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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1970/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Letizia Carpoca;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 17.12.2024 e note integrative del
10.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della stessa presso il padre;
2) assegnare la casa coniugale al padre . Per quanto concerne la regolamentazione Parte_2
del diritto di visita i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana
pagina 1 di 3 alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19,00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerla con sé a pomeriggi alterni, dall'uscita da scuola sino alle ore
18,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza;
durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3) il padre, , verserà alla sig.ra un assegno mensile di euro 300,00 Parte_2 Parte_1
(trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, rivalutato annualmente secondo
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Il sig. terrà a proprio carico il 50% Parte_2
delle spese straordinarie sostenute per la figlia , purché previamente concordate e Per_1
debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, il tutto secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Dresano (MI) in data 14.05.2005, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2
del Comune medesimo Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dresano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1970/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Letizia Carpoca;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 17.12.2024 e note integrative del
10.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della stessa presso il padre;
2) assegnare la casa coniugale al padre . Per quanto concerne la regolamentazione Parte_2
del diritto di visita i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana
pagina 1 di 3 alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19,00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerla con sé a pomeriggi alterni, dall'uscita da scuola sino alle ore
18,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza;
durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3) il padre, , verserà alla sig.ra un assegno mensile di euro 300,00 Parte_2 Parte_1
(trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, rivalutato annualmente secondo
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Il sig. terrà a proprio carico il 50% Parte_2
delle spese straordinarie sostenute per la figlia , purché previamente concordate e Per_1
debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, il tutto secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Dresano (MI) in data 14.05.2005, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2
del Comune medesimo Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dresano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3