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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Francesco Angelini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 941/2021 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, E , rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7 dall'Avv. Emiliano Napoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in forza di mandato in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_1
Terni il 15.05.2022) N. 480/2023 R.G. del Tribunale di Terni rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Giammarchi, nonché domiciliata presso lo studio di costei, in forza di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 Controparte_3 CP_4
Elisabetta Quarata nonché domiciliati presso lo studio di costei, in forza di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
1 , , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
(del 25 gennaio 1945) rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Zingarelli nonché CP_1 domiciliati presso lo studio di costui, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
E , quali eredi del convenuto deceduto Sig. CP_9 Controparte_10 [...]
(nato a [...] il [...]), rappresentate e difese dall'Avv. Katia Petacchiola Per_1 nonché domiciliate presso lo studio di costei, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
2 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione del bene - in forza della spiegata istanza di assegnazione - come da progetto di ordinanza divisionale, e dunque con assegnazione di 720/2520 di piena proprietà in favore di
, , e per la quota di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_7
120/2520 di piena proprietà ciascuno e con quota complessiva sul bene di 420/2520 di piena proprietà ciascuno del bene sito in Terni (TR), distinto al relativo NCEU al foglio 84, particella
543, Categoria A72, Classe 4, Consistenza 7,5 vani, superficie mq. 237,38, a fronte di un conguaglio complessivo per € 9.333,01 dovuto in solido dagli assegnatari come da progetto medesimo;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara intestatario.”.
Conclusioni di parte convenuta e altri: “piaccia al Tribunale decidere come di Controparte_5 giustizia in ordine alla richiesta di modifica del progetto di distribuzione;
spese relative alla decisione compensate.”.
Conclusioni di parte convenuta “questa difesa, in nome e per conto dei propri assistiti, si CP_2 rimette a giustizia, chiedendo che sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione del bene agli assegnatari, con conguaglio del residuo a favore degli altri coeredi aventi diritto”.
Conclusioni di parte convenuta curatela eredità giacente: “Voglia il Tribunale adito
1) in via principale, approvare il progetto di ordinanza divisionale del GI del 08.10.2024,
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle osservazioni al progetto di distribuzione formulate dai convenuti , , con nota CP_2 Controparte_3 CP_11 scritta del 04.12.2024, ricalcolare la quota di spettanza della curatela cui aggiungere la somma di
€ 298,65, a titolo di rimborso delle spese anticipate nell'interesse della procedura (somma restituita agli attori istanti come emerge dalla dichiarazione di credito depositata)”.
Conclusioni di parte convenuta e altra: “in via principale provvedere secondo il CP_9 progetto di ordinanza divisionale predisposto dall'Ill.mo Giudice ai sensi dell'art. 789 c.p.c..; in via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento delle osservazioni al progetto formulate dai convenuti , , con note scritte del 04/12/24, CP_2 Controparte_3 CP_11 ricalcolare anche la quota di spettanza delle Sigg.re e cui CP_9 Controparte_10 aggiungere la somma di € 228,65 (restituita agli attori istanti quale quota parte delle spese di CTU come descritto nel succitato progetto ed emergente dalla dichiarazione di credito depositata)”.
MOTIVAZIONE
Lette le conclusioni sopra disposte;
Rilevato che solo , e contestavano il progetto di CP_2 CP_3 CP_4 riparto predisposto in data 08.10.2024;
Rilevato che il piano veniva contestato per il fatto che non era stata riconosciuta a nessuno dei tre soggetti la somma complessiva di € 227,67 (€ 75,89 ciascuno), pagati agli attori, quali quota parte delle spese CTU anticipate dagli attori stessi e dai coeredi imborsate;
CP_2
3
Ritenuto che
tali spese non possono essere restituite alle parti, in quanto non si tratta di spese anticipate dalle stesse (quest'ultime computate e fatte oggetto di restituzione) bensì di un rimborso della quota parte di spese già anticipate e sostenute dall'attore nell'interesse della procedura di divisione;
Ritenuto pertanto che con la restituzione all'attore di tali quote, essi hanno semplicemente pagato un loro debito e così contribuito – assieme ad altri coeredi - ad abbassare il livello di spese anticipate dall'attore (da € 17.566,46 ad € 16.811,49);
Ritenuto del resto che se gli stessi non avessero rimborsato la loro quota spese, l'ammontare detraibile dagli attori dal prezzo di assegnazione sarebbe stato più elevato, con la conseguenza che i vrebbero percepito una minor somma rispetto a quella oggetto di piano di riparto;
CP_2
Ritenuto pertanto che la restituzione della loro quota parte di spese di CTU, si è riversata su un importo più elevato del loro credito divisorio;
Ritenuto, da ultimo, che se si fosse rimborsata ai tale somma, gli attori avrebbero dovuto CP_2 restituire una somma pagata loro proprio al fine di estinguere un debito gravante sui e in CP_2 favore degli attori, con conseguente illogicità dell'attribuzione;
Ritenuto pertanto non poter accogliere le relative doglianze;
Ritenuto che le spese seguiranno la soccombenza dei con valore parametrato sulla somma di CP_2 acquisto della restante quota dei beni (€ 9.333,01), limitato alla sola fase decisoria (sulla base dei parametri minimi in considerazione della condotta della parte e ulteriormente ridotta del 30% per assenza di questioni di diritto e di fatto);
Ritenuto invece dover compensare le spese rispetto a tutte le altre parti, in considerazione del fatto che il progetto di divisione sarebbe stato approvato e che durante il giudizio le pur presenti controversie sono state risolte in maniera tendenzialmente concordata o nell'esercizio dei rispettivi diritti assegnati dall'ordinamento;
P.Q.M.
Letto l'art. 789 c.p.c.
DICHIARA esecutivo il progetto di riparto;
ASSEGNA la quota di 720/2520 di piena proprietà in favore di nato a Parte_1
Sabaudia (LT) il 01.04.1957, nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 nato a [...] l'[...], nato a [...] l'[...],
[...] Parte_5 nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_7 Parte_6
25.05.1955 – per la quota di 120/2520 di piena proprietà ciascuno e con quota complessiva sul bene di 420/2520 di piena proprietà ciascuno - del bene immobile sito in Terni (TR) iscritto al relativo NCEU Foglio 68 pt. 543, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 7,5 vani, superficie netta
237,38 mq., dietro pagamento di un conguaglio per € 9.333,01 - dovuto in solido da ciascuno degli assegnatari per l'intero e con ripartizione interna paritaria - così ripartito:
4 € 4.361,65 in favore di ata a Terni (TR) il 09.09.1946; Parte_4
€ 685,95 in favore di curatela dell'eredità giacente di , nato a [...] il CP_1
26.05.1933 e deceduto in Terni (TR) il 15.05.2022 – e in nome e per conto di questi al curatore dell'eredità giacente del defunto, AVV. SILVIA GIAMMARCHI;
€ 545,32 in favore di nata a [...] il [...]; CP_4
€ 545,32 in favore di nata ad [...] il [...]; CP_2
€ 545,32 in favore di nato a [...] il [...]; Controparte_3
€ 137,38 in favore di , nato a [...] il [...]; CP_1
€ 137,38 in favore di , nata a [...] l'[...]; Controparte_8
€ 137,38 in favore di , nato a [...] l'[...]; CP_7
€ 137,38 in favore di , nata a [...] il [...]; CP_6
€ 137,38 in favore di , nato a [...] l'[...]; Controparte_5
€ 1.962,55 in favore di , nato a [...] il [...] e deceduto in Terni Persona_1 il 30.05.2023, da consegnare agli eredi secondo le relative ripartizioni interne;
CONDANNA pagare – in solido CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, e con ripartizione interna di 1/3 ciascuno - la somma complessiva di € 595,00 in favore degli attori, da distrarsi in favore del procuratore AVV. EMILIANO NAPOLETTI.
Spese compensate tra tutte le altre parti;
DISPONE l'iscrizione di ipoteca legale sulle quote di proprietà assegnate per le relative somme corrispondenti;
MANDA al Conservatore presso la Provincia di Terni di trascrivere la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato.
MANDA al professionista delegato per disporre la chiusura del C/C intestato alla procedura.
Dichiara chiuso il giudizio di divisione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
Dott. Francesco Angelini
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Francesco Angelini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 941/2021 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, E , rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7 dall'Avv. Emiliano Napoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in forza di mandato in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_1
Terni il 15.05.2022) N. 480/2023 R.G. del Tribunale di Terni rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Giammarchi, nonché domiciliata presso lo studio di costei, in forza di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 Controparte_3 CP_4
Elisabetta Quarata nonché domiciliati presso lo studio di costei, in forza di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
1 , , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
(del 25 gennaio 1945) rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Zingarelli nonché CP_1 domiciliati presso lo studio di costui, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
E , quali eredi del convenuto deceduto Sig. CP_9 Controparte_10 [...]
(nato a [...] il [...]), rappresentate e difese dall'Avv. Katia Petacchiola Per_1 nonché domiciliate presso lo studio di costei, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
2 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione del bene - in forza della spiegata istanza di assegnazione - come da progetto di ordinanza divisionale, e dunque con assegnazione di 720/2520 di piena proprietà in favore di
, , e per la quota di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_7
120/2520 di piena proprietà ciascuno e con quota complessiva sul bene di 420/2520 di piena proprietà ciascuno del bene sito in Terni (TR), distinto al relativo NCEU al foglio 84, particella
543, Categoria A72, Classe 4, Consistenza 7,5 vani, superficie mq. 237,38, a fronte di un conguaglio complessivo per € 9.333,01 dovuto in solido dagli assegnatari come da progetto medesimo;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara intestatario.”.
Conclusioni di parte convenuta e altri: “piaccia al Tribunale decidere come di Controparte_5 giustizia in ordine alla richiesta di modifica del progetto di distribuzione;
spese relative alla decisione compensate.”.
Conclusioni di parte convenuta “questa difesa, in nome e per conto dei propri assistiti, si CP_2 rimette a giustizia, chiedendo che sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione del bene agli assegnatari, con conguaglio del residuo a favore degli altri coeredi aventi diritto”.
Conclusioni di parte convenuta curatela eredità giacente: “Voglia il Tribunale adito
1) in via principale, approvare il progetto di ordinanza divisionale del GI del 08.10.2024,
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle osservazioni al progetto di distribuzione formulate dai convenuti , , con nota CP_2 Controparte_3 CP_11 scritta del 04.12.2024, ricalcolare la quota di spettanza della curatela cui aggiungere la somma di
€ 298,65, a titolo di rimborso delle spese anticipate nell'interesse della procedura (somma restituita agli attori istanti come emerge dalla dichiarazione di credito depositata)”.
Conclusioni di parte convenuta e altra: “in via principale provvedere secondo il CP_9 progetto di ordinanza divisionale predisposto dall'Ill.mo Giudice ai sensi dell'art. 789 c.p.c..; in via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento delle osservazioni al progetto formulate dai convenuti , , con note scritte del 04/12/24, CP_2 Controparte_3 CP_11 ricalcolare anche la quota di spettanza delle Sigg.re e cui CP_9 Controparte_10 aggiungere la somma di € 228,65 (restituita agli attori istanti quale quota parte delle spese di CTU come descritto nel succitato progetto ed emergente dalla dichiarazione di credito depositata)”.
MOTIVAZIONE
Lette le conclusioni sopra disposte;
Rilevato che solo , e contestavano il progetto di CP_2 CP_3 CP_4 riparto predisposto in data 08.10.2024;
Rilevato che il piano veniva contestato per il fatto che non era stata riconosciuta a nessuno dei tre soggetti la somma complessiva di € 227,67 (€ 75,89 ciascuno), pagati agli attori, quali quota parte delle spese CTU anticipate dagli attori stessi e dai coeredi imborsate;
CP_2
3
Ritenuto che
tali spese non possono essere restituite alle parti, in quanto non si tratta di spese anticipate dalle stesse (quest'ultime computate e fatte oggetto di restituzione) bensì di un rimborso della quota parte di spese già anticipate e sostenute dall'attore nell'interesse della procedura di divisione;
Ritenuto pertanto che con la restituzione all'attore di tali quote, essi hanno semplicemente pagato un loro debito e così contribuito – assieme ad altri coeredi - ad abbassare il livello di spese anticipate dall'attore (da € 17.566,46 ad € 16.811,49);
Ritenuto del resto che se gli stessi non avessero rimborsato la loro quota spese, l'ammontare detraibile dagli attori dal prezzo di assegnazione sarebbe stato più elevato, con la conseguenza che i vrebbero percepito una minor somma rispetto a quella oggetto di piano di riparto;
CP_2
Ritenuto pertanto che la restituzione della loro quota parte di spese di CTU, si è riversata su un importo più elevato del loro credito divisorio;
Ritenuto, da ultimo, che se si fosse rimborsata ai tale somma, gli attori avrebbero dovuto CP_2 restituire una somma pagata loro proprio al fine di estinguere un debito gravante sui e in CP_2 favore degli attori, con conseguente illogicità dell'attribuzione;
Ritenuto pertanto non poter accogliere le relative doglianze;
Ritenuto che le spese seguiranno la soccombenza dei con valore parametrato sulla somma di CP_2 acquisto della restante quota dei beni (€ 9.333,01), limitato alla sola fase decisoria (sulla base dei parametri minimi in considerazione della condotta della parte e ulteriormente ridotta del 30% per assenza di questioni di diritto e di fatto);
Ritenuto invece dover compensare le spese rispetto a tutte le altre parti, in considerazione del fatto che il progetto di divisione sarebbe stato approvato e che durante il giudizio le pur presenti controversie sono state risolte in maniera tendenzialmente concordata o nell'esercizio dei rispettivi diritti assegnati dall'ordinamento;
P.Q.M.
Letto l'art. 789 c.p.c.
DICHIARA esecutivo il progetto di riparto;
ASSEGNA la quota di 720/2520 di piena proprietà in favore di nato a Parte_1
Sabaudia (LT) il 01.04.1957, nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3 nato a [...] l'[...], nato a [...] l'[...],
[...] Parte_5 nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_7 Parte_6
25.05.1955 – per la quota di 120/2520 di piena proprietà ciascuno e con quota complessiva sul bene di 420/2520 di piena proprietà ciascuno - del bene immobile sito in Terni (TR) iscritto al relativo NCEU Foglio 68 pt. 543, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 7,5 vani, superficie netta
237,38 mq., dietro pagamento di un conguaglio per € 9.333,01 - dovuto in solido da ciascuno degli assegnatari per l'intero e con ripartizione interna paritaria - così ripartito:
4 € 4.361,65 in favore di ata a Terni (TR) il 09.09.1946; Parte_4
€ 685,95 in favore di curatela dell'eredità giacente di , nato a [...] il CP_1
26.05.1933 e deceduto in Terni (TR) il 15.05.2022 – e in nome e per conto di questi al curatore dell'eredità giacente del defunto, AVV. SILVIA GIAMMARCHI;
€ 545,32 in favore di nata a [...] il [...]; CP_4
€ 545,32 in favore di nata ad [...] il [...]; CP_2
€ 545,32 in favore di nato a [...] il [...]; Controparte_3
€ 137,38 in favore di , nato a [...] il [...]; CP_1
€ 137,38 in favore di , nata a [...] l'[...]; Controparte_8
€ 137,38 in favore di , nato a [...] l'[...]; CP_7
€ 137,38 in favore di , nata a [...] il [...]; CP_6
€ 137,38 in favore di , nato a [...] l'[...]; Controparte_5
€ 1.962,55 in favore di , nato a [...] il [...] e deceduto in Terni Persona_1 il 30.05.2023, da consegnare agli eredi secondo le relative ripartizioni interne;
CONDANNA pagare – in solido CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, e con ripartizione interna di 1/3 ciascuno - la somma complessiva di € 595,00 in favore degli attori, da distrarsi in favore del procuratore AVV. EMILIANO NAPOLETTI.
Spese compensate tra tutte le altre parti;
DISPONE l'iscrizione di ipoteca legale sulle quote di proprietà assegnate per le relative somme corrispondenti;
MANDA al Conservatore presso la Provincia di Terni di trascrivere la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato.
MANDA al professionista delegato per disporre la chiusura del C/C intestato alla procedura.
Dichiara chiuso il giudizio di divisione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
Dott. Francesco Angelini
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