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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 551/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
MARTINELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di IC (BG) Parte_1 Controparte_1
in data 23 aprile 2016.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, invitando la parte a precisare le proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera della resistente (v. atto di matrimonio).
L'art. 3 del nuovo Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi hanno vissuto a IC (v. atto di matrimonio), ove tuttora risiede la ricorrente.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana, come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 504/2022, pubblicata il 28 febbraio 2022 e passata in giudicato (doc. 4).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in IC (BG) il 23 aprile 2016 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di IC (Atto n. 3, Parte I, Anno 2016); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
MARTINELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di IC (BG) Parte_1 Controparte_1
in data 23 aprile 2016.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, invitando la parte a precisare le proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera della resistente (v. atto di matrimonio).
L'art. 3 del nuovo Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi hanno vissuto a IC (v. atto di matrimonio), ove tuttora risiede la ricorrente.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana, come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 504/2022, pubblicata il 28 febbraio 2022 e passata in giudicato (doc. 4).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in IC (BG) il 23 aprile 2016 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di IC (Atto n. 3, Parte I, Anno 2016); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo