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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4146/2022 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio legale dell'avv. Giovanna Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 29/07/2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 1753/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 76%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti e vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda e chiedeva il rigetto CP_2 del ricorso.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa per la decisione e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo peraltro che le gravi patologie di cui soffre inciderebbero sulla capacità di lavoro, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti e della consulenza tecnica di parte del dott. . Persona_1
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. he, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed esaminato Persona_2
la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta integrasse una condizione invalidante nella misura del 67% a far data da gennaio
2022 e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. La dott.ssa – Ctu nominata nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_3
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Crollo vertebrale su base osteoporotica. Cod. 7009 30%, Scoliosi D-L cod. 7006 40%, Sindrome ansioso depressiva reattiva media. Cod. 2205 25%”, accertando un grado in invalidità nella percentuale del 68%.
Osserva il consulente come “Non è possibile attribuire il codice 2209 suggerito dal CTP Dott.
per quanto riguarda la depressione endogena di media entità poiché non Persona_1
adeguatamente certificata;
infatti, secondo la certificazione del 04/11/2019, tale diagnosi è basata sulla dichiarazione della paziente che riferisce di aver sofferto di questa psicopatologia in gioventù. La condizione risulta certificata solo a partire dal 2013”.
non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno Pt_1 mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 c.p.c..
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' stante l'esonero suddetto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
della dottoressa . Persona_3
Messina, 26 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando