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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.215/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.215/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura ACETO, del Foro di Pescara, e dall'avv. Michele LUCA, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo, presso il recapito
1 professionale dei suddetti avvocati sito in Chieti, località Brecciarola, alla via
Strada Calabrese n.20.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 6 settembre 2003 in Gamberale, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 6 febbraio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi) e modificate nella nota depositata telematicamente in data 12 marzo 2025, in relazione al contributo per il mantenimento del figlio minore, per il quale la ssume l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente Euro 150,00 al , genitore collocatario, CP_1 appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e modificate nella nota depositata telematicamente in data 12 marzo 2025 e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gamberale a margine dell'Atto n.2 – Parte II – Serie A – Anno 2003).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.215/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura ACETO, del Foro di Pescara, e dall'avv. Michele LUCA, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo, presso il recapito
1 professionale dei suddetti avvocati sito in Chieti, località Brecciarola, alla via
Strada Calabrese n.20.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 6 settembre 2003 in Gamberale, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 6 febbraio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi) e modificate nella nota depositata telematicamente in data 12 marzo 2025, in relazione al contributo per il mantenimento del figlio minore, per il quale la ssume l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente Euro 150,00 al , genitore collocatario, CP_1 appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e modificate nella nota depositata telematicamente in data 12 marzo 2025 e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gamberale a margine dell'Atto n.2 – Parte II – Serie A – Anno 2003).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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