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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2025, n. 40080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40080 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole LE - Presidente - Sent.n.sez.1291/2025 LO ZO SE NN OS LL UP - 13/11/2025 R.G.N. 22881/2025 AR IE BR D’GE - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di: 1. NC AR, nato a [...] il [...]; 2. ES IO, nato a [...] il [...]; 3. BO RO, nato a [...] il [...]; 4. NA IO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 5 marzo 2025 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BR D’GE; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli;
udite le conclusioni dell’avvocato Giuseppe Della Monica, difensore di RO BO, degli avvocati Massimiliano Forte e NNlisa Califano, difensori di IO ES, degli avvocati Bonaventura Carrara e Andrea Vagito, difensori di AR NC, che hanno chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40080 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, ha condannato AR NC, IO ES, RO BO e IO NA per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., commesso in Nocera Inferiore il 16 maggio 2017. Secondo l’ipotesi d’accusa, AR NC, candidato al consiglio comunale di Nocera Inferiore nelle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, avrebbe accettato da IO NA, storico appartenente alla Nuova Camorra Organizzata di LE Cutolo, la promessa di procurargli voti -avvalendosi di modalità mafiose- in cambio dell’erogazione di una utilità, rappresentata dal cambio di destinazione urbanistica di un fondo ubicato nelle vicinanze delle proprietà della Diocesi di Nocera Inferiore, sul quale doveva essere realizzato un edificio da destinare a mensa della Caritas, rispetto al quale si sarebbe registrato un diretto interessamento dello stesso NA, di RO BO e di IO ES;
questi ultimi avrebbero assunto lo specifico compito di fungere da tramite tra il consigliere comunale e il capo del sodalizio criminoso, all’epoca in stato di detenzione domiciliare. 2. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 24 febbraio 2023 ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati appellanti al pagamento delle spese processuali. 3. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 51659 del 17 novembre 2023, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da NA, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di AR NC, IO ES, RO BO e IO NA con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di scambio elettorale politico- mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., prevede, quanto all’utilità, che la sua erogazione o la sua promessa di erogazione debba essere pattuita in favore del soggetto, che, a sua volta, abbia promesso di procurare voti avvalendosi delle modalità mafiose. Non è rilevante, invece, nel caso di specie, l’ulteriore possibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice, che collega il patto politico mafioso alla disponibilità di soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa, in quanto i giudici di merito hanno espressamente escluso la sussistenza di un sodalizio di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 3 I giudici del merito hanno, infatti, assolto NC, ES, BO e NA dall’imputazione originaria di associazione di tipo mafioso, per insussistenza del fatto. La Corte ha, inoltre, precisato che «ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter cod. pen., l’oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre “utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Sez. 2, Sentenza n. 46922 del 30/11/2011, Marrazzo, Rv. 251374 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20924 del 11/04/2012, Gambino, Rv. 252788 - 01; più di recente, non massimate sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 46006 del 01/06/2023, Scozzari, Sez. 1, Sentenza n. 17455 del 30/01/2018, Alesci)». Questo rapporto di immediatezza, tuttavia, non sarebbe rintracciabile nell’utilità ravvisata «nella motivazione impugnata e neanche nel fatto così come descritto nell’imputazione». La modifica della destinazione urbanistica del terreno avrebbe riverberato effetti e, dunque, la sua utilità, soltanto in favore della Diocesi di Nocera Inferiore che -grazie a quella modifica- avrebbe potuto conseguire un finanziamento della C.E.I., per la realizzazione di una mensa della Caritas proprio su quel terreno. Il fondo in questione, all’epoca dei fatti, era di proprietà di tale UI LU, del tutto estraneo alla vicenda;
l’unico interessato all’acquisto del fondo in questione è stato indicato in entrambe le sentenze di merito in don SO Santoriello, titolare della Parrocchia di San Giuseppe, che aveva il progetto di ampliare le proprietà della parrocchia, al fine della realizzazione della mensa per i poveri. Sulla base di questi rilievi, i ricorrenti hanno fondatamente eccepito come i giudici di merito abbiano del tutto omesso di spiegare quale dovesse essere l’utilità che avrebbe conseguito NA dalla promessa di procurare voti. La Corte ha aggiunto che l’utilità conseguita dalla promessa di procurare voti, richiesta dall’art. 416-ter cod. pen., non può essere individuata nell’obiettivo - peraltro latamente benefico- di consentire la realizzazione di una mensa per i poveri presso la parrocchia di San Giuseppe, in mancanza di esplicitazioni che pongano in luce l’esistenza di elementi concreti, utili e idonei a dimostrare che tale iniziativa avesse la funzione di riverberare un’utilità economica in favore dello stesso NA, con i caratteri di immediatezza già sopra richiamati. 4 La Corte di cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, «che terrà conto dei rilievi fin qui esposti al fine di delibare la sussistenza dell’utilità richiesta dall’art. 416-ter cod. pen.». 4. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 24 febbraio 2023, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste. La Corte di appello ha rilevato che la contropartita della promessa elettorale mafiosa era consistita solo in una generica e futura possibilità di ottenere da parte del solo imputato RO BO incarichi professionali futuri, relativi alla realizzazione della struttura assistenziale e all’ottenimento di finanziamenti ed erogazioni di scopo. Questa utilità, tuttavia, costituendo solo una mera aspettativa di profitto futuro, non era direttamente monetizzabile, come richiesto dalla sentenza rescindente. L’utilità costituita dal mutamento di destinazione urbanistica, peraltro, sarebbe stata percepita non dai partecipanti all’accordo illecito, ma dal sacerdote titolare del fondo, soggetto rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nell’individuazione dell’utilità che avrebbe costituito la contropartita della promessa dei voti. La Corte di appello avrebbe motivato in modo manifestamente illogico, descrivendo un interesse meramente caritatevole e non già economico alla realizzazione dell’opera. Dalle intercettazioni telefoniche prog. 3074 del 4 aprile 2017 tra AR NC e RO BO, prog. n. 4905 dell’11 aprile 20178 tra AR NC e NZ BO, prog. 230 del 14 febbraio 2017 tra RO e lo zio NZ BO e prog. 3129 del 18 luglio 2017 tra RO BO e tale AN risulterebbe che l’utilità perseguita, connessa alla delibera del consiglio comunale, sarebbe stata costituita dalla possibilità della realizzazione del progetto già depositato e, nell’immediatezza, dall’ottenimento di fondi finalizzati alla realizzazione della stessa struttura assistenziale. La stessa Corte di appello ha affermato che tra le utilità perseguite da BO vi fossero i compensi versati a fronte dei futuri incarichi ricoperti. Sulla base di queste risultanze istruttorie, sarebbe stata, dunque, la stessa Corte di appello ad affermare che il soggetto che aveva maggiore interesse 5 all’adozione dell’atto amministrativo era RO BO, il principale promotore del progetto, mentre il parroco aveva solo un ruolo marginale e formale. Dalla sentenza impugnata, infatti, emergerebbe che RO BO si era occupato personalmente di protocollare i documenti necessari, di mantenere i rapporti con il venditore e con l’agente immobiliare e si era attivato per la risoluzione di varie questioni insorte. I giudici di appello, dopo aver rilevato coerentemente che «i finanziamenti agevolati e di scopo connessi all’edificazione della struttura assistenziale costituiscono l’utilità economica direttamente monetizzabile ottenuta con la modifica della destinazione urbanistica del terreno», contraddittoriamente avrebbe ritenuto che tale utilità è stata perseguita dal sacerdote titolare del fondo (e, dunque, da un soggetto estraneo al pactum sceleris) e che l’utilità per BO fosse solo una «generica e futura possibilità di ottenere incarichi processionali» (e, dunque, «una mera aspettativa di profitto futuro, non certo una utilità economica conseguenziale all’accordo stesso»). La Corte di appello, inoltre, contraddittoriamente avrebbe fatto riferimento, con riferimento ad BO, prima a «incarichi già ricoperti», in relazione all’attività professionale già prestata, e successivamente a «mere aspettative di incarichi futuri». Qualora i giudici di appello, coerentemente con le premesse, avessero tenuto conto della circostanza che gli incarichi erano stati già ricoperti, sarebbero dovuti pervenire alla diversa conclusione che BO avrebbe “direttamente” beneficiato dei fondi, per lo meno sotto forma di compensi per l’attività professionale già prestata. Proprio la sottolineatura dell’interesse economico di BO e del suo ruolo di promotore sarebbe, peraltro, in contrasto con l’individuazione dell’unico beneficiario dell’utilità nel solo parroco don SO Santoriello. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. nell’interpretazione della nozione di «altra utilità», introdotta dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, in alternativa al «denaro», quale controprestazione della promessa di procacciamento dei voti, ricorrendo alle modalità mafiose. La Corte di appello ha ritenuto che la delibera, pur non vincolante, rappresentasse per gli interessati il primo passaggio verso il cambio d’uso e che il vantaggio per BO sarebbe stato rappresentato da una generica e futura possibilità di ottenere incarichi professionali connessi alla realizzazione della struttura assistenziale. Questi vantaggi non sarebbero stati idonei a integrare l’altra utilità richiesta dell’art. 416-ter cod. pen. in alternativa al danaro. 6 Due sentenze della Corte di cassazione, le pronunce n. 46006 del 1 giugno 2023 e n. 25302 del 19 maggio 2015, hanno, tuttavia, rispettivamente affermato che sono ricompresi nella nozione di «altre utilità» anche «gli interessamenti e coinvolgimenti di vario genere» per la regolarizzazione di pratiche amministrative e le «coperture amministrative rispetto ad alcune, individuate, future iniziative imprenditoriali». Muovendo da tali premesse, dunque, anche il cambiamento della destinazione d’uso di un’area e la possibilità di ottenere incarichi professionali, anche futuri, integrerebbero la nozione di utilità penalmente rilevate, con riferimento alla formulazione della fattispecie di reato vigente all’epoca dei fatti. La Corte di appello, dunque, in conformità a questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenere sussistente anche questo elemento costitutivo del reato. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. in relazione alla riferibilità soggettiva dell’elemento dell’utilità, in quanto il reato contestato potrebbe configurarsi anche quando la promessa abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto, che nel caso di specie sarebbe il parroco don SO Santoriello. Erroneamente la Corte di appello avrebbe limitato l’utilità penalmente rilevante solo a quella destinata al promittente i voti. Il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., anche nella formulazione antecedente alla riforma del 2019, punisce l’accordo tra chi promette di procurare i voti con le modalità di cui al terzo comma e chi accetta la promessa in cambio dell’erogazione o della promessa di danaro o di altra utilità. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso può, dunque, configurarsi anche quando l’erogazione o la promessa del danaro o di altra utilità abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto, purché quest’ultimo risulti essere in riscontrata relazione con l’autore della promessa dei voti. La Corte di appello, affermando che il fatto non sussiste, in quanto l’utilità sarebbe stata conseguita dal sacerdote, cioè da un soggetto estraneo al pactum sceleris, avrebbe, dunque, individuato un limite alla configurabilità del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. non contemplato dalla legge. Ai fini della configurabilità del delitto sarebbe, invece, indifferente che la contropartita sia destinata al soggetto che promette i voti o ad altra persona a quest’ultimo legata. Il sacerdote, peraltro, sarebbe lo zio della moglie dello stesso BO, secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale;
l’utilità economica rimarrebbe tale anche se destinata a un soggetto estraneo al patto, ma non indifferente agli effetti che dallo stesso promanano. 7 6. In data 6 novembre 2025 gli avvocati NNlisa Califano e Massimiliano Forte, difensori di IO ES, hanno depositato una memoria, chiedendo alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. I difensori hanno rilevato che il primo motivo si risolve in una sollecitazione ad un diverso esame delle risultanze di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e che i successivi motivi di ricorso, volti a contestare l’errata applicazione della norma penale, in relazione all’interpretazione del concetto di utilità e alla sua riferibilità soggettiva, si traducono nella richiesta di annullamento non della sentenza di merito, ma di quella di legittimità, resa in sede rescindente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, con il secondo motivo di ricorso, che assume rilievo preliminare, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen., nell’interpretazione della nozione di «altra utilità», e, con il terzo motivo di ricorso, l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. in relazione alla riferibilità soggettiva dell’elemento dell’utilità, in quanto il reato contestato potrebbe configurarsi anche quando la promessa abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto di scambio elettorale. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 3.1. L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha costantemente rilevato che l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945 – 01; conf. Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, I., Rv. 275864 – 01). 8 L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento sussiste anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art. 618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio tempus regit actum). Anche se l’orientamento della giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni di diritto originariamente decise dalla Corte di appello di Napoli è parzialmente mutato, come correttamente rilevato nel ricorso del Procuratore generale, l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente è, tuttavia, inderogabile. 3.2. La Corte di appello di Napoli ha, peraltro, motivato in stretta aderenza ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, sia in punto delle connotazioni dell’utilità, che della sua riferibilità soggettiva. 3.3. La sentenza rescindente ha espressamente affermato la necessità che l’utilità corrisposta o promessa dal politico sia suscettiva di «immediata monetizzazione» e ha escluso che l’utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla parrocchia vicina la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non sarebbe derivato alcun vantaggio economico per gli imputati. I giudici di appello, in piena aderenza al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, hanno escluso che possa costituire utilità ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen. la promessa di cambio di destinazione urbanistica del fondo della diocesi, in quanto la stessa è priva del carattere della immediata patrimonialità, e non hanno individuato alcuna ulteriore utilità immediata per il promittente IO ES. 3.4. La sentenza rescindente ha, inoltre, specificamente premesso che il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter cod. pen., prevede che quanto all’utilità, che la sua erogazione o la sua promessa di erogazione debba essere pattuita in favore del soggetto che, a sua volta, abbia promesso di procurare voti avvalendosi delle modalità mafiose. I giudici di appello, dando corretta applicazione ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, hanno ritenuto che il reato contestato è insussistente, in quanto il promittente non avrebbe direttamente beneficiato del mutamento di destinazione dell’area. 9 4. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella individuazione dell’utilità, che avrebbe dovuto essere riferita a RO BO. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando un vizio della motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., si risolve nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella valutazione non illogica della Corte di appello, posto, infatti, che la delibera di giunta rappresentava solo un atto di indirizzo, non vincolante, un «primo passo verso il cambio di destinazione d’uso» del fondo, il corrispettivo della promessa elettorale mafiosa per RO BO è consistito «soltanto in una generica e futura possibilità di ottenere…incarichi professionali connessi alla realizzazione della struttura assistenziale e all’ottenimento di finanziamenti e erogazioni di scopo». Si tratterebbe, dunque, di una «una utilità che poteva al più costituire una mera aspettativa di profitto futuro, non certo di una utilità economica conseguente all’accordo stesso». Per converso, i finanziamenti agevolati e di scopo connessi all’edificazione della struttura assistenziale conseguenti alla modifica della destinazione d’uso del fondo rappresentavano l’utilità economica perseguita non da BO, o dagli altri concorrenti, ma dal parroco, «soggetto risultato del tutto estraneo al pactum sceleris». Nessuna delle due «utilità» ha, dunque, assunto quelle connotazioni stringenti richieste dalla sentenza rescindente per l’integrazione del reato contestato. 10 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D’GE Ercole LE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BR D’GE; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli;
udite le conclusioni dell’avvocato Giuseppe Della Monica, difensore di RO BO, degli avvocati Massimiliano Forte e NNlisa Califano, difensori di IO ES, degli avvocati Bonaventura Carrara e Andrea Vagito, difensori di AR NC, che hanno chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40080 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, ha condannato AR NC, IO ES, RO BO e IO NA per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., commesso in Nocera Inferiore il 16 maggio 2017. Secondo l’ipotesi d’accusa, AR NC, candidato al consiglio comunale di Nocera Inferiore nelle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, avrebbe accettato da IO NA, storico appartenente alla Nuova Camorra Organizzata di LE Cutolo, la promessa di procurargli voti -avvalendosi di modalità mafiose- in cambio dell’erogazione di una utilità, rappresentata dal cambio di destinazione urbanistica di un fondo ubicato nelle vicinanze delle proprietà della Diocesi di Nocera Inferiore, sul quale doveva essere realizzato un edificio da destinare a mensa della Caritas, rispetto al quale si sarebbe registrato un diretto interessamento dello stesso NA, di RO BO e di IO ES;
questi ultimi avrebbero assunto lo specifico compito di fungere da tramite tra il consigliere comunale e il capo del sodalizio criminoso, all’epoca in stato di detenzione domiciliare. 2. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 24 febbraio 2023 ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati appellanti al pagamento delle spese processuali. 3. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 51659 del 17 novembre 2023, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da NA, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di AR NC, IO ES, RO BO e IO NA con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di scambio elettorale politico- mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., prevede, quanto all’utilità, che la sua erogazione o la sua promessa di erogazione debba essere pattuita in favore del soggetto, che, a sua volta, abbia promesso di procurare voti avvalendosi delle modalità mafiose. Non è rilevante, invece, nel caso di specie, l’ulteriore possibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice, che collega il patto politico mafioso alla disponibilità di soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa, in quanto i giudici di merito hanno espressamente escluso la sussistenza di un sodalizio di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 3 I giudici del merito hanno, infatti, assolto NC, ES, BO e NA dall’imputazione originaria di associazione di tipo mafioso, per insussistenza del fatto. La Corte ha, inoltre, precisato che «ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter cod. pen., l’oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre “utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Sez. 2, Sentenza n. 46922 del 30/11/2011, Marrazzo, Rv. 251374 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20924 del 11/04/2012, Gambino, Rv. 252788 - 01; più di recente, non massimate sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 46006 del 01/06/2023, Scozzari, Sez. 1, Sentenza n. 17455 del 30/01/2018, Alesci)». Questo rapporto di immediatezza, tuttavia, non sarebbe rintracciabile nell’utilità ravvisata «nella motivazione impugnata e neanche nel fatto così come descritto nell’imputazione». La modifica della destinazione urbanistica del terreno avrebbe riverberato effetti e, dunque, la sua utilità, soltanto in favore della Diocesi di Nocera Inferiore che -grazie a quella modifica- avrebbe potuto conseguire un finanziamento della C.E.I., per la realizzazione di una mensa della Caritas proprio su quel terreno. Il fondo in questione, all’epoca dei fatti, era di proprietà di tale UI LU, del tutto estraneo alla vicenda;
l’unico interessato all’acquisto del fondo in questione è stato indicato in entrambe le sentenze di merito in don SO Santoriello, titolare della Parrocchia di San Giuseppe, che aveva il progetto di ampliare le proprietà della parrocchia, al fine della realizzazione della mensa per i poveri. Sulla base di questi rilievi, i ricorrenti hanno fondatamente eccepito come i giudici di merito abbiano del tutto omesso di spiegare quale dovesse essere l’utilità che avrebbe conseguito NA dalla promessa di procurare voti. La Corte ha aggiunto che l’utilità conseguita dalla promessa di procurare voti, richiesta dall’art. 416-ter cod. pen., non può essere individuata nell’obiettivo - peraltro latamente benefico- di consentire la realizzazione di una mensa per i poveri presso la parrocchia di San Giuseppe, in mancanza di esplicitazioni che pongano in luce l’esistenza di elementi concreti, utili e idonei a dimostrare che tale iniziativa avesse la funzione di riverberare un’utilità economica in favore dello stesso NA, con i caratteri di immediatezza già sopra richiamati. 4 La Corte di cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, «che terrà conto dei rilievi fin qui esposti al fine di delibare la sussistenza dell’utilità richiesta dall’art. 416-ter cod. pen.». 4. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 24 febbraio 2023, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste. La Corte di appello ha rilevato che la contropartita della promessa elettorale mafiosa era consistita solo in una generica e futura possibilità di ottenere da parte del solo imputato RO BO incarichi professionali futuri, relativi alla realizzazione della struttura assistenziale e all’ottenimento di finanziamenti ed erogazioni di scopo. Questa utilità, tuttavia, costituendo solo una mera aspettativa di profitto futuro, non era direttamente monetizzabile, come richiesto dalla sentenza rescindente. L’utilità costituita dal mutamento di destinazione urbanistica, peraltro, sarebbe stata percepita non dai partecipanti all’accordo illecito, ma dal sacerdote titolare del fondo, soggetto rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nell’individuazione dell’utilità che avrebbe costituito la contropartita della promessa dei voti. La Corte di appello avrebbe motivato in modo manifestamente illogico, descrivendo un interesse meramente caritatevole e non già economico alla realizzazione dell’opera. Dalle intercettazioni telefoniche prog. 3074 del 4 aprile 2017 tra AR NC e RO BO, prog. n. 4905 dell’11 aprile 20178 tra AR NC e NZ BO, prog. 230 del 14 febbraio 2017 tra RO e lo zio NZ BO e prog. 3129 del 18 luglio 2017 tra RO BO e tale AN risulterebbe che l’utilità perseguita, connessa alla delibera del consiglio comunale, sarebbe stata costituita dalla possibilità della realizzazione del progetto già depositato e, nell’immediatezza, dall’ottenimento di fondi finalizzati alla realizzazione della stessa struttura assistenziale. La stessa Corte di appello ha affermato che tra le utilità perseguite da BO vi fossero i compensi versati a fronte dei futuri incarichi ricoperti. Sulla base di queste risultanze istruttorie, sarebbe stata, dunque, la stessa Corte di appello ad affermare che il soggetto che aveva maggiore interesse 5 all’adozione dell’atto amministrativo era RO BO, il principale promotore del progetto, mentre il parroco aveva solo un ruolo marginale e formale. Dalla sentenza impugnata, infatti, emergerebbe che RO BO si era occupato personalmente di protocollare i documenti necessari, di mantenere i rapporti con il venditore e con l’agente immobiliare e si era attivato per la risoluzione di varie questioni insorte. I giudici di appello, dopo aver rilevato coerentemente che «i finanziamenti agevolati e di scopo connessi all’edificazione della struttura assistenziale costituiscono l’utilità economica direttamente monetizzabile ottenuta con la modifica della destinazione urbanistica del terreno», contraddittoriamente avrebbe ritenuto che tale utilità è stata perseguita dal sacerdote titolare del fondo (e, dunque, da un soggetto estraneo al pactum sceleris) e che l’utilità per BO fosse solo una «generica e futura possibilità di ottenere incarichi processionali» (e, dunque, «una mera aspettativa di profitto futuro, non certo una utilità economica conseguenziale all’accordo stesso»). La Corte di appello, inoltre, contraddittoriamente avrebbe fatto riferimento, con riferimento ad BO, prima a «incarichi già ricoperti», in relazione all’attività professionale già prestata, e successivamente a «mere aspettative di incarichi futuri». Qualora i giudici di appello, coerentemente con le premesse, avessero tenuto conto della circostanza che gli incarichi erano stati già ricoperti, sarebbero dovuti pervenire alla diversa conclusione che BO avrebbe “direttamente” beneficiato dei fondi, per lo meno sotto forma di compensi per l’attività professionale già prestata. Proprio la sottolineatura dell’interesse economico di BO e del suo ruolo di promotore sarebbe, peraltro, in contrasto con l’individuazione dell’unico beneficiario dell’utilità nel solo parroco don SO Santoriello. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. nell’interpretazione della nozione di «altra utilità», introdotta dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, in alternativa al «denaro», quale controprestazione della promessa di procacciamento dei voti, ricorrendo alle modalità mafiose. La Corte di appello ha ritenuto che la delibera, pur non vincolante, rappresentasse per gli interessati il primo passaggio verso il cambio d’uso e che il vantaggio per BO sarebbe stato rappresentato da una generica e futura possibilità di ottenere incarichi professionali connessi alla realizzazione della struttura assistenziale. Questi vantaggi non sarebbero stati idonei a integrare l’altra utilità richiesta dell’art. 416-ter cod. pen. in alternativa al danaro. 6 Due sentenze della Corte di cassazione, le pronunce n. 46006 del 1 giugno 2023 e n. 25302 del 19 maggio 2015, hanno, tuttavia, rispettivamente affermato che sono ricompresi nella nozione di «altre utilità» anche «gli interessamenti e coinvolgimenti di vario genere» per la regolarizzazione di pratiche amministrative e le «coperture amministrative rispetto ad alcune, individuate, future iniziative imprenditoriali». Muovendo da tali premesse, dunque, anche il cambiamento della destinazione d’uso di un’area e la possibilità di ottenere incarichi professionali, anche futuri, integrerebbero la nozione di utilità penalmente rilevate, con riferimento alla formulazione della fattispecie di reato vigente all’epoca dei fatti. La Corte di appello, dunque, in conformità a questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenere sussistente anche questo elemento costitutivo del reato. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. in relazione alla riferibilità soggettiva dell’elemento dell’utilità, in quanto il reato contestato potrebbe configurarsi anche quando la promessa abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto, che nel caso di specie sarebbe il parroco don SO Santoriello. Erroneamente la Corte di appello avrebbe limitato l’utilità penalmente rilevante solo a quella destinata al promittente i voti. Il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., anche nella formulazione antecedente alla riforma del 2019, punisce l’accordo tra chi promette di procurare i voti con le modalità di cui al terzo comma e chi accetta la promessa in cambio dell’erogazione o della promessa di danaro o di altra utilità. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso può, dunque, configurarsi anche quando l’erogazione o la promessa del danaro o di altra utilità abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto, purché quest’ultimo risulti essere in riscontrata relazione con l’autore della promessa dei voti. La Corte di appello, affermando che il fatto non sussiste, in quanto l’utilità sarebbe stata conseguita dal sacerdote, cioè da un soggetto estraneo al pactum sceleris, avrebbe, dunque, individuato un limite alla configurabilità del reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. non contemplato dalla legge. Ai fini della configurabilità del delitto sarebbe, invece, indifferente che la contropartita sia destinata al soggetto che promette i voti o ad altra persona a quest’ultimo legata. Il sacerdote, peraltro, sarebbe lo zio della moglie dello stesso BO, secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale;
l’utilità economica rimarrebbe tale anche se destinata a un soggetto estraneo al patto, ma non indifferente agli effetti che dallo stesso promanano. 7 6. In data 6 novembre 2025 gli avvocati NNlisa Califano e Massimiliano Forte, difensori di IO ES, hanno depositato una memoria, chiedendo alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. I difensori hanno rilevato che il primo motivo si risolve in una sollecitazione ad un diverso esame delle risultanze di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, e che i successivi motivi di ricorso, volti a contestare l’errata applicazione della norma penale, in relazione all’interpretazione del concetto di utilità e alla sua riferibilità soggettiva, si traducono nella richiesta di annullamento non della sentenza di merito, ma di quella di legittimità, resa in sede rescindente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, con il secondo motivo di ricorso, che assume rilievo preliminare, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen., nell’interpretazione della nozione di «altra utilità», e, con il terzo motivo di ricorso, l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. in relazione alla riferibilità soggettiva dell’elemento dell’utilità, in quanto il reato contestato potrebbe configurarsi anche quando la promessa abbia come beneficiario un soggetto estraneo al patto di scambio elettorale. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 3.1. L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha costantemente rilevato che l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945 – 01; conf. Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, I., Rv. 275864 – 01). 8 L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento sussiste anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art. 618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio tempus regit actum). Anche se l’orientamento della giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni di diritto originariamente decise dalla Corte di appello di Napoli è parzialmente mutato, come correttamente rilevato nel ricorso del Procuratore generale, l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente è, tuttavia, inderogabile. 3.2. La Corte di appello di Napoli ha, peraltro, motivato in stretta aderenza ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, sia in punto delle connotazioni dell’utilità, che della sua riferibilità soggettiva. 3.3. La sentenza rescindente ha espressamente affermato la necessità che l’utilità corrisposta o promessa dal politico sia suscettiva di «immediata monetizzazione» e ha escluso che l’utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla parrocchia vicina la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non sarebbe derivato alcun vantaggio economico per gli imputati. I giudici di appello, in piena aderenza al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, hanno escluso che possa costituire utilità ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen. la promessa di cambio di destinazione urbanistica del fondo della diocesi, in quanto la stessa è priva del carattere della immediata patrimonialità, e non hanno individuato alcuna ulteriore utilità immediata per il promittente IO ES. 3.4. La sentenza rescindente ha, inoltre, specificamente premesso che il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter cod. pen., prevede che quanto all’utilità, che la sua erogazione o la sua promessa di erogazione debba essere pattuita in favore del soggetto che, a sua volta, abbia promesso di procurare voti avvalendosi delle modalità mafiose. I giudici di appello, dando corretta applicazione ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, hanno ritenuto che il reato contestato è insussistente, in quanto il promittente non avrebbe direttamente beneficiato del mutamento di destinazione dell’area. 9 4. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale ha eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella individuazione dell’utilità, che avrebbe dovuto essere riferita a RO BO. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando un vizio della motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., si risolve nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella valutazione non illogica della Corte di appello, posto, infatti, che la delibera di giunta rappresentava solo un atto di indirizzo, non vincolante, un «primo passo verso il cambio di destinazione d’uso» del fondo, il corrispettivo della promessa elettorale mafiosa per RO BO è consistito «soltanto in una generica e futura possibilità di ottenere…incarichi professionali connessi alla realizzazione della struttura assistenziale e all’ottenimento di finanziamenti e erogazioni di scopo». Si tratterebbe, dunque, di una «una utilità che poteva al più costituire una mera aspettativa di profitto futuro, non certo di una utilità economica conseguente all’accordo stesso». Per converso, i finanziamenti agevolati e di scopo connessi all’edificazione della struttura assistenziale conseguenti alla modifica della destinazione d’uso del fondo rappresentavano l’utilità economica perseguita non da BO, o dagli altri concorrenti, ma dal parroco, «soggetto risultato del tutto estraneo al pactum sceleris». Nessuna delle due «utilità» ha, dunque, assunto quelle connotazioni stringenti richieste dalla sentenza rescindente per l’integrazione del reato contestato. 10 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D’GE Ercole LE