Articolo 83 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 82Articolo 84
Versione
14 aprile 1979
Art. 83.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche allo estero.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979