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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1645/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1645/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2024. promossa da (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 31.12.1999 rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Bellotti(c.f.
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del medesimo, sito in Porto Garibaldi (FE), Via Viatale Vitali
4D/E
-Appellante- contro (c.f. e p.iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pennica (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 medesimo, sito in Bologna Piazza de'Celestini n. 3
-Appellato-
Appello avverso la sentenza n. 379/2022 del Tribunale ordinario di
Ferrara
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) Con atto di citazione citava la società Parte_1 [...] (d'ora in avanti Controparte_1 Controparte_1 per accertare e sentir dichiarare la responsabilità del sinistro occorso alla medesima nella notte tra il 17 e 18 novembre del 2018, presso il locale della convenuta. Parte attrice allegava che la sera del sinistro si trovava presso il locale da ballo “Barracuda Club”, sito in Lido di Spina, per partecipare ad una serata da ballo. Nell'occasione si trovava con altre persone all'interno dei locali della discoteca quando, alle ore 2.30 circa, trovandosi sul lato sinistro della consolle del disc jockey, mentre camminava per andare verso la pista da ballo posta nel centro della sala, scivolava a terra a causa della presenza di liquido non segnalato sul pavimento, riportando gravi lesioni.
-B) Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria di controparte. La causa veniva istruita con escussione delle prove testimoniali. Con sentenza impugnata,il Tribunale di Ferrara respingeva la richiesta attorea per i seguenti motivi:
- Parte attrice, pur gravata dall'onere di provare il nesso tra la cosa in custodia e il danno subito non aveva fornito prova del luogo esatto in cui è avvenuto il sinistro e della dinamica che è stata descritta unicamente dalle due testimoni, amiche dell'attrice e quindi non del tutto neutre, una delle quali ha detto di aver visto la caduta, sebbene si trovasse già sulla pista da ballo e nonostante la pista fosse affollata e comunque in condizioni di scarsa illuminazione.
- Ad ogni modo, pur a voler ritenere raggiunta la prova sul nesso causale, la società convenuta aveva dimostrato lo svolgimento un'attività preventiva, idonea a predisporre quanto necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, attività concretizzatasi nell'avere organizzato la serata in un locale preventivamente pulito (circostanza non contestata).
- Quanto agli “interventi riparatori successivi”, dall'istruttoria svolta non era risultato che il pavimento fosse in quello stato da molto tempo, né che vi fossero state segnalazioni e una colpevole inerzia dei gestori del locale e pertanto l' istantanea rimozione non può addebitarsi alla società convenuta quale custode, in virtù del principio per cui “ad impossibilia nemo tenetur”.
- L'attività di custodia deve essere compatibile con quella principale a cui è deputata la cosa in custodia ossia quella svolta in un locale di quel tipo: le modalità con cui la custodia deve essere esercitata devono essere compatibili con la garanzia di poter ballare con le modalità e l'illuminazione proprie di una discoteca. È evidente che solo la pulizia del locale all'inizio (confermata dai testi e comunque non contestata) e il pronto intervento su segnalazione specifica sono compatibili con il tipo di locale in questione, essendo invece inesigibile la pulizia costante in ogni spazio del locale perché renderebbe impossibile l'attività principale che si svolge in esso. In conclusione, il Tribunale riteneva provata l'esimente del caso fortuito, integrato dalla presenza di un fattore esterno (l'improvvisa presenza di liquido) estraneo alla cosa e alla conduzione del locale, stante l'impossibilità di un controllo costante ed interamente esteso da parte del custode.
-C) Avverso la sentenza propone appello per due motivi: Parte_1
- errata valutazione da parte del Giudice di prime cure circa la correttezza degli obblighi di custodia posti in essere dalla società convenuta;
- erronea valutazione circa la susstenza del caso fortuito, mancato assolvimento da parte della convenuta dell'onere di prova esimente. -D) Si costituiva in giudizio la contestando la proposta Controparte_1 impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-E) L'appello non è meritevole di accoglimento. Ciò premesso, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la medesima si trovava con altre persone all'interno dei locali della alle ore 2.30 circa, quando, mentre camminava per Controparte_1 andare verso la pista da ballo posta nel centro della sala, scivolava a terra a causa della presenza di liquido non segnalato sul pavimento, riportando gravi lesioni la cui responsabilità sarebbe da attribuirsi alla società covenuta nella sua qualità di custode. Dalla valutazione del compendio probatorio acquisito, non può tuttavia ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno. Per consolidato orientamento della Suprema Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è
- come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 01) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno”. Ora, il giudizio di prime cure è stato istruito tramite assunzione delle deposizioni testimoniali e, pertanto, la dinamica del sinistro veniva ricostruita unicamente attraverso la deposizione delle due amiche dell'attrice che si trovavano in compagnia della medesima, la notte del sinistro, all'interno dei locali di proprietà di parte convenuta. La teste interrogata sul capitolato di cui alla memoria Testimone_1 istruttoria di parte attrice, dichiarava “ero dietro di lei e, mentre stava camminando, è scivolata completamente per terra, l'ho aiutata ad alzarsi e mi sono accorta che c'era tutto bagnato per terra […] mi sono accorta che era bagnato e che anche aveva il vestito bagnato”, Pt_1 mentre la teste “io ero già in pista perché avevo fatto il giro Tes_2 più largo, e ha visto cadere di fronte a me, a distanza di Pt_1 qualche metro. Preciso che io non ero transitata dove è caduta.” Pt_1 Orbene, dalla rilettura del contenuto delle deposizioni che precedono, pur a voler assumere -volendo seguire l'apprezzamento ipotetico del primo giudice- la neutralità delle testimoni, entrambe amiche della danneggiata, le dichiarazioni delle stesse non sono idonee a rappresentare con apprezzabile certezza né la dinamica, né, soprattutto il luogo esatto in cui si è verificato il sinistro. La teste ha ammesso di trovarsi comunque a distanza di alcuni Tes_2 metri dal luogo del sinistro al momento della caduta. Si aggiunga poi come la scarsa illuminazione del locale, nonché la presenza di avventori sulla pista, che la stessa teste ha Tes_2 ricordato essere “mediamente affollata”, abbiano ragionevolmente inficiato la visibilità delle testimoni e pertanto è da ritenersi come, anche l'altra teste pur trovandosi, come dalla stessa Testimone_1 riferito, maggiormente vicina alla attrice al momento della caduta (“ero dietro di lei”), non abbia potuto assistere nitidamente all'esatta modalità della caduta della danneggiata. Ad ogni modo, non sono state prodotte in giudizio fotografie del luogo esatto in cui è si è verificata la caduta, né dello stato dei luoghi al momento del sinistro che non sono stati individuati con esattezza dall'attrice. Ciò posto, va ulteriormente osservato come la genericità della dinamica e, soprattutto, circa il punto inequivocabile di caduta, rileva in maniera determinante poiché, a ben vedere, contraddice con l'elemento fattuale principale sostenuto dall'attrice, ovvero la “compatibilità” - supportata da CT medico-legale di parte- tra la dinamica riferita e le lesioni riportate dalla medesima. Invero, la ha allegato la certificazione medica-nosocomiale a Parte_1 dimostrazione delle lesioni riportate, refertate dai sanitari del P.S. i quali riscontravano: “lussazione laterale della rotula per rottura leg. Alare mediale.lesione parziale legamento crociato anteriore.rottura menisco mediale corpo-cornoposteriore.frattura malleolo peroneale dx.” Orbene, tali lesioni, ci rilevante gravità, non appaiono niente affatto compatibili con la riferita e testimoniata dinamica “mentre stava camminando, è scivolata completamente per terra”, precisando la teste che vedeva l'accaduto mentre “ero dietro di lei”. Parte_1 Non è stato descritto se la caduta sia stata anteriore o laterale (non posteriore, altrimenti l'attrice sarebbe andata addosso all'amica che la seguiva), e ciò rileva potendo conseguire, nel caso, altri tipi di lesioni più di carattere traumatico contusivo che distorsivo- fratturativo. Soprattutto la “frattura malleolo peroneale dx”, riconducibile secondo le comuni conoscenze dell'”uomo della strada” di medicina traumatico- ortopedica, ad un trauma diretto o ad una storta (trauma indiretto), rende difficile pensare che in particolare tale lesione sia stata causata da uno scivolamento lungo in avanti, che avrebbe dovuto interessare, nell' id quod plerumque accidit, piuttosto la zona lombo-sacrale, facendo supporre piuttosto l'esito di un trauma da un movimento dall'alto in basso piuttosto per caduta, laddove le foto dell'interno del locale mostrano divani e tavolini posti anche su piani a gradoni notevolmente rialzati, ove era possibile inciampare o perdere l'equilibrio spinto da da altri. Ciò, in ogni caso, non per dare una spiegazione alternativa della dinamica, cui il giudice non è tenuto, ma essenzialmente per inferire il non convincimento più che probabilistico in ordine al nesso causale, per come narrato nella dinamica riferita e tentato di dimostrare dall'appellante. Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Va da sé che l'accertamento di tale nesso eziologico non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico, bensì occorre che sia integrata prova della sussistenza tra la cosa e l'evento di una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa (o altamente probabile) del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (v. Cass. 2480/2018). Nel presente giudizio tale ordine di valutazione risulta precluso al giudicante dall'inconsistenza del compendio probatorio e pertanto, il nesso eziologico prospettato dall'attore non è suffragato da prova idonea. Quanto osservato in merito alla mancata prova del nesso causale assorbe ogni considerazione sulla pretesa violazione degli obblighi di custodia della convenuta, nonché in ordine alla pretesa mancata prova del CP_2 caso fortuito di cui ai due motivi di motivi di appello. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
-G) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto confermandosi l' impugnata sentenza;
-B) condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado, che si liquidano in €7.160,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, 12/11/24.
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1645/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2024. promossa da (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 31.12.1999 rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Bellotti(c.f.
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del medesimo, sito in Porto Garibaldi (FE), Via Viatale Vitali
4D/E
-Appellante- contro (c.f. e p.iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pennica (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 medesimo, sito in Bologna Piazza de'Celestini n. 3
-Appellato-
Appello avverso la sentenza n. 379/2022 del Tribunale ordinario di
Ferrara
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) Con atto di citazione citava la società Parte_1 [...] (d'ora in avanti Controparte_1 Controparte_1 per accertare e sentir dichiarare la responsabilità del sinistro occorso alla medesima nella notte tra il 17 e 18 novembre del 2018, presso il locale della convenuta. Parte attrice allegava che la sera del sinistro si trovava presso il locale da ballo “Barracuda Club”, sito in Lido di Spina, per partecipare ad una serata da ballo. Nell'occasione si trovava con altre persone all'interno dei locali della discoteca quando, alle ore 2.30 circa, trovandosi sul lato sinistro della consolle del disc jockey, mentre camminava per andare verso la pista da ballo posta nel centro della sala, scivolava a terra a causa della presenza di liquido non segnalato sul pavimento, riportando gravi lesioni.
-B) Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria di controparte. La causa veniva istruita con escussione delle prove testimoniali. Con sentenza impugnata,il Tribunale di Ferrara respingeva la richiesta attorea per i seguenti motivi:
- Parte attrice, pur gravata dall'onere di provare il nesso tra la cosa in custodia e il danno subito non aveva fornito prova del luogo esatto in cui è avvenuto il sinistro e della dinamica che è stata descritta unicamente dalle due testimoni, amiche dell'attrice e quindi non del tutto neutre, una delle quali ha detto di aver visto la caduta, sebbene si trovasse già sulla pista da ballo e nonostante la pista fosse affollata e comunque in condizioni di scarsa illuminazione.
- Ad ogni modo, pur a voler ritenere raggiunta la prova sul nesso causale, la società convenuta aveva dimostrato lo svolgimento un'attività preventiva, idonea a predisporre quanto necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, attività concretizzatasi nell'avere organizzato la serata in un locale preventivamente pulito (circostanza non contestata).
- Quanto agli “interventi riparatori successivi”, dall'istruttoria svolta non era risultato che il pavimento fosse in quello stato da molto tempo, né che vi fossero state segnalazioni e una colpevole inerzia dei gestori del locale e pertanto l' istantanea rimozione non può addebitarsi alla società convenuta quale custode, in virtù del principio per cui “ad impossibilia nemo tenetur”.
- L'attività di custodia deve essere compatibile con quella principale a cui è deputata la cosa in custodia ossia quella svolta in un locale di quel tipo: le modalità con cui la custodia deve essere esercitata devono essere compatibili con la garanzia di poter ballare con le modalità e l'illuminazione proprie di una discoteca. È evidente che solo la pulizia del locale all'inizio (confermata dai testi e comunque non contestata) e il pronto intervento su segnalazione specifica sono compatibili con il tipo di locale in questione, essendo invece inesigibile la pulizia costante in ogni spazio del locale perché renderebbe impossibile l'attività principale che si svolge in esso. In conclusione, il Tribunale riteneva provata l'esimente del caso fortuito, integrato dalla presenza di un fattore esterno (l'improvvisa presenza di liquido) estraneo alla cosa e alla conduzione del locale, stante l'impossibilità di un controllo costante ed interamente esteso da parte del custode.
-C) Avverso la sentenza propone appello per due motivi: Parte_1
- errata valutazione da parte del Giudice di prime cure circa la correttezza degli obblighi di custodia posti in essere dalla società convenuta;
- erronea valutazione circa la susstenza del caso fortuito, mancato assolvimento da parte della convenuta dell'onere di prova esimente. -D) Si costituiva in giudizio la contestando la proposta Controparte_1 impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-E) L'appello non è meritevole di accoglimento. Ciò premesso, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la medesima si trovava con altre persone all'interno dei locali della alle ore 2.30 circa, quando, mentre camminava per Controparte_1 andare verso la pista da ballo posta nel centro della sala, scivolava a terra a causa della presenza di liquido non segnalato sul pavimento, riportando gravi lesioni la cui responsabilità sarebbe da attribuirsi alla società covenuta nella sua qualità di custode. Dalla valutazione del compendio probatorio acquisito, non può tuttavia ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno. Per consolidato orientamento della Suprema Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è
- come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 01) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno”. Ora, il giudizio di prime cure è stato istruito tramite assunzione delle deposizioni testimoniali e, pertanto, la dinamica del sinistro veniva ricostruita unicamente attraverso la deposizione delle due amiche dell'attrice che si trovavano in compagnia della medesima, la notte del sinistro, all'interno dei locali di proprietà di parte convenuta. La teste interrogata sul capitolato di cui alla memoria Testimone_1 istruttoria di parte attrice, dichiarava “ero dietro di lei e, mentre stava camminando, è scivolata completamente per terra, l'ho aiutata ad alzarsi e mi sono accorta che c'era tutto bagnato per terra […] mi sono accorta che era bagnato e che anche aveva il vestito bagnato”, Pt_1 mentre la teste “io ero già in pista perché avevo fatto il giro Tes_2 più largo, e ha visto cadere di fronte a me, a distanza di Pt_1 qualche metro. Preciso che io non ero transitata dove è caduta.” Pt_1 Orbene, dalla rilettura del contenuto delle deposizioni che precedono, pur a voler assumere -volendo seguire l'apprezzamento ipotetico del primo giudice- la neutralità delle testimoni, entrambe amiche della danneggiata, le dichiarazioni delle stesse non sono idonee a rappresentare con apprezzabile certezza né la dinamica, né, soprattutto il luogo esatto in cui si è verificato il sinistro. La teste ha ammesso di trovarsi comunque a distanza di alcuni Tes_2 metri dal luogo del sinistro al momento della caduta. Si aggiunga poi come la scarsa illuminazione del locale, nonché la presenza di avventori sulla pista, che la stessa teste ha Tes_2 ricordato essere “mediamente affollata”, abbiano ragionevolmente inficiato la visibilità delle testimoni e pertanto è da ritenersi come, anche l'altra teste pur trovandosi, come dalla stessa Testimone_1 riferito, maggiormente vicina alla attrice al momento della caduta (“ero dietro di lei”), non abbia potuto assistere nitidamente all'esatta modalità della caduta della danneggiata. Ad ogni modo, non sono state prodotte in giudizio fotografie del luogo esatto in cui è si è verificata la caduta, né dello stato dei luoghi al momento del sinistro che non sono stati individuati con esattezza dall'attrice. Ciò posto, va ulteriormente osservato come la genericità della dinamica e, soprattutto, circa il punto inequivocabile di caduta, rileva in maniera determinante poiché, a ben vedere, contraddice con l'elemento fattuale principale sostenuto dall'attrice, ovvero la “compatibilità” - supportata da CT medico-legale di parte- tra la dinamica riferita e le lesioni riportate dalla medesima. Invero, la ha allegato la certificazione medica-nosocomiale a Parte_1 dimostrazione delle lesioni riportate, refertate dai sanitari del P.S. i quali riscontravano: “lussazione laterale della rotula per rottura leg. Alare mediale.lesione parziale legamento crociato anteriore.rottura menisco mediale corpo-cornoposteriore.frattura malleolo peroneale dx.” Orbene, tali lesioni, ci rilevante gravità, non appaiono niente affatto compatibili con la riferita e testimoniata dinamica “mentre stava camminando, è scivolata completamente per terra”, precisando la teste che vedeva l'accaduto mentre “ero dietro di lei”. Parte_1 Non è stato descritto se la caduta sia stata anteriore o laterale (non posteriore, altrimenti l'attrice sarebbe andata addosso all'amica che la seguiva), e ciò rileva potendo conseguire, nel caso, altri tipi di lesioni più di carattere traumatico contusivo che distorsivo- fratturativo. Soprattutto la “frattura malleolo peroneale dx”, riconducibile secondo le comuni conoscenze dell'”uomo della strada” di medicina traumatico- ortopedica, ad un trauma diretto o ad una storta (trauma indiretto), rende difficile pensare che in particolare tale lesione sia stata causata da uno scivolamento lungo in avanti, che avrebbe dovuto interessare, nell' id quod plerumque accidit, piuttosto la zona lombo-sacrale, facendo supporre piuttosto l'esito di un trauma da un movimento dall'alto in basso piuttosto per caduta, laddove le foto dell'interno del locale mostrano divani e tavolini posti anche su piani a gradoni notevolmente rialzati, ove era possibile inciampare o perdere l'equilibrio spinto da da altri. Ciò, in ogni caso, non per dare una spiegazione alternativa della dinamica, cui il giudice non è tenuto, ma essenzialmente per inferire il non convincimento più che probabilistico in ordine al nesso causale, per come narrato nella dinamica riferita e tentato di dimostrare dall'appellante. Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Va da sé che l'accertamento di tale nesso eziologico non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico, bensì occorre che sia integrata prova della sussistenza tra la cosa e l'evento di una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa (o altamente probabile) del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (v. Cass. 2480/2018). Nel presente giudizio tale ordine di valutazione risulta precluso al giudicante dall'inconsistenza del compendio probatorio e pertanto, il nesso eziologico prospettato dall'attore non è suffragato da prova idonea. Quanto osservato in merito alla mancata prova del nesso causale assorbe ogni considerazione sulla pretesa violazione degli obblighi di custodia della convenuta, nonché in ordine alla pretesa mancata prova del CP_2 caso fortuito di cui ai due motivi di motivi di appello. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
-G) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto confermandosi l' impugnata sentenza;
-B) condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado, che si liquidano in €7.160,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, 12/11/24.
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore