CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2024, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: OL ES e IA GI s.r.l., con sede in Thiene (VI), in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Greta Ferroni, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avvocato Claudia Mattioli n Roma, viale Piave n. 28. Ricorrenti contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 2. Controricorrente avverso la sentenza n. 1/2021 della Corte di appello di Trieste, depositata l’1. 3. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9. 1. 2024 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 5127 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 27/02/2024 R.G. N. 25261/2021. 2 Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CO ST, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Udite le difese svolte dall’Avvocato Greta Ferroni per i ricorrenti. Fatti di causa Con sentenza n. 1 dell’1. 3. 2021 la Corte di appello di Trieste, riformando la decisione di primo grado, rigettò l’opposizione proposta da OL ES, legale rappresentante della s.r.l. IA GI, e dalla società avverso l’ordinanza ingiunzione che irrogava nei confronti della prima come trasgressore e della seconda come obbligata in solido la sanzione amministrativa di euro 19.000,00 per la violazione dell’art. 110, comma 9 lett. f bis), t.u.l.p.s., accertata in data 9. 9. 2013, per avere installato, in mancanza della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del suddetto testo unico, presso il pubblico esercizio Il AG di Chen Aiping, n.13 apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) usati per l’esercizio di attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker maltese ST. Il Tribunale di Trieste aveva annullato l’ordinanza ingiunzione per assenza di colpa nella commissione della violazione amministrativa, per la ragione che al momento della installazione delle AWP, nel maggio 2012, il corner scommesse non era ancora operante all’interno del locale, sicché le opponenti ne ignoravano l’utilizzazione. La Corte di appello rigettò invece il relativo motivo di opposizione ritenendo che, in base alle risultanze di causa, doveva affermarsi la responsabilità delle opponenti quantomeno a titolo di colpa. Motivò tale conclusione affermando che: dal contratto stipulato il 14. 5. 2012 risultava che la società IA GI aveva concesso l’uso degli apparecchi alla “ Il AG “ riservandosi, quale gestore, la manutenzione ordinaria e l’incasso, nonché ampia e libera facoltà di accedere ai locali dell’esercente; costituiva un dato pacifico che quest’ultimo fosse in possesso della licenza di cui all’art. 86 t.u.l.p.s., ma non di quella specifica di cui all’art. 88, che era stata richiesta due volte allegando di avere ricevuto incarico di raccolta scommesse da parte del gestore estero ST, ma negata dalla R.G. N. 25261/2021. 3 Questura;
nel verbale di accertamento si dava atto della presenza di un punto di raccolta delle scommesse e della presenza, per l’accesso ai locali, di un’unica entrata e che il punto scommesse era ben visibile;
il teste IM aveva indirettamente confermato sia che la IA GI era al corrente dell’esistenza del centro scommesse sin dal maggio 2012, sia che lo stesso era in esercizio;
la società opponente, quale gestore proprietaria degli apparecchi, aveva l’obbligo di verifica e di controllo della sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge;
in tema di sanzioni amministrative vige in ogni caso la presunzione di colpa, spettando al sanzionato la dimostrazione di essere in buona fede e di avere fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, prova che nel caso concreto non era stata fornita. La Corte respinse poi gli altri motivi di opposizione riproposti dalle appellate, rilevando che per l’installazione degli apparecchi era necessaria la licenza menzionata dall’art.88 t.u.l.p.s., che nella specie mancava, che le questioni sollevate in ordine alla posizione assunta dalla ST nel rilascio delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive erano irrilevanti, atteso che la citata licenza era stata negata per incompletezza e carenza dei presupposti formali e sostanziali della richiesta e, infine, che non vi era spazio per la rideterminazione della pena nel quantum, essendo stato applicato il minimo edittale. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato l’1. 10. 2021, hanno proposto ricorso OL ES e la s.r.l. IA GI, affidandosi a sette motivi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo e secondo motivo di ricorso, che sono esposti congiuntamente, denunziano nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per travisamento delle prove e dei fatti, nella parte in cui ha ritenuto che la società IA GI fosse a conoscenza che l’esercente svolgeva attività di raccolta delle scommesse. In particolare, si sostiene, la Corte di appello è caduta in errore nell’attribuire R.G. N. 25261/2021. 4 alla testimonianza resa dal IM un significato contrario alle dichiarazioni rese, nel dare rilievo a circostanze, quali le richieste di licenza inoltrate dall’esercente Chen Aiping, che erano invece non rilevanti e nell’omettere di accertare, per presunzioni, che il collegamento con le scommesse non era attivo tra il maggio 2012 e l’agosto 2013. La Corte di appello non ha esposto le ragioni per cui ha disatteso la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, fondando la sua decisione su una ricostruzione acritica del materiale probatorio. I motivi sono in parte infondati e per il resto inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata emergono in modo più che sufficiente ed adeguato le ragioni del rigetto del motivo di opposizione che contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e, di conseguenza, dei motivi per cui la sentenza di primo grado è stata riformata. In particolare va evidenziato che la Corte di appello ha giustificato tale conclusione affermando che l’argomento delle opponenti di non avere avuto conoscenza, al momento dell’istallazione degli apparecchi nel maggio 2012, dell’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse sportive, aveva trovato smentita nelle dichiarazioni rese dal teste IM, socio della IA GI, che aveva ammesso che già al momento del cambio di gestione dell’esercizio era al corrente della richiesta inoltrata alla questura della licenza per continuare l’attività di scommesse sportive. La Corte territoriale ha inoltre aggiunto che la società IA GI si era riservata, in base al contratto, la più ampia e libera facoltà di accesso ai locali e che essa era quindi in grado di avere contezza dell’attività di scommesse ivi esercitata, sicché l’addebito doveva esserle imputato quanto meno a titolo di colpa. Sotto altro profilo merita sottolineare che la Corte di appello, fornendo sul punto una ulteriore e, evidentemente, subordinata motivazione, ha comunque ritenuto operante, a carico delle opponenti, la presunzione di colpa stabilita, in tema di illeciti amministrative, dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall’altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile, precisando che nessuna circostanza contraria era stata provata dalle appellate a propria discolpa. Il R.G. N. 25261/2021. 5 principio di diritto applicato si sottrae a censure, risultando conforme all’orientamento consolidato di questa Corte ( Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016; Cass. S.U. n. 20930 del 2009 ). Per il resto le censure sono inammissibili, in quanto investono l’operazione di apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, rientrante nella sua esclusiva competenza ed il cui risultato non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. In punto di deduzione davanti a questa Corte della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è stato del resto chiarito che tale censura può ritenersi ammissibile nei soli casi in cui si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ). Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, lamentando che la Corte di appello abbia disatteso, con motivazione illogica ed apparente, le ragioni in forza delle quali il Tribunale aveva ritenuto insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito, dando per certa la colpa della società opponente. Il motivo, nella misura in cui non si ritenga assorbito dalle considerazioni svolte nell’esaminare i motivi precedenti, è inammissibile per genericità, non articolando critiche specifiche e puntuali all’impianto motivazionale della decisione impugnata. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la norma sanziona la sola condotta del titolare della sala giochi ovvero del concessionario, mentre la società opponente non ha né distribuito né installato gli apparecchi in assenza di autorizzazione e non era a conoscenza del loro uso da parte dell’esercente, non potendosi pretendere che essa fosse tenuta ad esercitare un controllo continuo al riguardo. La Corte di appello ha accolto, si sostiene, una inammissibile interpretazione estensiva del precetto normativo, a R.G. N. 25261/2021. 6 titolo di responsabilità oggettiva, laddove ha affermato che l’installatore degli apparecchi, seppure estraneo all’abuso, deve esercitare una sorveglianza costante su ogni attività dell’esercizio a cui fornisce gli apparecchi. In ogni caso si sostiene che, anche a voler ritenere che la IA GI fosse a conoscenza della irregolarità, l’addebito che potrebbe esserle mosso non rientra nella condotta sanzionata dall’art. 110, comma 9 lett. f). Anche questo motivo deve ritenersi, almeno in larga misura, superato dalle considerazioni sopra svolte, da cui emerge che la ratio della decisione impugnata risiede nell’accertamento che la società IA GI fosse a conoscenza, già nel maggio 2012, quando cioè furono forniti ed installati i primi apparecchi nei locali dell’esercizio Il AG, dell’esistenza del centro di scommesse sportive. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura di violazione di legge, atteso che il fatto accertato ed addebitato alle odierne opponenti coincide perfettamente con la condotta sanzionata dalla norma, che punisce l’installazione in locali aperti al pubblico sprovvisti delle prescritte autorizzazioni degli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) del citato art. 110 t.u.l.p.s. e si rivolge pertanto non solo all’esercente utilizzatore ma anche al distributore ed all’installatore-gestore degli apparecchi ovvero a chi ne consente l’uso, non senza sottolineare che, nel caso di specie, in base al contratto, come sottolinea la sentenza impugnata, la IA GI, nella sua qualità di gestore, si era riservata direttamente i profitti connessi al gioco. Il quinto motivo, che denuncia violazione di legge per mancata disapplicazione dell’art. 110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s. per contrarietà alla normativa comunitaria e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello non abbia debitamente considerato che la mancata concessione della licenza di cui all’art. 88 t.u.l.p.s. all’esercente trovava causa nel fatto che il provider estero, la ST Malta, non era stato posta in condizione di partecipare alla gara per l’assegnazione delle concessioni per la gestione di giochi e scommesse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultando la relativa normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria, come accertato dalla sentenza Costa-Cifone del 16. 2. 2012 della Corte di Giustizia UE. R.G. N. 25261/2021. 7 Il mezzo è inammissibile perché non investe in modo specifico e diretto la motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello, che ha ritenuto la relativa questione irrilevante per avere la Questura negato il rilascio della licenza di cui all’art. 88 per ragioni diverse da quelle legate alla posizione della ST, vale a dire “ per incompletezza e per carenza dei presupposto legali sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale “. Merita aggiungere che la censura si fonda su una generica ricostruzione di fatti e vicende relative alle disciplina del bando di gara per la concessione di l’esercizio delle scommesse sportive, che il ricorso non allega siano stati compiutamente esposti ed illustrati in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, che com’è noto segna il perimetro entro il quale si svolge il giudizio sull’opposizione. Né tali elementi trovano nemmeno indirettamente emersione dal richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE citata, che si riferisce alle disposizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara per il rilascio delle concessioni di raccolta delle scommesse sportive svoltasi in Italia nel 2006, trascurando il ricorso di precisare se la ST partecipò o meno a tale gara, circostanza che evidentemente assume rilievo decisivo ai fini della rilevanza o meno, nel caso concreto, della vicenda evocata. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 3 Cost. per mancato rilievo della irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione e mancata motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato che la sanzione prevista dall’110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s. per ogni apparecchio installato contrasta con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione e sottopone al medesimo trattamento sia i piccoli imprenditori che le grandi società che gestiscono scommesse. Si assume pertanto che il giudicante avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità del relativo trattamento sanzionatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti chiarito che il mancato rilievo da parte del giudice di merito di una questione di legittimità costituzionale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che la relativa valutazione negativa ha mero R.G. N. 25261/2021. 8 carattere ordinatorio e non decisorio ( Cass. n. 9284 del 2018; Cass. n. 25343 del 2014 ). Anche a ritenere che tale questione sia stata riproposta con il ricorso, l’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. è comunque manifestamente infondata, atteso che, stabilendo art.110, comma 9 lett. f bis, t.ul.p.s. la sanzione tra un limite minimo di euro 1.500,00 e massimo di euro 15.000,00 per ciascun apparecchio, la disposizione consente di graduare la sanzione da applicare alla gravità del caso concreto, sulla base dei parametri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Con il settimo motivo, che denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e mancanza di motivazione, le ricorrenti lamentano di essere state condannate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, sostengono che la condanna per le spese di primo grado non poteva essere emessa, essendosi l’Amministrazione difesa in giudizio tramite propri funzionari, mentre quelle di appello avrebbero dovuto essere compensate per la peculiarità del caso concreto. Il motivo è solo in parte fondato, dovendo essere accolta unicamente la prima censura, come riconosciuto dalla stessa. Ciò per il principio consolidato che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo, ma solo il rimborso delle spese vive documentate. La seconda censura, relativa alla statuizione delle spese del giudizio di appello, è invece inammissibile, non essendo denunziabile in sede di legittimità il mancato esercizio da parte del giudice di merito della facoltà di disporre la compensazione delle spese, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice della causa ( Cass. n. 11329 del 2019; Cass. Sez. un. n. 14989 del 2006 ). In conclusione, è accolto, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
la sentenza è quindi cassata in relazione alla parte del motivo accolto. Non essendo necessaria ulteriore trattazione nel merito, la causa R.G. N. 25261/2021. 9 va decisa nel merito, escludendo la condanna delle parti opponenti alle spese del giudizio di primo grado. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, si dichiarano compensate per la metà, con condanna delle ricorrenti al pagamento della restante metà.
P.Q.M.
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna delle appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Compensa per la metà le spese del presente giudizio e condanna le ricorrenti in solido al pagamento della restante metà delle spese, che liquida per intero in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
nel verbale di accertamento si dava atto della presenza di un punto di raccolta delle scommesse e della presenza, per l’accesso ai locali, di un’unica entrata e che il punto scommesse era ben visibile;
il teste IM aveva indirettamente confermato sia che la IA GI era al corrente dell’esistenza del centro scommesse sin dal maggio 2012, sia che lo stesso era in esercizio;
la società opponente, quale gestore proprietaria degli apparecchi, aveva l’obbligo di verifica e di controllo della sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge;
in tema di sanzioni amministrative vige in ogni caso la presunzione di colpa, spettando al sanzionato la dimostrazione di essere in buona fede e di avere fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, prova che nel caso concreto non era stata fornita. La Corte respinse poi gli altri motivi di opposizione riproposti dalle appellate, rilevando che per l’installazione degli apparecchi era necessaria la licenza menzionata dall’art.88 t.u.l.p.s., che nella specie mancava, che le questioni sollevate in ordine alla posizione assunta dalla ST nel rilascio delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive erano irrilevanti, atteso che la citata licenza era stata negata per incompletezza e carenza dei presupposti formali e sostanziali della richiesta e, infine, che non vi era spazio per la rideterminazione della pena nel quantum, essendo stato applicato il minimo edittale. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato l’1. 10. 2021, hanno proposto ricorso OL ES e la s.r.l. IA GI, affidandosi a sette motivi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo e secondo motivo di ricorso, che sono esposti congiuntamente, denunziano nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per travisamento delle prove e dei fatti, nella parte in cui ha ritenuto che la società IA GI fosse a conoscenza che l’esercente svolgeva attività di raccolta delle scommesse. In particolare, si sostiene, la Corte di appello è caduta in errore nell’attribuire R.G. N. 25261/2021. 4 alla testimonianza resa dal IM un significato contrario alle dichiarazioni rese, nel dare rilievo a circostanze, quali le richieste di licenza inoltrate dall’esercente Chen Aiping, che erano invece non rilevanti e nell’omettere di accertare, per presunzioni, che il collegamento con le scommesse non era attivo tra il maggio 2012 e l’agosto 2013. La Corte di appello non ha esposto le ragioni per cui ha disatteso la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, fondando la sua decisione su una ricostruzione acritica del materiale probatorio. I motivi sono in parte infondati e per il resto inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata emergono in modo più che sufficiente ed adeguato le ragioni del rigetto del motivo di opposizione che contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e, di conseguenza, dei motivi per cui la sentenza di primo grado è stata riformata. In particolare va evidenziato che la Corte di appello ha giustificato tale conclusione affermando che l’argomento delle opponenti di non avere avuto conoscenza, al momento dell’istallazione degli apparecchi nel maggio 2012, dell’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse sportive, aveva trovato smentita nelle dichiarazioni rese dal teste IM, socio della IA GI, che aveva ammesso che già al momento del cambio di gestione dell’esercizio era al corrente della richiesta inoltrata alla questura della licenza per continuare l’attività di scommesse sportive. La Corte territoriale ha inoltre aggiunto che la società IA GI si era riservata, in base al contratto, la più ampia e libera facoltà di accesso ai locali e che essa era quindi in grado di avere contezza dell’attività di scommesse ivi esercitata, sicché l’addebito doveva esserle imputato quanto meno a titolo di colpa. Sotto altro profilo merita sottolineare che la Corte di appello, fornendo sul punto una ulteriore e, evidentemente, subordinata motivazione, ha comunque ritenuto operante, a carico delle opponenti, la presunzione di colpa stabilita, in tema di illeciti amministrative, dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall’altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile, precisando che nessuna circostanza contraria era stata provata dalle appellate a propria discolpa. Il R.G. N. 25261/2021. 5 principio di diritto applicato si sottrae a censure, risultando conforme all’orientamento consolidato di questa Corte ( Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016; Cass. S.U. n. 20930 del 2009 ). Per il resto le censure sono inammissibili, in quanto investono l’operazione di apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, rientrante nella sua esclusiva competenza ed il cui risultato non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. In punto di deduzione davanti a questa Corte della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è stato del resto chiarito che tale censura può ritenersi ammissibile nei soli casi in cui si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ). Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, lamentando che la Corte di appello abbia disatteso, con motivazione illogica ed apparente, le ragioni in forza delle quali il Tribunale aveva ritenuto insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito, dando per certa la colpa della società opponente. Il motivo, nella misura in cui non si ritenga assorbito dalle considerazioni svolte nell’esaminare i motivi precedenti, è inammissibile per genericità, non articolando critiche specifiche e puntuali all’impianto motivazionale della decisione impugnata. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la norma sanziona la sola condotta del titolare della sala giochi ovvero del concessionario, mentre la società opponente non ha né distribuito né installato gli apparecchi in assenza di autorizzazione e non era a conoscenza del loro uso da parte dell’esercente, non potendosi pretendere che essa fosse tenuta ad esercitare un controllo continuo al riguardo. La Corte di appello ha accolto, si sostiene, una inammissibile interpretazione estensiva del precetto normativo, a R.G. N. 25261/2021. 6 titolo di responsabilità oggettiva, laddove ha affermato che l’installatore degli apparecchi, seppure estraneo all’abuso, deve esercitare una sorveglianza costante su ogni attività dell’esercizio a cui fornisce gli apparecchi. In ogni caso si sostiene che, anche a voler ritenere che la IA GI fosse a conoscenza della irregolarità, l’addebito che potrebbe esserle mosso non rientra nella condotta sanzionata dall’art. 110, comma 9 lett. f). Anche questo motivo deve ritenersi, almeno in larga misura, superato dalle considerazioni sopra svolte, da cui emerge che la ratio della decisione impugnata risiede nell’accertamento che la società IA GI fosse a conoscenza, già nel maggio 2012, quando cioè furono forniti ed installati i primi apparecchi nei locali dell’esercizio Il AG, dell’esistenza del centro di scommesse sportive. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura di violazione di legge, atteso che il fatto accertato ed addebitato alle odierne opponenti coincide perfettamente con la condotta sanzionata dalla norma, che punisce l’installazione in locali aperti al pubblico sprovvisti delle prescritte autorizzazioni degli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) del citato art. 110 t.u.l.p.s. e si rivolge pertanto non solo all’esercente utilizzatore ma anche al distributore ed all’installatore-gestore degli apparecchi ovvero a chi ne consente l’uso, non senza sottolineare che, nel caso di specie, in base al contratto, come sottolinea la sentenza impugnata, la IA GI, nella sua qualità di gestore, si era riservata direttamente i profitti connessi al gioco. Il quinto motivo, che denuncia violazione di legge per mancata disapplicazione dell’art. 110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s. per contrarietà alla normativa comunitaria e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello non abbia debitamente considerato che la mancata concessione della licenza di cui all’art. 88 t.u.l.p.s. all’esercente trovava causa nel fatto che il provider estero, la ST Malta, non era stato posta in condizione di partecipare alla gara per l’assegnazione delle concessioni per la gestione di giochi e scommesse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultando la relativa normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria, come accertato dalla sentenza Costa-Cifone del 16. 2. 2012 della Corte di Giustizia UE. R.G. N. 25261/2021. 7 Il mezzo è inammissibile perché non investe in modo specifico e diretto la motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello, che ha ritenuto la relativa questione irrilevante per avere la Questura negato il rilascio della licenza di cui all’art. 88 per ragioni diverse da quelle legate alla posizione della ST, vale a dire “ per incompletezza e per carenza dei presupposto legali sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale “. Merita aggiungere che la censura si fonda su una generica ricostruzione di fatti e vicende relative alle disciplina del bando di gara per la concessione di l’esercizio delle scommesse sportive, che il ricorso non allega siano stati compiutamente esposti ed illustrati in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, che com’è noto segna il perimetro entro il quale si svolge il giudizio sull’opposizione. Né tali elementi trovano nemmeno indirettamente emersione dal richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE citata, che si riferisce alle disposizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara per il rilascio delle concessioni di raccolta delle scommesse sportive svoltasi in Italia nel 2006, trascurando il ricorso di precisare se la ST partecipò o meno a tale gara, circostanza che evidentemente assume rilievo decisivo ai fini della rilevanza o meno, nel caso concreto, della vicenda evocata. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 3 Cost. per mancato rilievo della irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione e mancata motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato che la sanzione prevista dall’110, comma 9 lett. f bis), del t.u.l.p.s. per ogni apparecchio installato contrasta con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione e sottopone al medesimo trattamento sia i piccoli imprenditori che le grandi società che gestiscono scommesse. Si assume pertanto che il giudicante avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità del relativo trattamento sanzionatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti chiarito che il mancato rilievo da parte del giudice di merito di una questione di legittimità costituzionale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che la relativa valutazione negativa ha mero R.G. N. 25261/2021. 8 carattere ordinatorio e non decisorio ( Cass. n. 9284 del 2018; Cass. n. 25343 del 2014 ). Anche a ritenere che tale questione sia stata riproposta con il ricorso, l’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. è comunque manifestamente infondata, atteso che, stabilendo art.110, comma 9 lett. f bis, t.ul.p.s. la sanzione tra un limite minimo di euro 1.500,00 e massimo di euro 15.000,00 per ciascun apparecchio, la disposizione consente di graduare la sanzione da applicare alla gravità del caso concreto, sulla base dei parametri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Con il settimo motivo, che denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e mancanza di motivazione, le ricorrenti lamentano di essere state condannate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, sostengono che la condanna per le spese di primo grado non poteva essere emessa, essendosi l’Amministrazione difesa in giudizio tramite propri funzionari, mentre quelle di appello avrebbero dovuto essere compensate per la peculiarità del caso concreto. Il motivo è solo in parte fondato, dovendo essere accolta unicamente la prima censura, come riconosciuto dalla stessa. Ciò per il principio consolidato che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo, ma solo il rimborso delle spese vive documentate. La seconda censura, relativa alla statuizione delle spese del giudizio di appello, è invece inammissibile, non essendo denunziabile in sede di legittimità il mancato esercizio da parte del giudice di merito della facoltà di disporre la compensazione delle spese, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice della causa ( Cass. n. 11329 del 2019; Cass. Sez. un. n. 14989 del 2006 ). In conclusione, è accolto, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
la sentenza è quindi cassata in relazione alla parte del motivo accolto. Non essendo necessaria ulteriore trattazione nel merito, la causa R.G. N. 25261/2021. 9 va decisa nel merito, escludendo la condanna delle parti opponenti alle spese del giudizio di primo grado. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, si dichiarano compensate per la metà, con condanna delle ricorrenti al pagamento della restante metà.
P.Q.M.
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna delle appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Compensa per la metà le spese del presente giudizio e condanna le ricorrenti in solido al pagamento della restante metà delle spese, che liquida per intero in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.