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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2229/2022, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALBO Parte_1 C.F._1
VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MESSINA DARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 16.03.1966, regolarmente trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Pioltello (MI), al n. 13, p. II, serie B, anno 1966.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: e ormai Per_1 Per_2 ultracinquantenni.
1 Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 535/2020, emessa in data 22.07.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con previsione dell'obbligo di corrispondere alla €100,00, a titolo di assegno mensile di CP_1
mantenimento.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava di aver subito il pignoramento della pensione e dell'autovettura per non essere riuscito ad onorare l'obbligo di corrispondere l'assegno alla resistente.
Adduceva di essere affetto da più patologie e di dover sostenere molte spese per le relative cure.
Affermava che, di contro, la situazione patrimoniale della resistente aveva riportato un miglioramento a seguito di lasciti ereditari.
Pertanto, chiedeva la revoca dell'imposizione a suo carico di contribuire al mantenimento della CP_1
*****
Si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di divorzio ed opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, che indicava peraltro neppure mai versato
(per cui aveva azionato diverse procedure esecutive).
Affermava di aver ricevuto in eredità, unitamente alla sorella, un immobile, dalla cui vendita aveva ricavato la somma di € 75.000,00, utilizzata solo per il proprio sostentamento.
Deduceva di aver sempre svolto l'attività di casalinga e di essersi dedicata alla famiglia, ritenendo “alquanto improbabile” la possibilità di “trovare, all'età di 73 anni, una mansione lavorativa, perdipiù senza la possibilità di autonomo spostamento in quanto la medesima resistente non guida la macchina”.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 27.01.2023, comparate le situazioni reddituali delle parti, veniva stabilito l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente € 80,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
2 In corso di causa, le parti venivano invitate alla conciliazione ex art. 185-bis c.p.c., prospettando la conferma dell'ordinanza presidenziale e la compensazione delle spese di lite.
Tale proposta non veniva accettata dalle parti e, in particolare, il ricorrente dichiarava di non poter “versare neppure 80 euro mensili essendo peraltro stato condannato al pagamento di un importo per l'occupazione esclusiva della casa di in campagna, Parte_2
nonostante gli apporti in natura anche per la sistemazione e le opere nella casa di ” Per_3
(cfr. verbale ud. del 28.05.2024).
A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 535/2020 del 22.07.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione, nonché dalle contrapposte difese.
In relazione all'unica questione oggetto di contesa, la domanda di revoca dell'assegno in favore della resistente, da quest'ultima contestata, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
3 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Orbene, nel caso in esame, ritiene il Tribunale di dover conformare la propria decisione a quella adottata dal Presidente con ordinanza del 27.01.2023.
Ed invero, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, è pacifico che la comunione morale e materiale tra il e la si sia protratta per oltre Pt_1 CP_1 cinquant'anni, lasso di tempo durante il quale la resistente si è occupata in via esclusiva della casa e della famiglia. Generica l'allegazione che si fosse trattata di una scelta volontaria della resistente
Pertanto, tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, del fatto pacifico del prolungato stato di disoccupazione – condizioni che cumulativamente valutate escludono anche di potere ritenere neppure in minima misura ricorrente negligenza della richiedente - si stima equo confermare l'assetto già temporaneamente vigente, con l'onere di contribuire da parte del ricorrente in favore di con il modesto contributo di € Controparte_1
80,00 rivalutabili mensili.
*****
Le spese seguono la soccombenza preminente e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in data in data 16.03.1966, Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pioltello (MI), al n. 13, p. II, serie B, anno 1966;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 80,00, a titolo di assegno divorzile;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in € 29.06 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
4 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2229/2022, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALBO Parte_1 C.F._1
VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MESSINA DARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 16.03.1966, regolarmente trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Pioltello (MI), al n. 13, p. II, serie B, anno 1966.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: e ormai Per_1 Per_2 ultracinquantenni.
1 Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 535/2020, emessa in data 22.07.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con previsione dell'obbligo di corrispondere alla €100,00, a titolo di assegno mensile di CP_1
mantenimento.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava di aver subito il pignoramento della pensione e dell'autovettura per non essere riuscito ad onorare l'obbligo di corrispondere l'assegno alla resistente.
Adduceva di essere affetto da più patologie e di dover sostenere molte spese per le relative cure.
Affermava che, di contro, la situazione patrimoniale della resistente aveva riportato un miglioramento a seguito di lasciti ereditari.
Pertanto, chiedeva la revoca dell'imposizione a suo carico di contribuire al mantenimento della CP_1
*****
Si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di divorzio ed opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, che indicava peraltro neppure mai versato
(per cui aveva azionato diverse procedure esecutive).
Affermava di aver ricevuto in eredità, unitamente alla sorella, un immobile, dalla cui vendita aveva ricavato la somma di € 75.000,00, utilizzata solo per il proprio sostentamento.
Deduceva di aver sempre svolto l'attività di casalinga e di essersi dedicata alla famiglia, ritenendo “alquanto improbabile” la possibilità di “trovare, all'età di 73 anni, una mansione lavorativa, perdipiù senza la possibilità di autonomo spostamento in quanto la medesima resistente non guida la macchina”.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 27.01.2023, comparate le situazioni reddituali delle parti, veniva stabilito l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente € 80,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
2 In corso di causa, le parti venivano invitate alla conciliazione ex art. 185-bis c.p.c., prospettando la conferma dell'ordinanza presidenziale e la compensazione delle spese di lite.
Tale proposta non veniva accettata dalle parti e, in particolare, il ricorrente dichiarava di non poter “versare neppure 80 euro mensili essendo peraltro stato condannato al pagamento di un importo per l'occupazione esclusiva della casa di in campagna, Parte_2
nonostante gli apporti in natura anche per la sistemazione e le opere nella casa di ” Per_3
(cfr. verbale ud. del 28.05.2024).
A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 535/2020 del 22.07.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione, nonché dalle contrapposte difese.
In relazione all'unica questione oggetto di contesa, la domanda di revoca dell'assegno in favore della resistente, da quest'ultima contestata, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
3 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Orbene, nel caso in esame, ritiene il Tribunale di dover conformare la propria decisione a quella adottata dal Presidente con ordinanza del 27.01.2023.
Ed invero, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, è pacifico che la comunione morale e materiale tra il e la si sia protratta per oltre Pt_1 CP_1 cinquant'anni, lasso di tempo durante il quale la resistente si è occupata in via esclusiva della casa e della famiglia. Generica l'allegazione che si fosse trattata di una scelta volontaria della resistente
Pertanto, tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, del fatto pacifico del prolungato stato di disoccupazione – condizioni che cumulativamente valutate escludono anche di potere ritenere neppure in minima misura ricorrente negligenza della richiedente - si stima equo confermare l'assetto già temporaneamente vigente, con l'onere di contribuire da parte del ricorrente in favore di con il modesto contributo di € Controparte_1
80,00 rivalutabili mensili.
*****
Le spese seguono la soccombenza preminente e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in data in data 16.03.1966, Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pioltello (MI), al n. 13, p. II, serie B, anno 1966;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 80,00, a titolo di assegno divorzile;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in € 29.06 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
4 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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