Articolo 4 del Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 aprile 1995
>
Versione
4 aprile 1995
>
Versione
31 maggio 1995
>
Versione
5 febbraio 1999
>
Versione
9 gennaio 2001
Art. 4. (Contributi in conto interessi).

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore (( di persone fisiche e giuridiche private e )) dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall' articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 .
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente