Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 26.11.2024 iscritta al n. 386/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
06.02.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t.,
[...]
OGGETTO: rappresentata e difesa dagli avv.ti Alvise Gastone Bragadin del foro di
Altre controversie in Bologna, e del foro di Varese, Parte_2 Parte_3
matria di previdenza quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti obbligatoria
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli del foro di Rimini, domiciliatari giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 126 del 2024 del Tribunale di
Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 126/2024, pubblicata in data 28.05.2024, il
Tribunale di Mantova, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti della CP_1 [...]
volto ad accertare Controparte_2
l'illegittimità delle trattenute sulla pensione applicate dalla a Pt_1
titolo di contributo di solidarietà con conseguente condanna alla relativa restituzione.
Il Tribunale ha richiamato la recente giurisprudenza della
Suprema Corte in tema di illegittimità delle trattenute operate dalle a titolo di contributo di solidarietà e dichiarato la tenuta Pt_4 Pt_1
alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo;
ha respinto, inoltre,
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ritenendo che, Pt_1
siccome le trattenute si riferivano agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
la prescrizione decennale, applicabile in luogo di quella quinquennale affermata dalla non era maturata. Pt_1
La ha proposto appello avverso tale decisione chiedendo Pt_1
la riforma della sentenza sulla base di plurimi motivi. - 3 -
si è costituito tempestivamente in giudizio CP_1
resistendo all'appello e domandandone il rigetto.
All'udienza odierna, discussa la causa, all'esito della camera di consiglio il Collegio ha dato lettura del dispositivo della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto va premesso che l'odierno appellato è titolare di pensione di vecchiaia.
La ha operato delle trattenute sui ratei di pensione Pt_1
erogati all'odierno appellato a titolo di contributo di solidarietà.
Il commercialista ha agito per l'accertamento dell'illegittimità
delle trattenute sulla pensione chiedendone la restituzione.
Con il primo motivo del gravame la censura la sentenza Pt_1
per avere respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancato previo esperimento del procedimento amministrativo prescritto dall'art. 57 del Regolamento Unitario della
Pt_1
La censura è priva di fondamento e va respinta
A mente dell'art. 443, comma 1, c.p.c., “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque,
decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. - 4 -
Come correttamente rilevato nella sentenza, l'articolo 443
c.p.c. fa riferimento alla necessità che il previo procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali;
il regolamento della non ha forza di legge e non può pertanto introdurre una Pt_1
condizione di procedibilità ai sensi della citata disposizione.
D'altra parte, in tema di prestazioni previdenziali la Cassazione
ha affermato il principio condivisibile secondo cui “l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche….” (cfr. Cass. Sentenza n. 7710 del
14/04/2005).
Nel caso di specie non è in discussione il diritto dell'appellato al trattamento pensionistico in quanto la questione giuridica dibattuta verte esclusivamente sulla interpretazione da dare ad alcune disposizioni di legge al fine di accertare il diritto del commercialista a non subire decurtazioni pensionistiche;
anche per tale ragione è
inapplicabile l'art. 443 c.p.c. invocato dalla Pt_1
***
Con il secondo motivo, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e accolto la - 5 -
domanda pur nel difetto della esatta identificazione da parte del ricorrente del petitum;
in particolare, sottolinea che il ricorrente aveva omesso di indicare e provare l'epoca del pensionamento e il periodo in cui aveva subito le trattenute sulla pensione e che, ciononostante, il giudice ha accolto il ricorso.
Anche detto motivo non coglie nel segno e va respinto.
Il ricorrente in primo grado (v. ricorso introduttivo e memoria integrativa depositata su richiesta del giudice) ha dedotto di essere commercialista ammesso al godimento della pensione di vecchiaia e di subire mensilmente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà dell'importo di euro 58,49 mensili per 13 mensilità.
Tali allegazioni sono state accompagnate dalla produzione in giudizio del cedolino del mese di ottobre 2023 che dà conto dell'applicazione della trattenuta nella misura dedotta dal ricorrente a titolo di contributo di solidarietà, del tipo di prestazione erogata dalla al commercialista -pensione di vecchiaia- nonché della Pt_1
decorrenza della pensione.
Le allegazioni del ricorrente consentono di individuare esattamente il petitum della domanda (accertamento dell'illegittimità
delle trattenute e richiesta di condanna della alla relativa Pt_1
restituzione) così che la sentenza non è censurabile laddove ha provveduto all'esame della domanda nel merito.
***
Con il terzo motivo la censura la sentenza per avere Pt_1
ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà in forza di una - 6 -
interpretazione non corretta del quadro normativo di riferimento.
La questione di diritto oggetto di causa è stata ormai risolta dalla Corte di Cassazione con una serie di recenti sentenze (Cass.
31875/18; 20/19; 180/19; 423/19; 603/19; 982/19; 2018/19) di contenuto pressoché identico.
In particolare, la sentenza n. 31875/18 che ha rigettato il ricorso proposto dalla ha affermato: «Appare opportuno Pt_1
indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dal 10 gennaio
2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
11. A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L n 537/19993 art b1,
commi 32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare (...)uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". - 7 -
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le
Casse privatizzate "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta e che" la gestione economico-
finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per
far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2,
e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1
approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. 16 novembre Pt_1
2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro,
attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17,
comma 2 (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli
"destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di - 8 -
legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite") sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della di previdenza ragionieri - non è stato Pt_1
consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario,
quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (legge n. 335 del 1995 art 3,
comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - che nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame -
sancisce testualmente: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione - 9 -
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore,
secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1,
comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge».
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n
509 del 1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni,
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già
maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) da quanto sopra esposto risulta, pertanto una sostanziale - 10 -
delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale concernente le prestazioni a carico degli stessi enti -
anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione,
posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. Ciò
premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa ( n. Parte_1 Pt_1
25212 del 2009 ) che l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare,
identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle - 11 -
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero
(una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale,
nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi,
qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive - 12 -
formulazioni dell'art 3, comma 12, l. n 335 del 1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato,
in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296
del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla
, di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a Pt_1
carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica -
secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in - 13 -
esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente».
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può
prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, Pt_1
quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità
del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del
2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22
del 2003)». Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di - 14 -
solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa
Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello Pt_1
di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale,
che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486
della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime);
presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”.
Tale orientamento è stato ribadito anche negli anni successivi
(v., tra le molte, Cass. 28054/20; Cass. 32385/21; 32461/21;
35469/21; Cass. 36618/21; Cass. 41320/21; Cass. 29382/22; Cass. N.
6897/22; Cass. N. 687/2023; Cass. n. 20684/2024; Cass. n.
23257/2024) con una serie di sentenze le quali hanno affermato ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna appallante) non possono Pt_1
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio - 15 -
di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, «dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
Né per le ragioni esposte vale, in senso contrario, il richiamo effettuato dalla appellante all'art 24, co. 24, DL 201/2011, Pt_1
conv. in L. 214/2011 al fine di fare accertare la legittimità delle trattenute operate, sostenendo che l'art. 24 cit., introducendo la previsione per le Casse privatizzate di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013, avrebbe confermato in via generale, per così
dire legittimandolo indirettamente, il diverso contributo adottato autonomamente dalla in via regolamentare. Pt_1
La lettura offerta dalla dell'art. 24 cit. come norma Pt_1
volta a confermare in termini generali il potere degli enti previdenziali privatizzati di applicare il contributo di solidarietà non può essere condivisa in quanto, come osservato sul tema dalla
Suprema Corte, richiamando i principi sopra citati, “Si tratta di una norma che conferma che… il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è
sottoposto alla riserva di legge” (v. Cass. sez. L. Ord. n. 20684 del
2024). - 16 -
In conclusione, la sentenza laddove ha affermato l'illegittimità delle trattenute va confermata.
***
Con il quarto motivo di appello la lamenta Pt_1
l'applicazione nella sentenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle trattenute illegittime di dieci anni in luogo del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e insiste affinchè
vengano ritenute prescritte le ritenute precedenti al 1 febbraio 2019.
Il motivo va accolto nei limiti di seguito specificati.
L'applicazione del termine di prescrizione di dieci anni è
corretta e va confermata.
Sul tema, come noto, si è espressa con funzione nomofilattica la Suprema Corte la quale in più occasioni ha ritenuto di confermare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n.
17742/2015; le SU avevano affermato che la prescrizione non poteva essere quinquennale perché: - l'art. 2948, n. 4, cod. civ. è applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo)
aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che (come quello oggetto di causa) hanno natura obbligatoria;
- l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., allo stesso modo che l'art. 129 del RDL n.
1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto»), richiede che il credito sia “pagabile”, ossia messo a disposizione del creditore, che deve essere posto nella condizione di - 17 -
poterlo riscuotere.
La Cassazione, in particolare, aveva affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico il credito non è “pagabile” (v. Cass.
20.08.04 n. 16388 e 27.02.97 n. 1787, nonché S.u. 25.07.02 n.
10955); era stato precisato quindi che se “il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.”.
Nelle recenti pronunce adottate sul tema a seguito di altrettante ordinanze interlocutorie, la Suprema Corte ha confermato detto orientamento, al quale questo Collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, non può che uniformarsi.
In particolare, è stato ribadito dalla Cassazione che non induce a diversa soluzione l'art. 47-bis, in quanto “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale - 18 -
all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata;
la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1
sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. A
prescindere, dunque, da ogni riferimento alla aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (v. Cass. 29523 del 2022; Cass. n. 41320/2021,
Cass, 31527/2022; Cass, 31641/2022 e, da ultimo, anche Cass. n.
4340/2023).
Ne deriva che merita di essere confermata la sentenza di primo grado là dove ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
Va, peraltro, riformata la decisione là dove, pur applicando il termine decennale di prescrizione, ha affermato che alcuna prescrizione si è consumata in quanto le somme richieste in restituzione si riferiscono agli anni dal 2020 al 2023.
Tale conclusione, verosimilmente, si fonda sull'allegazione contenuta nella memoria integrativa depositata dal ricorrente in primo - 19 -
grado con cui questi ha erroneamente indicato la decorrenza della pensione in godimento dall'uno gennaio 2020, anziché dall'uno gennaio 2010, come, invece, risulta dal cedolino della Cassa allegato al ricorso di primo grado (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Posto, dunque, che risulta provato documentalmente che l'odierno appellato è stato ammesso al godimento della pensione dall'uno gennaio 2010, risulta maturata la prescrizione per tutte le trattenute applicate dalla oltre i 10 anni anteriori alla notifica Pt_1
del ricorso di primo grado del 7 marzo 2024, data in cui, in difetto del compimento di atti interruttivi anteriori da parte del commercialista,
la ha avuto conoscenza dell'esercizio del diritto dell'appellato. Pt_1
***
La parziale riforma della decisione impugnata rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio che, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della nei ristretti limiti indicati, Pt_1
si ritiene giustificato compensare nella misura di 1/3, con condanna della a rifondere al ricorrente i restanti 2/3 nella misura stabilita Pt_1
per ciascun grado nel dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Si precisa, infine, che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza è stata omessa la disposizione della distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari;
ne - 20 -
va disposta, dunque, già in questa sede la relativa correzione.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 126/2024 del
Tribunale di Mantova sezione lavoro, condanna la alla Pt_1
restituzione a favore di delle trattenute operate a titolo CP_1
di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione di dieci anni anteriori alla notifica del ricorso di primo grado;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la Pt_1
al pagamento in favore del ricorrente della restante parte liquidata in €
900,00 oltre accessori di legge per spese di primo grado e in € 800,00
oltre accessori di legge per spese del presente grado di giudizio.
Brescia, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)