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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9554 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dr.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 10710/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione l'11.11.2025 vertente
TRA
(C.F. , residente rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso ed assistito, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione nel procedimento di primo grado R.G. n. 57576/2021
Giudice di Pace di Milano dall'avv. Giuseppe Policastro e domiciliato presso il suo studio sito in Milano alla via Correggio n. 9
Appellante
E
(C.F. in persona del suo procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale Dott. rappresentata e difesa in forza di CP_2 procura che si deposita telematicamente dall'Avv. Marco Moiraghi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, Via Passione 8
Appellato
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'appellante ed in riforma della Sentenza n.
6000/2023 così giudicare: nel merito in via principale: accogliere pagina 1 di 6 per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6000/2023 emessa in data 4 settembre 2023 e pubblicata il 3 ottobre 2023 dal Giudice di Pace di
Milano, in persona dell'avv. Sandra Leo, nel procedimento R.G. n.
57576/2021 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado nell'atto di citazione e nel successivo foglio di precisazione delle conclusioni che ivi si riportano:
“nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor Pt_1
a vedersi integralmente indennizzato dei danni tutti subiti
[...] in occasione del sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro
4.065,55 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di indennizzo per il danno subito dal veicolo Mercedes Benz
CLS 250 targato EJ710BV di sua proprietà, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria e condanna alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge oltre al rimborso forfettario 15% ed oltre ancora alla rifusione delle spese sostenute per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c. e, conseguentemente, accogliere la domanda formulata dal signor con vittoria di spese e compensi oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., oltre alle spese sostenute in corso di giudizio e per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati pagina 2 di 6 in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6000/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, con integrale sua conferma.
Con riconoscimento dei costi ed onorari del grado del giudizio da
Liquidarsi ex DM55/2014 e succ da rapportati all'attività difensiva in concreto svolta
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, liquidare il danno ove e nella misura accertata come di
Legge al netto dello scoperto del 10% con un minimo di E. 250,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello veniva promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 6000/2023 resa in data 4 settembre 2023 dal
Giudice di Pace di Milano. Con tale sentenza veniva rigettata la domanda avanzata dal medesimo nei confronti di per CP_1 ottenere l'indennizzo dei danni subiti, a seguito del danneggiamento ad opera di ignoti occorso il 29.01.2021, dal veicolo Mercedes Benz
CLS 250 di sua proprietà, assicurato per la r.c.a. con la CP_1
, polizza n. 528817962, comprensiva della garanzia contro gli
[...] atti vandalici.
L'appellante sosteneva: che il Giudice di pace aveva erroneamente rigettato le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella memoria ex art. 320 c.p.c., affermando che si trattava di “richieste afferenti alla quantificazione della pretesa e non all'an debeatur…”, mentre i capitoli articolati riguardavano proprio il ritrovamento dell'auto danneggiata;
che, di conseguenza, parimenti scorretta era la motivazione della sentenza del rigetto della domanda, fondata sull'assunto della mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto.
costituendosi, chiedeva la conferma della sentenza CP_1 appellata, sostenendo che il Giudice di Pace aveva valutato correttamente di non ammettere le prove, in quanto il testimone sig.
era stato indicato per la prima volta solo nella memoria ex Tes_1
pagina 3 di 6 art. 320 c.p.c. e non poteva avere assistito ai fatti in quanto non residente a [...], ove si sarebbe verificato il sinistro.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Parte attrice articolava infatti, nel giudizio di fronte al Giudice di Pace, specifici capitoli di prova volti a dimostrare il danneggiamento occorso all'autovettura di sua proprietà, specificamente:
1. in data 29.01.2021, allorché il veicolo meglio specificato al punto che precede si trovava in sosta regolare sulla pubblica via nei pressi dell'abitazione coniugale sita in 20010 Pogliano
Milanese alla via Don Angelo Corti n. 2, lo stesso subiva un danneggiamento ad opera di ignoti;
2. infatti, la mattina seguente all'occorso evento dannoso e più precisamente allorquando la signora - moglie Persona_1 del signor - si recava ove era parcheggiato il Parte_1 veicolo per utilizzarlo, la stessa appurava che lo stesso era stato gravemente danneggiato ad opera di ignoti, i quali ebbero a procurare diffusi danni su gran parte della carrozzeria;
Tali capitoli venivano ammessi nel presente giudizio d'appello e le circostanze in essi contenute venivano confermate da sig.
genero dell'attore. Tes_1
I rilievi svolti da circa l'inattendibilità del CP_1 testimone e le contraddizioni esistenti tra le sue dichiarazioni e quanto allegato in citazione, non risultano dirimenti al fine di ritenere falso quanto dichiarato del sig. . In particolare, il Tes_1 testimone confermava che la macchina era stata parcheggiata e rinvenuta danneggiata in via Arluno a Pogliano Milanese mentre nell'atto di citazione veniva indicata via Don Angelo Corti a
Pogliano Milanese: la discrepanza risulta tuttavia minima considerato che, come mostrato da parte appellante, le due vie risultano adiacenti.
Le dichiarazioni rese del testimone appaiono poi conformi a quanto dichiarato dalla sig.ra nella denuncia sporta presso la Per_1
pagina 4 di 6 stazione dei Carabinieri di Nerviano in data 1° febbraio 2021 (doc 12 parte attrice). Neppure può escludersi, infine, che il sig. Tes_1 fosse presente al momento del ritrovamento dell'auto e che avesse una frequentazione quotidiana con i signori e Per_1 Pt_1 considerato il rapporto di parentela con gli stessi.
Può dunque concludersi che la denuncia, la testimonianza e le fotografie del veicolo, chiaramente riconducibili, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace a quello per cui è causa, costituiscono prove sufficienti a far ritenere avvenuto il danneggiamento.
Con riferimento ai danni subiti dal veicolo, veniva, nel presente giudizio, disposta c.t.u., alla quale si rimanda integralmente in quanto congruamente motivata.
Il C.t.u., premesso di avere a disposizione documentazione fotografica sufficiente per l'espletamento dell'incarico affermava:
“Il veicolo presentava una serie di rigature estese lungo tutta la carrozzeria, con segni visibili e distribuiti lungo le superfici esterne. Le rigature appaiono di varia profondità e intensità, coinvolgendo le fiancate, i cofani, i paraurti e il tetto del veicolo. Inoltre, il fanale posteriore sinistro risulta danneggiato.
La quantificazione dei costi necessari per il ripristino del veicolo attoreo (attribuibili all'evento in esame) è pari a € 4.517,27 (=
3.702,68 + 814,59 di IVA, se dovuta), come da fattura di riparazione numero 14-2021 del 11.02.21”. Tale fattura, con indicazione PAGATO, era stata per altro depositata, (doc. 13 parte attrice) con la memoria ex art. 320 comma 6 c.p.c. dall'attore.
Conclusivamente deve essere condannata a corrispondere CP_1
a la somma di euro 4065,55 vale a dire euro 4.517,27 Parte_1 detratto lo scoperto pari ad euro 451,72, da ritenersi in valori attuali considerata l'epoca della stima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 ai valori medi.
pagina 5 di 6 Parimenti, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6000/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023, condanna a versare a CP_1
l'importo di euro 4065,55 oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese dei CP_1 Parte_1 due gradi di giudizio, che liquida in euro 2090,00 per il primo grado ed euro 2552,00 per il secondo, oltre complessivi euro 200,00 per spese relative ai due gradi, rimb forf iva e cpa, da liquidarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte appellata.
Così deciso in Milano il 11.12.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dr.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 10710/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione l'11.11.2025 vertente
TRA
(C.F. , residente rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso ed assistito, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione nel procedimento di primo grado R.G. n. 57576/2021
Giudice di Pace di Milano dall'avv. Giuseppe Policastro e domiciliato presso il suo studio sito in Milano alla via Correggio n. 9
Appellante
E
(C.F. in persona del suo procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale Dott. rappresentata e difesa in forza di CP_2 procura che si deposita telematicamente dall'Avv. Marco Moiraghi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, Via Passione 8
Appellato
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'appellante ed in riforma della Sentenza n.
6000/2023 così giudicare: nel merito in via principale: accogliere pagina 1 di 6 per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6000/2023 emessa in data 4 settembre 2023 e pubblicata il 3 ottobre 2023 dal Giudice di Pace di
Milano, in persona dell'avv. Sandra Leo, nel procedimento R.G. n.
57576/2021 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado nell'atto di citazione e nel successivo foglio di precisazione delle conclusioni che ivi si riportano:
“nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor Pt_1
a vedersi integralmente indennizzato dei danni tutti subiti
[...] in occasione del sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro
4.065,55 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di indennizzo per il danno subito dal veicolo Mercedes Benz
CLS 250 targato EJ710BV di sua proprietà, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria e condanna alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge oltre al rimborso forfettario 15% ed oltre ancora alla rifusione delle spese sostenute per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c. e, conseguentemente, accogliere la domanda formulata dal signor con vittoria di spese e compensi oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., oltre alle spese sostenute in corso di giudizio e per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati pagina 2 di 6 in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6000/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, con integrale sua conferma.
Con riconoscimento dei costi ed onorari del grado del giudizio da
Liquidarsi ex DM55/2014 e succ da rapportati all'attività difensiva in concreto svolta
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, liquidare il danno ove e nella misura accertata come di
Legge al netto dello scoperto del 10% con un minimo di E. 250,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello veniva promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 6000/2023 resa in data 4 settembre 2023 dal
Giudice di Pace di Milano. Con tale sentenza veniva rigettata la domanda avanzata dal medesimo nei confronti di per CP_1 ottenere l'indennizzo dei danni subiti, a seguito del danneggiamento ad opera di ignoti occorso il 29.01.2021, dal veicolo Mercedes Benz
CLS 250 di sua proprietà, assicurato per la r.c.a. con la CP_1
, polizza n. 528817962, comprensiva della garanzia contro gli
[...] atti vandalici.
L'appellante sosteneva: che il Giudice di pace aveva erroneamente rigettato le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella memoria ex art. 320 c.p.c., affermando che si trattava di “richieste afferenti alla quantificazione della pretesa e non all'an debeatur…”, mentre i capitoli articolati riguardavano proprio il ritrovamento dell'auto danneggiata;
che, di conseguenza, parimenti scorretta era la motivazione della sentenza del rigetto della domanda, fondata sull'assunto della mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto.
costituendosi, chiedeva la conferma della sentenza CP_1 appellata, sostenendo che il Giudice di Pace aveva valutato correttamente di non ammettere le prove, in quanto il testimone sig.
era stato indicato per la prima volta solo nella memoria ex Tes_1
pagina 3 di 6 art. 320 c.p.c. e non poteva avere assistito ai fatti in quanto non residente a [...], ove si sarebbe verificato il sinistro.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Parte attrice articolava infatti, nel giudizio di fronte al Giudice di Pace, specifici capitoli di prova volti a dimostrare il danneggiamento occorso all'autovettura di sua proprietà, specificamente:
1. in data 29.01.2021, allorché il veicolo meglio specificato al punto che precede si trovava in sosta regolare sulla pubblica via nei pressi dell'abitazione coniugale sita in 20010 Pogliano
Milanese alla via Don Angelo Corti n. 2, lo stesso subiva un danneggiamento ad opera di ignoti;
2. infatti, la mattina seguente all'occorso evento dannoso e più precisamente allorquando la signora - moglie Persona_1 del signor - si recava ove era parcheggiato il Parte_1 veicolo per utilizzarlo, la stessa appurava che lo stesso era stato gravemente danneggiato ad opera di ignoti, i quali ebbero a procurare diffusi danni su gran parte della carrozzeria;
Tali capitoli venivano ammessi nel presente giudizio d'appello e le circostanze in essi contenute venivano confermate da sig.
genero dell'attore. Tes_1
I rilievi svolti da circa l'inattendibilità del CP_1 testimone e le contraddizioni esistenti tra le sue dichiarazioni e quanto allegato in citazione, non risultano dirimenti al fine di ritenere falso quanto dichiarato del sig. . In particolare, il Tes_1 testimone confermava che la macchina era stata parcheggiata e rinvenuta danneggiata in via Arluno a Pogliano Milanese mentre nell'atto di citazione veniva indicata via Don Angelo Corti a
Pogliano Milanese: la discrepanza risulta tuttavia minima considerato che, come mostrato da parte appellante, le due vie risultano adiacenti.
Le dichiarazioni rese del testimone appaiono poi conformi a quanto dichiarato dalla sig.ra nella denuncia sporta presso la Per_1
pagina 4 di 6 stazione dei Carabinieri di Nerviano in data 1° febbraio 2021 (doc 12 parte attrice). Neppure può escludersi, infine, che il sig. Tes_1 fosse presente al momento del ritrovamento dell'auto e che avesse una frequentazione quotidiana con i signori e Per_1 Pt_1 considerato il rapporto di parentela con gli stessi.
Può dunque concludersi che la denuncia, la testimonianza e le fotografie del veicolo, chiaramente riconducibili, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace a quello per cui è causa, costituiscono prove sufficienti a far ritenere avvenuto il danneggiamento.
Con riferimento ai danni subiti dal veicolo, veniva, nel presente giudizio, disposta c.t.u., alla quale si rimanda integralmente in quanto congruamente motivata.
Il C.t.u., premesso di avere a disposizione documentazione fotografica sufficiente per l'espletamento dell'incarico affermava:
“Il veicolo presentava una serie di rigature estese lungo tutta la carrozzeria, con segni visibili e distribuiti lungo le superfici esterne. Le rigature appaiono di varia profondità e intensità, coinvolgendo le fiancate, i cofani, i paraurti e il tetto del veicolo. Inoltre, il fanale posteriore sinistro risulta danneggiato.
La quantificazione dei costi necessari per il ripristino del veicolo attoreo (attribuibili all'evento in esame) è pari a € 4.517,27 (=
3.702,68 + 814,59 di IVA, se dovuta), come da fattura di riparazione numero 14-2021 del 11.02.21”. Tale fattura, con indicazione PAGATO, era stata per altro depositata, (doc. 13 parte attrice) con la memoria ex art. 320 comma 6 c.p.c. dall'attore.
Conclusivamente deve essere condannata a corrispondere CP_1
a la somma di euro 4065,55 vale a dire euro 4.517,27 Parte_1 detratto lo scoperto pari ad euro 451,72, da ritenersi in valori attuali considerata l'epoca della stima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 ai valori medi.
pagina 5 di 6 Parimenti, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6000/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023, condanna a versare a CP_1
l'importo di euro 4065,55 oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese dei CP_1 Parte_1 due gradi di giudizio, che liquida in euro 2090,00 per il primo grado ed euro 2552,00 per il secondo, oltre complessivi euro 200,00 per spese relative ai due gradi, rimb forf iva e cpa, da liquidarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte appellata.
Così deciso in Milano il 11.12.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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