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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 894/25, riunito RG nn. 1782/25, 1908/25, 1951/25, 2102/25, 2164/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
.G. n. 894/25, Parte_1
R.G. n. 1782/25 Parte_2
R.G. n. 1908/25 Parte_3
R.G. n. 1210/25 Parte_4
RG n. 2102/25 Parte_5
RG n. 2164/25 Parte_6 con gli avv.ti Sabino Sernia e Celeste Liso
-RICORRENTI-
CONTRO
MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti, i ricorrenti, docenti precari a tempo determinato, agivano in giudizio nei confronti del per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di CP_2
€ 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa in favore del CP_2
Tutti i ricorrenti hanno riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che sono tutti attualmente in servizio presso istituti nella provincia di Bergamo.
I ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC al resistente le diffide interruttive della CP_1 prescrizione.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò nonostante, il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a CP_2 termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
***
Il si costituiva tempestivamente rilevando che la “carta elettronica del docente” non CP_2 risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione
«obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale;
la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
2 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la Carta Docente attiene alla formazione.
***
Le parti ricorrenti hanno dedotto di essere ancora nel sistema scolastico stante l'assunzione o almeno l'inserimento nelle graduatorie.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
***
In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n.
107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla base di tali disposizioni, il ha negato ai docenti ricorrenti, in quanto titolari di CP_2 contratti a termine, la carta di cui sopra.
***
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
4 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
***
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
5 Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine».
Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “Carta Elettronica del docente” alle
“condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
6 Avverso l'attribuzione della “Carta Elettronica del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della
CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla CP_2 titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Nel caso di specie, si osserva che la ricorrente per l'anno per il quale chiede la concessione del beneficio ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, sul punto si veda il prospetto non contestato e la relativa documentazione a corredo e anche dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta (doc. 1).
I ricorrenti, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza dei predetti contratti a termine per i seguenti anni CP_1 scolastici:
- .G. n. 894/25 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025, Parte_1
- R.G. n. 1782/25 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
- R.G. n. 1908/25 per gli aa.ss. 2020/2021 al 2022/2023, Parte_3 nonché il 2024/2025,
- R.G. n. 1210/25 per gli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025 Parte_4
- RG n. 2102/25 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025 Parte_5
- RG n. 2164/25 per gli aa.ss. 2024/2025; infondata risulta Parte_6
l'eccezione di ne bis in idem, poicheè al momento dell'introduzione del precedente giudizio non era ancora sorto il diritto per richiedere al provvidenza per l'a.s. oggetto di domanda.
7 *** Il convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che CP_1 possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del CCNL del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza degli altri presupposti di CP_1 operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla
Corte di Giustizia.
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.
L'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come il ricorrente. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
8 Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (Cass., n. 31149/2019).
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli a.s. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_1
In assenza di elementi in senso contrario, la pacifica esistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente con la domanda di condanna del che ha ad oggetto esattamente ciò che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere CP_1 tempestivamente in ciascuno degli a.s. in questione ovvero la messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal DPCM 28 novembre 2016.
9 Sul punto, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della CGUE è costante, ex multis: Tribunale di Milano sez. lav. 15/12/2022 n. 3006, Tribunale di Milano sez. lav.
13/12/2022 n. 2996, Tribunale Milano sez. lav. 24/11/2022, n. 2816, Tribunale Arezzo,
23/11/2022, n. 286, Tribunale di Torino sez. V, 22/11/2022, n.1648, Tribunale di Gorizia , sez. lav. , 22/11/2022, n. 91, Tribunale di Torino sez. V, 10/11/2022, n.1533
In conclusione, rilevato che la parte ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e considerato che il non ha né allegato né provato ragioni CP_2 concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Quanto all'anno 2022/23, la parte convenuta evidenzia di aver intenzione di riconoscere in via amministrativa il diritto, ma non deduce né benchè meno prova di aver effettivamente accreditato la somma, la parte convenuta avrebbe dovuto aver già riconosciuto e accreditato la somma sulla carta docente, non vi è prova che ciò è avvenuto e, come noto, l'onere della prova dell'adempimento grava sul datore di lavoro.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Il deve essere, dunque, condannato non al pagamento Controparte_1 diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario.
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Infine, la parte convenuta ha prodotto stato matricolare (doc. 1 della memoria) dal quale risulta un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato per tutti i ricorrenti, il che consente di ritenere integrato, ove mai la circostanza rilevi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
10 Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio il Legislatore per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.
***
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ma l'eccezione non è fondata stanti gli aa.ss. oggetto di domanda.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quanto al valore da prendere in considerazione per determinare lo scaglione applicabile, l'art.
D.M. n. 147 del 13/08/2022 rinvia alle regole poste dal codice di procedura civile per la determinazione del valore della controversia (art. 10 c.p.c.) con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso e un aumento del 5% per ciascun ricorrente considerata l'assoluta comunanza delle posizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge,
o .G. n. 894/25 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025, Parte_1
o R.G. n. 1782/25 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
11 o R.G. n. 1908/25 per gli aa.ss. 2020/2021 al 2022/2023, Parte_3
nonché il 2024/2025,
o R.G. n. 1210/25 per gli aa.ss. dal 2022/2023 al Parte_4
2024/2025
o RG n. 2102/25 per gli aa.ss. 2022/2023 e Parte_5
2024/2025
o RG n. 2164/25 per gli aa.ss. 2024/2025 Parte_6
- condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in € 1.545,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
LI RT
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
.G. n. 894/25, Parte_1
R.G. n. 1782/25 Parte_2
R.G. n. 1908/25 Parte_3
R.G. n. 1210/25 Parte_4
RG n. 2102/25 Parte_5
RG n. 2164/25 Parte_6 con gli avv.ti Sabino Sernia e Celeste Liso
-RICORRENTI-
CONTRO
MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti, i ricorrenti, docenti precari a tempo determinato, agivano in giudizio nei confronti del per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di CP_2
€ 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa in favore del CP_2
Tutti i ricorrenti hanno riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che sono tutti attualmente in servizio presso istituti nella provincia di Bergamo.
I ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC al resistente le diffide interruttive della CP_1 prescrizione.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò nonostante, il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a CP_2 termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
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Il si costituiva tempestivamente rilevando che la “carta elettronica del docente” non CP_2 risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione
«obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale;
la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
2 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la Carta Docente attiene alla formazione.
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Le parti ricorrenti hanno dedotto di essere ancora nel sistema scolastico stante l'assunzione o almeno l'inserimento nelle graduatorie.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
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In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n.
107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla base di tali disposizioni, il ha negato ai docenti ricorrenti, in quanto titolari di CP_2 contratti a termine, la carta di cui sopra.
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Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
4 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
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Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
5 Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine».
Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “Carta Elettronica del docente” alle
“condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
6 Avverso l'attribuzione della “Carta Elettronica del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della
CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla CP_2 titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Nel caso di specie, si osserva che la ricorrente per l'anno per il quale chiede la concessione del beneficio ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, sul punto si veda il prospetto non contestato e la relativa documentazione a corredo e anche dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta (doc. 1).
I ricorrenti, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza dei predetti contratti a termine per i seguenti anni CP_1 scolastici:
- .G. n. 894/25 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025, Parte_1
- R.G. n. 1782/25 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
- R.G. n. 1908/25 per gli aa.ss. 2020/2021 al 2022/2023, Parte_3 nonché il 2024/2025,
- R.G. n. 1210/25 per gli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025 Parte_4
- RG n. 2102/25 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025 Parte_5
- RG n. 2164/25 per gli aa.ss. 2024/2025; infondata risulta Parte_6
l'eccezione di ne bis in idem, poicheè al momento dell'introduzione del precedente giudizio non era ancora sorto il diritto per richiedere al provvidenza per l'a.s. oggetto di domanda.
7 *** Il convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che CP_1 possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del CCNL del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza degli altri presupposti di CP_1 operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla
Corte di Giustizia.
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.
L'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come il ricorrente. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
8 Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (Cass., n. 31149/2019).
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli a.s. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_1
In assenza di elementi in senso contrario, la pacifica esistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente con la domanda di condanna del che ha ad oggetto esattamente ciò che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere CP_1 tempestivamente in ciascuno degli a.s. in questione ovvero la messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal DPCM 28 novembre 2016.
9 Sul punto, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della CGUE è costante, ex multis: Tribunale di Milano sez. lav. 15/12/2022 n. 3006, Tribunale di Milano sez. lav.
13/12/2022 n. 2996, Tribunale Milano sez. lav. 24/11/2022, n. 2816, Tribunale Arezzo,
23/11/2022, n. 286, Tribunale di Torino sez. V, 22/11/2022, n.1648, Tribunale di Gorizia , sez. lav. , 22/11/2022, n. 91, Tribunale di Torino sez. V, 10/11/2022, n.1533
In conclusione, rilevato che la parte ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e considerato che il non ha né allegato né provato ragioni CP_2 concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Quanto all'anno 2022/23, la parte convenuta evidenzia di aver intenzione di riconoscere in via amministrativa il diritto, ma non deduce né benchè meno prova di aver effettivamente accreditato la somma, la parte convenuta avrebbe dovuto aver già riconosciuto e accreditato la somma sulla carta docente, non vi è prova che ciò è avvenuto e, come noto, l'onere della prova dell'adempimento grava sul datore di lavoro.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Il deve essere, dunque, condannato non al pagamento Controparte_1 diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario.
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Infine, la parte convenuta ha prodotto stato matricolare (doc. 1 della memoria) dal quale risulta un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato per tutti i ricorrenti, il che consente di ritenere integrato, ove mai la circostanza rilevi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
10 Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio il Legislatore per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.
***
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ma l'eccezione non è fondata stanti gli aa.ss. oggetto di domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quanto al valore da prendere in considerazione per determinare lo scaglione applicabile, l'art.
D.M. n. 147 del 13/08/2022 rinvia alle regole poste dal codice di procedura civile per la determinazione del valore della controversia (art. 10 c.p.c.) con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso e un aumento del 5% per ciascun ricorrente considerata l'assoluta comunanza delle posizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge,
o .G. n. 894/25 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025, Parte_1
o R.G. n. 1782/25 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
11 o R.G. n. 1908/25 per gli aa.ss. 2020/2021 al 2022/2023, Parte_3
nonché il 2024/2025,
o R.G. n. 1210/25 per gli aa.ss. dal 2022/2023 al Parte_4
2024/2025
o RG n. 2102/25 per gli aa.ss. 2022/2023 e Parte_5
2024/2025
o RG n. 2164/25 per gli aa.ss. 2024/2025 Parte_6
- condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in € 1.545,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
LI RT
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