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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15132/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15132/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio DEl'avv. Alessandro VERNICE;
RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio DEl'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento DEla riserva assunta in data 18.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi DEl'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 2.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento DEla loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi DEl'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento DElo stato di apolidia e DElo stato di cittadinanza italiana»), DEl'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani») e DEl'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento DElo stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno DEla domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da PE
, nato a [...], oggi ES DE DA (BS), l'8.12.1895, ed esposto quanto segue.
[...]
Pag. 1 di 5 nasceva a OL (BS), oggi ES DE DA (BS), l'8.12.1895 (doc. PE
2). Emigrato in Brasile, in data 16.2.1919 egli sposava (doc. 3), con cui Persona_2 generava il 22.5.1925 (doc. 4). Questi il 21.5.1960 sposava Persona_3 Parte_3
(doc. 5), con la quale generava il 23.2.1961 (doc. Persona_4 Parte_4
6). Costui, a sua volta, il 1.10.1988 sposava (doc. 7), con cui generava il Persona_5
29.3.1990 (doc. 8) e il 30.10.1995 (doc. 9). Parte_1 Parte_2
Nonostante abbia acquistano la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione il PE
7.7.1958 (come evidenziato in calce all'atto di nascita: cfr. doc. 2), egli ha comunque trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio nato il [...] (allorché il padre era ancóra cittadino Persona_3 italiano) e divenuto maggiorenne (all'età di ventuno anni) il 22.5.1946, dodici anni prima DEla naturalizzazione DE genitore.
3. Nonostante la regolare notifica DE ricorso in data 6.5.2025, il non si è Controparte_1 costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.12.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione DEle conclusioni e la discussione DEla causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.7.2025, sostituendola ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 25.6.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto DE ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione DEla domanda in via amministrativa né il superamento DE termine previsto per la conclusione DE relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi DEl'art. 3 DE d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa DE diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo DEle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità DE rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione DE Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale DE nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese DE 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano DE 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto DE matrimonio
Pag. 2 di 5 acquisti la cittadinanza DE marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta DE Lazio;
il 16.7.1920 DE Trentino e DE Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini DE Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni DE codice civile DE 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto DE matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità DEle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 DE codice civile DE 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze DE giudice DEla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione DEle persone per il loro sesso o la preminenza DE marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti DEle sentenze d'incostituzionalità DEle leggi, la diffidenza DEla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione DEla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti DE Brasile, si era posto il problema DEla c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto DE governo di tale Stato sudamericano n. 58 A DE 15.12.1889, a norma DE quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 DEla Dichiarazione Universale dei Diritti DEl'Uomo DE 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona DE 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi DEle norme DElo Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile DE 1865 e dalla legge n. 555 DE 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine DEl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva DEle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi
Pag. 3 di 5 costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge DE luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva DElo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia DEle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto DEl'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento DEla cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE 1912 e dall'attuale legge n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo. Hanno, inoltre, dimostrato che questi si è naturalizzato cittadino brasiliano (contestualmente perdendo la cittadinanza italiana) solo in data 7.7.1958 (v. doc. 2 DE fascicolo di parte), con la conseguenza che egli ha comunque trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio , nato il [...] (allorché il padre era ancóra cittadino italiano) e divenuto Persona_3 maggiorenne (all'età di ventuno anni) il 22.5.1946, dodici anni prima DEla naturalizzazione DE genitore. Essendo la naturalizzazione DEl'avo intervenuta quando il figlio cittadino italiano era già maggiorenne non ha operato, infatti, il meccanismo di perdita automatica DEla cittadinanza allora previsto (per i figli minorenni non emancipati) dall'art. 12, comma 2, l. 555/1912. Dall'avo , PE passando per il figlio , la cittadinanza italiana si è, dunque, comunicata iure sanguinis a Persona_3 tutti i discendenti.
Il , invece, neppure si è costituito in giudizio. Controparte_1
Ai sensi DEl'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, DE resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale DE diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita DElo stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto DEla peculiarità DEla materia, DEla difficile esegesi DE dettato normativo e DEl'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento DEla cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va
Pag. 4 di 5 disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento DEla domanda, dichiara che nato in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
[...] ordina al e, per esso, al competente Ufficiale DElo stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 13 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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