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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1507/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ivan Lambiasi, presso il cui studio, sito in Salerrno alla via M. Ripa n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura del 28/6/2017, registrata a Torino in data 30/6/2017 al n. 11768 Serie 1T, dall'Avv.
EL NI, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Nifo n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 18/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza convenuto in giudizio la deducendo: che egli, cliente Controparte_1
della veniva indotto dall'allora Controparte_2
vicepresidente Dott. a sottoscrivere (16/7/2008) e poi ad Pt_2
acquistare suo tramite da terzi (01-10 - 02/10) n. 40 azioni illiquide
(controvalore € 25.485/00, frutto di anni di sudati risparmi) assicurandogli che in ogni momento avrebbe potuto monetizzare il suo investimento tramite la Banca che avrebbe provveduto ad alienare i suoi titoli;
che egli, alla luce di tali condizioni, come chiaramente illustrate, decideva di accettare la proposta fidandosi delle parole del vice presidente;
che, Pt_2
inoltre, sebbene questi fosse classificato come “cliente o investitore al dettaglio ovvero risparmiatore che possiede minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessita, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento” nel suo dossier titoli a custodia erano presenti unicamente azioni peraltro illiquide;
che ad oggi nonostante reiterate richieste, CP_3
alcun titolo è stato venduto dalla per l'attore si trova in una CP_2
situazione di grave crisi dovuta ad una carenza di liquidità per il mancato smobilizzo dei titoli, peraltro non quotati su alcun mercato, di cui si ignora il valore, per cui si vede costretto ad iniziare il presente giudizio.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: in via principale, tenuto conto che egli è stato indotto all'acquisto delle azioni illiquide per il totale dei suoi risparmi in CP_3
dispregio della direttiva MIFID delle norme del T.U.F. sull'informativa, sulla trasparenza, sul conflitto di interessi del suo status di cliente al dettaglio e delle Comunicazioni CONSOB, condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti subiti anche per tali causali quantificabili anche ex art. 1226 c.c.; in via principale accertato e dichiarato che la
Convenuta ha violato la normativa di settore agendo come una sorta di internalizzatore sistematico pur non avendone i requisiti, sia nella
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza compravendita dei titoli tra il sig. e i CP_3 Pt_1
venditori/acquirenti, sia nella modalità e tempistica elle transazioni che nel fissare il loro valore di mercato, condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti per tali causali dall'attore quantificabili anche ex art. 1226 c.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la deducendo: Controparte_1
che il sig. , nel lontano 16/7/2008, sottoscriveva n. 10 Parte_1
azioni di prima emissione del nella fase di Controparte_2
costituzione della Banca;
che in occasione della presentazione della domanda di ammissione a socio, la – a differenza di quanto CP_2
strumentalmente sostenuto dall'attore – poneva in essere tutte le attività di cui alla Direttiva MIFID del 2004 all'epoca vigente, somministrando all'investitore il relativo questionario e comunicando le risultanze dello stesso;
che occorre stigmatizzare le affermazioni del sig. circa Pt_1
l'assenza di esperienza da parte di quest'ultimo in materia finanziaria, atteso che lo stesso – nel rispondere al sopra citato questionario MIFID – dichiarava di aver già acquistato in passato azioni, fondi SICAV e titoli, a differenza di quanto strumentalmente sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
che, successivamente, nel 2010, a distanza di due anni dal primo acquisto, l'attore si determinava autonomamente ad incrementare la propria partecipazione azionaria in Credisal, allettato dall'ottimo andamento che i titoli avevano all'epoca, nonché in considerazione del forte sviluppo dell'istituto di credito sul territorio, che si accingeva in quel periodo ad aprire una seconda filiale;
che il sig. acquistava in Pt_1
data 01/2/2010 n. 10 azioni dal sig. , per poi acquisirne Persona_1
ulteriori n. 10 dal sig. l'11/2/2010; che entrambe le CP_4
operazioni di acquisto venivano materialmente poste in essere dall'attore per il tramite di due distinte scritture private di cessione azioni intercorse con i sigg.ri e che con tali scritture private il sig. ed i Per_1 CP_4 Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza cedenti, quali uniche parti del contratto, testualmente si davano reciprocamente atto del trasferimento tra loro intervenuto, dichiarando peraltro di aver ricevuto “il corrispettivo convenuto contro ampia e liberatoria quietanza”, corrispettivo versato dall'attore in via diretta nei confronti dei due cessionari, a mezzo assegni circolari intestati all'ordine dei singoli beneficiari;
che in via del tutto preliminare eccepisce l'avvenuta prescrizione dell'azione spiegata dall'attore per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., atteso che la pretesa azionata in relazione ai due acquisti operati nell'anno 2010 non può che essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale;
che occorre partire da un dato fondamentale, e cioè che essa è del tutto estranea rispetto alla stipula delle due operazioni per il tramite delle quali il sig. , nel corso Pt_1
dell'anno 2010, ha acquistato da terzi n. 20 azioni Credisal, così come inconfutabilmente comprovato dagli stessi contratti depositati dallo stesso attore;
che la responsabilità dell'Istituto di credito non può essere ricondotta nell'alveo di quella contrattuale, atteso che la cessione – come indicato in premessa – è stata svolta per il tramite di una scrittura privata tra cedente e cessionario, rispetto alla quale la banca ha una mera funzione successiva notarile (iscrizione nel libro soci); che, in ogni caso, la domanda attorea è infondata e va disattesa;
che dalla semplice lettura delle scritture private da essa depositate e dallo stesso attore, emerge nitidamente che l'operazione di acquisto dei titoli è avvenuta a mezzo di una cessione privata, non condizionata dalla Banca e non legata o abbinata ad alcun altro prodotto, stipulata liberamente e volontariamente dallo stesso attore con dei soggetti privati;
che si tratta quindi di una operazione avvenuta tra cedente e cessionario relativamente alla quale la è stata CP_2
completamente estranea, limitandosi quest'ultima a prendere atto dell'operazione comunicata dall'acquirente, che richiedeva l'ammissione nella compagine sociale;
che tale “modus operandi” è testimoniato e
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza confermato dalle disposizioni contenute nello statuto del
[...]
(oggi , Controparte_5 Controparte_1
che all'articolo 10 stabiliva espressamente che: “chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione attestante la titolarità del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno otto azioni …. In caso di trasferimento di azioni, le domande devono essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario, ovvero anche solo da quest'ultimo se comprova di esserne legittimato attraverso idonea documentazione”; che all'articolo 11, poi, lo statuto disponeva, sempre in tema di ammissione del nuovo socio, che “Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel Libro dei
Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società”; che il Consiglio di Amministrazione del
[...]
, a fronte della domanda di ammissione a socio presentata dal CP_2
sig. e sulla scorta del trasferimento azionario “inter vivos” Pt_1
effettuato, si limitava a deliberare favorevolmente in ordine all'ammissione del nuovo socio;
che il suo ruolo nella operazione di cui è causa, quindi, è
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza stato unicamente quello c.d. “notarile”, consistente nell'annotare, successivamente alla stipula dell'atto di cessione intervenuta tra le parti dei suindicati contratti (i cedenti e e l'acquirente ) il Per_1 CP_4 Pt_1
nominativo del nuovo soggetto titolare nel libro soci;
che, dunque, essa risulta totalmente estranea all'operazione di acquisto titoli in parola;
che, come provato dalla documentazione in atti, l'istituto ha avuto un mero ruolo di spettatore, limitandosi a prendere atto ex post di una cessione privata avvenuta tra due soggetti che si sono liberamente determinati a stipulare l'atto nella piena e totale autonomia e discrezionalità; che la CP_2
convenuta ha adempiuto a tutti gli obblighi di profilatura e valutazione del cliente imposti dalla Direttiva 2004 “ratione temporis” vigente, sottoponendo al sig. , in data 09/7/2010, l'apposito questionario MIFID di cui Pt_1
alla Direttiva del 2004, comunicando allo stesso gli esiti della profilatura;
che i documenti informativi sulla classificazione e sui profili di appropriatezza, contenenti le risultanze delle attività di profilatura eseguite dall'intermediario venivano consegnati al cliente in data 09/7/2008, come da ricevuta riportata in calce agli stessi;
che, in particolare, nella comunicazione di appropiatezza della operazione prodotta, viene testualmente dato atto che: “sulla base delle informazioni da Lei fornite circa la Sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti e strumenti finanziari necessaria a comprendere i rischi connessi con il prodotto finanziario e con il servizio di investimento offerto o richiesto, Le comunichiamo che il Suo profilo di investimento ai sensi della MIFID è 079. Il
Portafoglio Modello appropriato ha un livello di rischio ALTO (dinamico)”.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni:
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento proposta dal Sig. in relazione Parte_1
ai due acquisti posti in essere nel febbraio dell'anno 2010, per intervenuta prescrizione dell'azione, così come sopra rappresentato;
2. In via principale,
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza nel merito, rigettare la domanda proposta dal Sig. per le Pt_1
motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della condotta posta in essere dalla convenuta;
3. Con condanna di parte attrice al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 18/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.).
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1. ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere Parte_3
una pronuncia di accertamento della responsabilità della convenuta CP_2
per avere agito in violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, per non avere informato l'attore in ordine al trasferimento delle azioni della – avvenuto nel mese di Febbraio del 2010 – Controparte_2
dai sigg.ri e , ed in particolare circa CP_4 Persona_1
l'investimento effettuato. Secondo l'attore, infatti, egli sarebbe stato privo di qualsiasi esperienza e di precedenti contrattuali dal punto di vista finanziario, e la Banca, per tramite del suo vicepresidente dell'epoca, dott.
prospettò la facile liquidabilità di tali azioni, ancora oggi Pt_2
smobilizzati.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Invero, occorre rilevare che costituisce fatto pacifico tra le parti – oltre che risultante documentalmente (cfr. all. 3 della produzione di parte convenuta) - che l'operazione di acquisto dei titoli da cui sarebbe generata
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza la responsabilità della ed il presunto danno di cui l'attore Controparte_1
chiede il ristoro, è avvenuta tramite due cessioni private, non condizionate dalla Banca e non legate o abbinate ad alcun altro prodotto, stipulate liberamente e volontariamente dallo stesso attore con i sigg.ri CP_4
e : si tratta quindi di operazioni avvenute tra cedenti Persona_1
e cessionario, rispetto alla quale l'Istituto di credito convenuto risulta essere del tutto estraneo, essendosi soltanto limitato a prendere atto dell'operazione comunicata dall'acquirente, che richiedeva
l'ammissione del cessionario delle quote nella compagine sociale.
La quindi, da un lato si è limitata ad un'attività postuma Controparte_1
rispetto alla sottoscrizione dell'atto di cessione tra altre parti (l'odierno attore ed i sigg.ri e ), annotando il CP_4 Persona_1
nominativo del nuovo socio nel libro soci e, dall'altro, che non ha venduto o collocato alcun prodotto finanziario o titolo di alcun tipo presso Parte_1
.
[...]
Di talché, atteso che è necessario distinguere nettamente la circolazione delle azioni effettuata tramite vendite private (quale quella oggetto di causa), in cui la non ha alcun ruolo né obbligo informativo di alcun tipo, se CP_2
non quello meramente di controllo formale e successivo di annotare nel libro soci la vicenda di modifica della compagine sociale, dalla vendita delle azioni di emissione della operata in via diretta da quest'ultima nei CP_2
confronti della clientela, la quale impone in capo alla Banca medesima una serie di obblighi, propri dell'attività di intermediazione finanziaria, come sanciti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dai provvedimenti dell'Autorità Amministrativa Indipendente preposta al controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, ovvero la CONSOB.
In via di estrema sintesi, dunque, essendo incontestato tra le parti e provato documentalmente che nel caso di specie la convenuta Controparte_1
non ha preso parte in alcun modo alla operazione di cessione, su di essa
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza non incombeva alcun obbligo di carattere informativo (né a contenuto
“attivo”, né “passivo”) nei confronti di , il quale ha Parte_1
acquistato i titoli il cui valore sarebbe sostanzialmente andato perduto dai sigg.ri e , in piena e totale autonomia e CP_4 Persona_1
libertà.
Dunque, non essendovi alcun obbligo legale, né tanto meno derivante dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, in capo alla odierna convenuta, di informare in alcun modo il sig. circa la Parte_1
portata e le conseguenze di un atto di acquisto di azioni stipulato tra quest'ultimo ed altri privati, ne consegue che non può esservi alcuna responsabilità della e, pertanto, la domanda attorea è Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (indeterminabile) e Parte_1
la complessità delle questioni (bassa, ragion per cui non si tiene conto della nota spese depositata dalla convenuta in allegato alla conclusionale, che si basa sulla difficoltà “media” della controversia), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.
n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attoree;
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza 2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 20/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1507/2019 - Sentenza