, per quanto afferiva all'edificio, da sempre strutturato su due piani, che i medesimi avevano provveduto al cambio della serratura dello stesso, provvedendo, altresì, ad una progressiva rinnovazione di esso nel corso del tempo, attraverso l'esecuzione di alcuni lavori in economia. Nel tempo, avevano anche provveduto ad arredare l'intero immobile, per ivi potervi soggiornare nel periodo estivo e ne avevano anche curato l'esterno attraverso l'apposizione di una pavimentazione esterna e la creazione di un gazebo in legno per poter pranzare all'aperto, come da foto allegate. Infine, chiarivano che, nel corso del 2005, avevano anche provveduto ad ampliare l'estensione del terreno da coltivare, attraverso l'acquisto delle adiacenti pp.ff. 2649 e 2650 oggi in P.T.
2958 II C.C. Meano, cedute loro dal signor con atto di Persona_1
compravendita dd. 26.01.2005, regolarmente intavolato presso l'Ufficio del
Libro Fondiari di Trento in data 16.03.2005.
Alla luce di quanto rappresentato, avanzavano, dunque, le richieste riportate in epigrafe, precisando, ancora, che l'ipoteca, iscritta sui beni de quibus da oltre vent'anni, e precisamente nell'anno 2002, non era mai stata rinnovata, ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto considerarsi estinta.
Pag. 3 di 9 Parte resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si costituiva.
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ritenuta rilevante, al cui termine, il procuratore degli attori concludeva riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e rinunciando ai termini di rito. La causa veniva, dunque, rimessa in decisione senza termini di rito.
……………………………
Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene regolarmente vocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dagli attori va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo,
Pag. 4 di 9 che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Rilevante, dunque, ai fini del possesso ad usucapionem, è il requisito di continuità che si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e che lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche estremamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla res (Cass. Sez II, 2021, n. 27376); occorre, cioè, che il possesso si esteriorizzi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza (Cass. Sez. II,9 luglio 2021, n. 19568).
Orbene, ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso l'esercizio in via esclusiva, da parte degli attori, di attività corrispondenti al diritto di proprietà sulla p.f. 2651 e sulla p.ed. 1136 in
P.T. 929 II C.C. Meano consistenti in un terreno boscato con “baito” in località
Dossi Piani ubicato a nord del sobborgo di Vigo Meano per una superficie di 905 mq. Catastali.
Pag. 5 di 9 Entrambi i testi escussi, di fatti, dopo avere affermato la coincidenza dei luoghi in oggetto rispetto a quelli raffigurati nelle foto di cui all'allegato 4, hanno evidenziato come, di tali particelle, si sarebbero da sempre occupati gli attori, ponendo in essere, in particolare, per quanto attiene al terreno, un'attività di pulitura dello stesso, attraverso il taglio di piante ed alberi, nonché volta al suo utilizzo per piantarvi diverse varietà di piante da frutto e con creazione, dunque, sia di un proprio orto, finalizzato alla coltivazione di verdure ed ortaggi, sia di veri e propri terrazzamenti (o meglio terre armate) per l'installazione di nuove vigne, raccogliendone, in seguito, i relativi frutti per proprio consumo
(testimonianza resa dal teste all'udienza del 12 novembre 2025, Testimone_1
il quale ha, appunto, dichiarato: “Si, è vero, ho visto che gli attori hanno realizzato dei piani (terre armate) finalizzati a coltivare l'orto. Ho visto personalmente i pomodori e le patate coltivati”, nonché testimonianza resa dal teste , il quale ha riferito che “Gli attori hanno fatto diversi Testimone_2
appezzamenti, hanno fatto l'orto, delle piante e le vigne. Io ho dato anche una mano una volta per la potatura. All'inizio, avevano piantato un po' di vigne, non sapevano come fare e allora li ho aiutati io”).
Per quanto, invece, riguarda l'edificio, i predetti hanno anche precisato l'espletamento di alcuni lavori all'interno dello stesso (testimonianza resa dal teste , il quale ha dichiarato: “Ho visto gli attori che hanno Testimone_1
cambiato il camino e io personalmente li ho aiutati……. Si, è vero, ho visto personalmente il gazebo. Dentro l'immobile ci sono anche entrato ma non posso dire se gli immobili sono nuovi o meno. Penso comunque di sì”), nonché il possibile cambio della serratura di accesso, confermando, altresì, in ogni caso, lo stato dei luoghi come rappresentato dalle foto in atti.
Pag. 6 di 9 Dalla prova orale assunta e come già documentato, è, inoltre, emerso che, nel
2005, gli attori ampliavano l'estensione del terreno da coltivare, acquistando anche le adiacenti pp.ff. 2649 e 2650 oggi in P.T. 2958 II C.C. Meano, cedute loro dal signor con atto di compravendita dd. 26.01.2005 Persona_1
regolarmente intavolato presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Trento in data
16.03.2005 (come da docc. 5 e 6).
Non è emerso, invece, alcun utilizzo dei beni in questione o alcuna presenza sui luoghi da parte del proprietario delle particelle di cui, nel presente giudizio, è stato, appunto, invocato l'acquisto della proprietà per maturata usucapione ventennale (testimonianza resa dal teste : “Con riferimento al Testimone_1
capitolo 4, chiarisco che io conoscevo il primo precedente proprietario, ovvero quello che vive a Lavis. Non so, poi, specificare le vicende successive.
Comunque, confermo la circostanza di non aver visto presso questi beni immobili altri soggetti al di fuori degli attori”, nonché testimonianza resa dal teste “Io ho sempre visto gli attori là, non sapevo neanche Testimone_2
che esistesse un proprietario”).
Orbene, tenuto conto di quanto sopra indicato, nonché del fatto che, nel contrato preliminare, era stata indicata, quale data per la stipula del contratto definitivo, quella del 30/01/2002, intesa come termine ultimo per la conclusione di tale contratto (entro e non oltre), e che, da quella data, sono ormai decorsi vent'anni, senza che ci sia prova di eventuali attività poste in essere, dal proprietario dei beni de quibus, sugli stessi, e con godimento esclusivo dei medesimi, invece, da parte degli attori, i quali hanno anche compiuto delle attività volte ad affermare il proprio possesso sul bene, disconoscendo, al contempo, il possesso del soggetto- opposto (atti di interversione della detenzione in possesso) - quali la stessa
Pag. 7 di 9 trasformazione dello stato dei luoghi attraverso il compimento di determinate opere o il cambio della serratura dell'edificio - si ritiene che siano maturati i presupposti per la chiesta usucapione.
Ne deriva, dunque, che, sulla base della prova fornita da parte degli attori ed in assenza di elementi di segno contrario, non introdotti da parte del convenuto non costituitosi nel presente giudizio, vada integralmente accolta la domanda avanzata dai predetti, con conseguente dichiarazione, in favore degli stessi, dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva “degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in P.T. 929 II C.C. Meano”.
Stante la mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio e, dunque, tenuto conto della sua non opposizione all'accoglimento della domanda di usucapione, si ritiene che le spese di lite vadano dichiarate come irripetibili dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuta usucapione, in capo agli attori (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...], il [...], della
[...] C.F._2
proprietà esclusiva degli immobili identificati dalla p.f. 2651 e dalla p.ed. 1136 in
P.T. 929 II C.C. Meano, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di
Fondo della relativa intavolazione;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Trento, 14 novembre 2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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