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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3156/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3156/2022 promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. DI TUORO VENTURA Parte_1 P.IVA_1
CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. DI GIORGI CP_1 P.IVA_2
LV CF: C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la Parte_1 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4405/2018 emesso
[...]
il 09.10.2018 dal Tribunale di Napoli Nord.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di una fornitura di merci di cui a una serie di fatture emesse dalla società opposta ( Pt_1
quali: n. 550 del 28.02.2017, 1980 del 31.07.2017, 2477 del 30.09.2017,
[...]
2738 del 31.10.2017, 2989 del 30.11.2017, per un importo totale pari ad €
34.988,26.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto CP_1
ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito. Nel merito, eccepiva la mancata consegna delle merci, disconosceva la sottoscrizione presente sui documenti di trasporto come apposta dal legale rappresentate della società, negava che gli assegni che la asseriva essere stati Parte_1
emessi in pagamento parziale del credito (e non andati a buon fine) fossero riferibili alle fatture azionate ed al corrispondente rapporto contrattuale.
Si costituiva in giudizio la che contestava la ricostruzione dei fatti Parte_1
operata dall'opponente, ribadiva la consegna delle merci secondo gli accordi contrattuali e il mancato pagamento delle stesse e quindi chiedeva al Giudice adito di: i) accertare e dichiarare la posizione creditoria di essa per Parte_1
la somma di € 32.616,74, oltre interessi;
ii) confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore CP_1
della di € 32.616,74, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data Parte_1
di scadenza delle fatture;
iii) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
pagina 2 di 11 Con sentenza n. 63/2022, pubblicata in data 12.01.2022, il Tribunale di Napoli
Nord accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico della Parte_1
La sentenza emessa dal Giudice impugnato si fondava innanzi tutto sulla considerazione che parte opponente aveva tempestivamente e ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto mentre parte opposta non aveva provveduto alla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, per cui esse erano divenute inutilizzabili sul piano probatorio. Sottolineava inoltre la mancanza di altre prove documentali del contratto intercorso tra le parti, e dunque del requisito della “prova scritta” richiesta ex art. 633 c.p.c. per l'accoglimento della domanda monitoria.
Quanto agli assegni bancari prodotti dalla secondo il Tribunale Parte_1
non era dato sapere se essi fossero stati emessi a titolo di pagamento parziale delle fatture azionate, né se fossero ad esse riconducibili, per cui non erano idonei a provare l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante.
Il Giudice di primo grado escludeva inoltre sia la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste addotto dall'opposta per la genericità delle dichiarazioni da essa rese, che della inottemperanza della società opponente all'ordine del giudice di esibizione delle scritture contabili relative all'annualità
2017 (nell'ambito della quale rientrava l'operazione commerciale in oggetto), la quale non poteva che assumere il rango di semplice argomento di prova,
Avverso detta sentenza propone appello la articolando le censure Parte_1
di seguito sinteticamente e unitariamente esposte, stante la stretta connessione logico giuridica delle questioni sollevate coi motivi di appello e la loro unitarietà strutturale.
pagina 3 di 11 In breve, con l'atto di gravame, la società deduce la violazione e Parte_1
falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché vizi di motivazione e di valutazione e interpretazione delle prove, con conseguente richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento della domanda di pagamento proposta.
L'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure per avere ritenuto insussistenti gli elementi di prova del credito e per avere escluso l'efficacia probatoria dei documenti di trasporto (DDT) a seguito del disconoscimento delle relative sottoscrizioni. A tale riguardo, in particolare, parte appellante ammonisce che la mancata verificazione della scrittura privata non comporta automaticamente il venir meno della prova del credito, laddove la consegna della merce possa essere dimostrata anche con altri mezzi di prova
(Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14594).
Nella medesima prospettiva ed in contrasto con la motivazione della sentenza del Tribunale, la rileva che, a suo giudizio, la prova della consegna Parte_1
sia stata ampiamente fornita attraverso la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto, la dichiarazione testimoniale, gli assegni bancari prodotti in giudizio emessi in pagamento in suo favore dalla opponente.
Quanto a questi ultimi, oltre al dato della stretta correlazione temporale e causale con le fatture oggetto di causa, la parte appellante evidenzia che, anche laddove non incassati o prescritti, gli assegni assumono valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., comportando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale, fino a prova contraria a carico dell'emittente.
L'appellante lamenta altresì l'erronea valutazione della prova testimoniale, avendo il Giudice di primo grado omesso di attribuire rilievo alle significative dichiarazioni rese dalla teste escussa, dipendente della società la Parte_1
quale aveva confermato la regolare consegna della merce alla e la CP_1
pagina 4 di 11 correlazione tra gli ordinativi, le consegne e gli assegni emessi a parziale pagamento.
Infine, la società appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante sul piano probatorio l'inottemperanza della all'ordine di esibizione delle scritture contabili relative all'anno CP_1
2017. Al contrario, essa parte appellante deduce che tale condotta colpevolmente omissiva avrebbe dovuto essere valorizzata quale rilevante elemento indiziario a conferma della pretesa creditoria, e non già come un argomento di prova inidoneo a provare il contratto.
In conclusione, l'appellante sostiene che il complesso del materiale probatorio acquisito – documentale, testimoniale e indiziario – dimostri adeguatamente l'esistenza del rapporto di fornitura e l'avvenuta consegna della merce con conseguente erroneità della sentenza impugnata e necessità di una sua integrale riforma.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni esposte CP_1
nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiede, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado in quanto ritenuta corretta e adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari di giudizio.
L'appello proposto è fondato e va pienamente accolto.
Considerato il rapporto di pregiudizialità e/o stretta connessione logico-giuridica tra i motivi di appello proposti, si ritiene opportuno procedere a un esame unitario degli stessi, rispettando tuttavia l'ordine logico-giuridico delle questioni ad essi sottese.
pagina 5 di 11 V'è da premettere che al centro della propria opposizione la pone, CP_1
come elemento fondamentale, la contestazione della mancata consegna della merce di cui alle fatture azionate, non ponendo in dubbio e risultando pacifico che tra le parti intercorressero continuativi rapporti commerciali.
Tale profilo, infatti, ha rappresentato anche il fulcro dell'accertamento eseguito dal giudice di primo grado che lo ha portato all'accoglimento dell'opposizione e ad escludere l'esistenza del credito in contestazione.
Tuttavia, alla luce del materiale probatorio complessivamente acquisito e prodotto nel corso del giudizio e nel procedimento monitorio, ritiene questa
Corte che sussistano numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, pienamente idonei a formare il convincimento del giudice in ordine all'avvenuta consegna della merce e, più in generale, all'esistenza del rapporto contrattuale e all'inadempiuto del solo acquirente all'obbligo di pagamento del prezzo delle forniture.
Il primo significativo elemento di rilievo indiziario è rappresentato dalla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa a mezzo PEC dalla alla Parte_1
rimasta priva di riscontro ed immediata contestazione. Invero, CP_1
risulta dagli atti che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ed in sede di opposizione, la controparte ha eccepito la mancata consegna delle forniture e la inesistenza del credito con l'evidente primario intento, quindi, di paralizzare l'efficacia del decreto ingiuntivo ed evitare una esecuzione fondata su tale titolo giudiziale. Tale comportamento, dal punto di vista sostanziale e logico, già costituisce dunque un indizio che può far presumere una condotta incompatibile con la negazione del rapporto dedotto in giudizio e, di conseguenza, può rappresentare sul piano presuntivo elemento idoneo, insieme ad altri, a corroborare la verosimiglianza della pretesa creditoria.
Un ulteriore elemento indiziario ancor più significativo è costituito dagli assegni versati in atti, i quali configurano comunque in astratto una ipotesi di pagina 6 di 11 ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., Inoltre la prossimità temporale tra le fatture impagate e gli assegni emessi costituisce ulteriore elemento presuntivo della loro riconducibilità alle forniture oggetto di causa e della imputazione di tali titoli di pagamento (rimasti poi inevasi per mancanza fondi) proprio alle forniture oggetto del ricorso monitorio.
A tale riguardo, pare opportuno richiamarsi in questa sede alla disciplina dell'imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1195 c.c.
Nel caso di specie, non risulta che il debitore abbia effettuato un'espressa imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., né che il creditore vi abbia provveduto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 1195 c.c. Da ciò consegue che trova applicazione la regola suppletiva di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.
Pertanto, in base ad essa, non avendo provato il debitore la CP_1
sussistenza di debiti anteriori e già scaduti (rispetto a quelli oggetto di causa) ai quali imputare il detto pagamento, gli assegni prodotti non possono che essere riferiti alle fatture oggetto della pretesa creditoria, costituendo ulteriore conferma dell'esistenza di un credito rimasto insoddisfatto.
Ancora elementi presuntivi di prova si possono altresì trarre dalla regolare emissione delle fatture da parte dell'opposta, fatture che benchè non possano assurgere a prova piena del credito essendo scritti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene, possono invece essere certamente utilizzati, unitamente ad altri, ai fini del convincimento del giudice, come indizi, secondo consolidata giurisprudenza a riguardo.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito a tale circostanza, invece irrrilevante per le ragioni di seguito esposte, una valenza tale da escludere qualsiasi utilizzabilità sul piano probatorio di tali documenti in assenza della istanza di controparte di verificazione della autenticità delle firme. Tale conclusione è errata e non può essere condivisa da questo Collegio posto che,
pagina 7 di 11 come confermato da una ricorrente prassi commerciale in tal senso, il documento di trasporto non necessita, come invece il contratto o l'atto negoziale unilaterale, ai fini della dell'efficacia probatoria, della sottoscrizione di colui che è parte del negozio sottostante o del suo rappresentante (nel caso di specie del legale rappresentante della società acquirente destinataria della merce) ben potendo essere validamente sottoscritto anche da un dipendente della ditta o da un addetto al magazzino incaricato alla ricezione della merce nell'ambito della organizzazione aziendale, trattandosi semplicemente della attestazione di una avvenuta attività materiale (ricezione della merce consegnata da un determinato vettore) .
Per tali motivi il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione di documenti di trasporto, quali quelli in oggetto, dai quali non appare leggibile detta firma e dunque la riferibilità al nominativo del soggetto disconoscente (legale rappresentante della azienda opponente) non può produrre alcun effetto sul piano giuridico e probatorio, con conseguente inutilità e mancanza di giustificazione anche della proposizione della istanza di verificazione da parte dell'opposta.
Pertanto, vale a pena specificare che nel caso di specie un disconoscimento della sottoscrizione dei DDT, per poter produrre un qualche effetto sul piano probatorio, non poteva limitarsi alla indicazione del solo legale rappresentante della società opponente, ma avrebbe dovuto essere esteso anche ad ogni altro soggetto (dipendente, addetto al magazzino o alla contabilità, etc) che avrebbe potuto ricevere la merce per conto della società, ovvero doveva essere giustificato dalla allegazione che nessun altro soggetto al di fuori del legale rappresentante era autorizzato alla ricezione, dichiarazioni che avrebbero dovuto anche essere entrambe supportate da elementi di prova documentale o da una specifica richiesta di prova orale sul punto.
pagina 8 di 11 Dunque, in difetto di tale specificità, il disconoscimento non ha alcuna rilevanza e non può di certo essere ritenuto idoneo ad escludere a priori qualsiasi valenza probatoria dei DDT, che anzi nel caso di specie costituiscono un ulteriore preciso, univoco e concordante indizio della sussistenza del rapporto negoziale, dell'avvenuta consegna della merce e dunque del credito azionato dalla società opposta.
Ulteriore grave, preciso e concordante elemento indiziario della sussistenza del credito è rappresentato, ai sensi del comb. disp. degli artt. 210, 118 comma 2 e
116 comma 2 cpc, dalla circostanza, erroneamente ritenuta irrilevante dal
Giudice impugnato, della mancata produzione da parte della delle CP_1
scritture contabili relative all'anno 2017 (annualità in cui si inseriscono le operazioni negoziali e le fatture oggetto di causa) nonostante l'ordine di esibizione emesso dal Giudice stesso. Benché difatti l'ordinamento non preveda sanzioni dirette per l'inottemperanza all'ordine di esibizione, tale comportamento
è comunque liberamente valutabile dal giudice quale argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, la mancata esibizione di documenti contabili che, per la loro natura, avrebbero potuto chiarire l'effettività dei rapporti commerciali e dei relativi pagamenti, costituisce di certo un indice presuntivo di inadempimento della società opponente all'obbligo di pagamento della merce di cui alle fatture in oggetto.
Da ultimo, si aggiunga altresì che anche la deposizione della teste di parte opposta, , si configura come ulteriore elemento indiziario a Testimone_1
favore dell'opposta, in quanto essa riscontra ed è congruente con gli altri elementi di prova sin qui analizzati, avendo la teste puntualmente riferito che le consegne tra le due società venivano regolarmente effettuate e che solo verso la metà del 2017 i rapporti si erano incrinati per ritardi nei pagamenti da parte di
(cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2021), e quest'ultimo è CP_1
pagina 9 di 11 proprio il periodo cui si riferiscono le fatture di cui è causa azionate dalla
Tale testimonianza, salvo genericità in alcuni suoi passaggi, Pt_1
contribuisce, unitamente alle altre risultanze, a rafforzare il quadro presuntivo complessivo circa l'effettività delle avvenute forniture.
In conclusione, la valutazione complessiva dei numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi di prova indiziari/presuntivi innanzi specificamente esaminati, induce questo Collegio a ritenere che la abbia fornito Parte_1
idonea e sufficiente prova del rapporto contrattuale in oggetto, della effettiva consegna della merce e, di conseguenza, della sussistenza del proprio diritto di credito ovvero al pagamento del prezzo delle forniture rimaste impagate.
Dunque, in quanto fondato, l'appello proposto dalla merita pieno Parte_1
accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e condanna della al pagamento in favore della prima, a titolo di prezzo CP_1
della merce di cui alle fatture azionate, della somma complessiva di € €
32.616,74, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Le spese processuali del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante seguono la soccombenza dell'appellata Parte_1 CP_1
e si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
[...]
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e dell'importo medio previsto tabellarmente per ciascuna fase di giudizio effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n. 63/2022, pubblicata in data
12.01.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
totale riforma della sentenza di primo grado, condanna la al CP_1
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di essa della somma di € 32.616,74, oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture (nn. 550 del 28.02.2017, 1980 del 31.07.2017, 2477 del 30.09.2017,
2738 del 31.10.2017, 2989 del 30.11.2017) sino al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento, in favore della delle CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento monitorio, che liquida per la fase monitoria in € 728,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, per il primo grado di giudizio in € 7.616,00 per compensi e per il presente grado di appello in € 777,00 per esborsi ed €
6.946,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre iva e cpa e con attribuzione al difensore avv.
VE Di UO dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3156/2022 promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. DI TUORO VENTURA Parte_1 P.IVA_1
CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. DI GIORGI CP_1 P.IVA_2
LV CF: C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la Parte_1 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4405/2018 emesso
[...]
il 09.10.2018 dal Tribunale di Napoli Nord.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di una fornitura di merci di cui a una serie di fatture emesse dalla società opposta ( Pt_1
quali: n. 550 del 28.02.2017, 1980 del 31.07.2017, 2477 del 30.09.2017,
[...]
2738 del 31.10.2017, 2989 del 30.11.2017, per un importo totale pari ad €
34.988,26.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto CP_1
ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito. Nel merito, eccepiva la mancata consegna delle merci, disconosceva la sottoscrizione presente sui documenti di trasporto come apposta dal legale rappresentate della società, negava che gli assegni che la asseriva essere stati Parte_1
emessi in pagamento parziale del credito (e non andati a buon fine) fossero riferibili alle fatture azionate ed al corrispondente rapporto contrattuale.
Si costituiva in giudizio la che contestava la ricostruzione dei fatti Parte_1
operata dall'opponente, ribadiva la consegna delle merci secondo gli accordi contrattuali e il mancato pagamento delle stesse e quindi chiedeva al Giudice adito di: i) accertare e dichiarare la posizione creditoria di essa per Parte_1
la somma di € 32.616,74, oltre interessi;
ii) confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore CP_1
della di € 32.616,74, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data Parte_1
di scadenza delle fatture;
iii) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
pagina 2 di 11 Con sentenza n. 63/2022, pubblicata in data 12.01.2022, il Tribunale di Napoli
Nord accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico della Parte_1
La sentenza emessa dal Giudice impugnato si fondava innanzi tutto sulla considerazione che parte opponente aveva tempestivamente e ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto mentre parte opposta non aveva provveduto alla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, per cui esse erano divenute inutilizzabili sul piano probatorio. Sottolineava inoltre la mancanza di altre prove documentali del contratto intercorso tra le parti, e dunque del requisito della “prova scritta” richiesta ex art. 633 c.p.c. per l'accoglimento della domanda monitoria.
Quanto agli assegni bancari prodotti dalla secondo il Tribunale Parte_1
non era dato sapere se essi fossero stati emessi a titolo di pagamento parziale delle fatture azionate, né se fossero ad esse riconducibili, per cui non erano idonei a provare l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante.
Il Giudice di primo grado escludeva inoltre sia la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste addotto dall'opposta per la genericità delle dichiarazioni da essa rese, che della inottemperanza della società opponente all'ordine del giudice di esibizione delle scritture contabili relative all'annualità
2017 (nell'ambito della quale rientrava l'operazione commerciale in oggetto), la quale non poteva che assumere il rango di semplice argomento di prova,
Avverso detta sentenza propone appello la articolando le censure Parte_1
di seguito sinteticamente e unitariamente esposte, stante la stretta connessione logico giuridica delle questioni sollevate coi motivi di appello e la loro unitarietà strutturale.
pagina 3 di 11 In breve, con l'atto di gravame, la società deduce la violazione e Parte_1
falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché vizi di motivazione e di valutazione e interpretazione delle prove, con conseguente richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento della domanda di pagamento proposta.
L'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure per avere ritenuto insussistenti gli elementi di prova del credito e per avere escluso l'efficacia probatoria dei documenti di trasporto (DDT) a seguito del disconoscimento delle relative sottoscrizioni. A tale riguardo, in particolare, parte appellante ammonisce che la mancata verificazione della scrittura privata non comporta automaticamente il venir meno della prova del credito, laddove la consegna della merce possa essere dimostrata anche con altri mezzi di prova
(Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14594).
Nella medesima prospettiva ed in contrasto con la motivazione della sentenza del Tribunale, la rileva che, a suo giudizio, la prova della consegna Parte_1
sia stata ampiamente fornita attraverso la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto, la dichiarazione testimoniale, gli assegni bancari prodotti in giudizio emessi in pagamento in suo favore dalla opponente.
Quanto a questi ultimi, oltre al dato della stretta correlazione temporale e causale con le fatture oggetto di causa, la parte appellante evidenzia che, anche laddove non incassati o prescritti, gli assegni assumono valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., comportando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale, fino a prova contraria a carico dell'emittente.
L'appellante lamenta altresì l'erronea valutazione della prova testimoniale, avendo il Giudice di primo grado omesso di attribuire rilievo alle significative dichiarazioni rese dalla teste escussa, dipendente della società la Parte_1
quale aveva confermato la regolare consegna della merce alla e la CP_1
pagina 4 di 11 correlazione tra gli ordinativi, le consegne e gli assegni emessi a parziale pagamento.
Infine, la società appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante sul piano probatorio l'inottemperanza della all'ordine di esibizione delle scritture contabili relative all'anno CP_1
2017. Al contrario, essa parte appellante deduce che tale condotta colpevolmente omissiva avrebbe dovuto essere valorizzata quale rilevante elemento indiziario a conferma della pretesa creditoria, e non già come un argomento di prova inidoneo a provare il contratto.
In conclusione, l'appellante sostiene che il complesso del materiale probatorio acquisito – documentale, testimoniale e indiziario – dimostri adeguatamente l'esistenza del rapporto di fornitura e l'avvenuta consegna della merce con conseguente erroneità della sentenza impugnata e necessità di una sua integrale riforma.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni esposte CP_1
nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiede, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado in quanto ritenuta corretta e adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari di giudizio.
L'appello proposto è fondato e va pienamente accolto.
Considerato il rapporto di pregiudizialità e/o stretta connessione logico-giuridica tra i motivi di appello proposti, si ritiene opportuno procedere a un esame unitario degli stessi, rispettando tuttavia l'ordine logico-giuridico delle questioni ad essi sottese.
pagina 5 di 11 V'è da premettere che al centro della propria opposizione la pone, CP_1
come elemento fondamentale, la contestazione della mancata consegna della merce di cui alle fatture azionate, non ponendo in dubbio e risultando pacifico che tra le parti intercorressero continuativi rapporti commerciali.
Tale profilo, infatti, ha rappresentato anche il fulcro dell'accertamento eseguito dal giudice di primo grado che lo ha portato all'accoglimento dell'opposizione e ad escludere l'esistenza del credito in contestazione.
Tuttavia, alla luce del materiale probatorio complessivamente acquisito e prodotto nel corso del giudizio e nel procedimento monitorio, ritiene questa
Corte che sussistano numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, pienamente idonei a formare il convincimento del giudice in ordine all'avvenuta consegna della merce e, più in generale, all'esistenza del rapporto contrattuale e all'inadempiuto del solo acquirente all'obbligo di pagamento del prezzo delle forniture.
Il primo significativo elemento di rilievo indiziario è rappresentato dalla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa a mezzo PEC dalla alla Parte_1
rimasta priva di riscontro ed immediata contestazione. Invero, CP_1
risulta dagli atti che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ed in sede di opposizione, la controparte ha eccepito la mancata consegna delle forniture e la inesistenza del credito con l'evidente primario intento, quindi, di paralizzare l'efficacia del decreto ingiuntivo ed evitare una esecuzione fondata su tale titolo giudiziale. Tale comportamento, dal punto di vista sostanziale e logico, già costituisce dunque un indizio che può far presumere una condotta incompatibile con la negazione del rapporto dedotto in giudizio e, di conseguenza, può rappresentare sul piano presuntivo elemento idoneo, insieme ad altri, a corroborare la verosimiglianza della pretesa creditoria.
Un ulteriore elemento indiziario ancor più significativo è costituito dagli assegni versati in atti, i quali configurano comunque in astratto una ipotesi di pagina 6 di 11 ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., Inoltre la prossimità temporale tra le fatture impagate e gli assegni emessi costituisce ulteriore elemento presuntivo della loro riconducibilità alle forniture oggetto di causa e della imputazione di tali titoli di pagamento (rimasti poi inevasi per mancanza fondi) proprio alle forniture oggetto del ricorso monitorio.
A tale riguardo, pare opportuno richiamarsi in questa sede alla disciplina dell'imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1195 c.c.
Nel caso di specie, non risulta che il debitore abbia effettuato un'espressa imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., né che il creditore vi abbia provveduto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 1195 c.c. Da ciò consegue che trova applicazione la regola suppletiva di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.
Pertanto, in base ad essa, non avendo provato il debitore la CP_1
sussistenza di debiti anteriori e già scaduti (rispetto a quelli oggetto di causa) ai quali imputare il detto pagamento, gli assegni prodotti non possono che essere riferiti alle fatture oggetto della pretesa creditoria, costituendo ulteriore conferma dell'esistenza di un credito rimasto insoddisfatto.
Ancora elementi presuntivi di prova si possono altresì trarre dalla regolare emissione delle fatture da parte dell'opposta, fatture che benchè non possano assurgere a prova piena del credito essendo scritti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene, possono invece essere certamente utilizzati, unitamente ad altri, ai fini del convincimento del giudice, come indizi, secondo consolidata giurisprudenza a riguardo.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito a tale circostanza, invece irrrilevante per le ragioni di seguito esposte, una valenza tale da escludere qualsiasi utilizzabilità sul piano probatorio di tali documenti in assenza della istanza di controparte di verificazione della autenticità delle firme. Tale conclusione è errata e non può essere condivisa da questo Collegio posto che,
pagina 7 di 11 come confermato da una ricorrente prassi commerciale in tal senso, il documento di trasporto non necessita, come invece il contratto o l'atto negoziale unilaterale, ai fini della dell'efficacia probatoria, della sottoscrizione di colui che è parte del negozio sottostante o del suo rappresentante (nel caso di specie del legale rappresentante della società acquirente destinataria della merce) ben potendo essere validamente sottoscritto anche da un dipendente della ditta o da un addetto al magazzino incaricato alla ricezione della merce nell'ambito della organizzazione aziendale, trattandosi semplicemente della attestazione di una avvenuta attività materiale (ricezione della merce consegnata da un determinato vettore) .
Per tali motivi il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione di documenti di trasporto, quali quelli in oggetto, dai quali non appare leggibile detta firma e dunque la riferibilità al nominativo del soggetto disconoscente (legale rappresentante della azienda opponente) non può produrre alcun effetto sul piano giuridico e probatorio, con conseguente inutilità e mancanza di giustificazione anche della proposizione della istanza di verificazione da parte dell'opposta.
Pertanto, vale a pena specificare che nel caso di specie un disconoscimento della sottoscrizione dei DDT, per poter produrre un qualche effetto sul piano probatorio, non poteva limitarsi alla indicazione del solo legale rappresentante della società opponente, ma avrebbe dovuto essere esteso anche ad ogni altro soggetto (dipendente, addetto al magazzino o alla contabilità, etc) che avrebbe potuto ricevere la merce per conto della società, ovvero doveva essere giustificato dalla allegazione che nessun altro soggetto al di fuori del legale rappresentante era autorizzato alla ricezione, dichiarazioni che avrebbero dovuto anche essere entrambe supportate da elementi di prova documentale o da una specifica richiesta di prova orale sul punto.
pagina 8 di 11 Dunque, in difetto di tale specificità, il disconoscimento non ha alcuna rilevanza e non può di certo essere ritenuto idoneo ad escludere a priori qualsiasi valenza probatoria dei DDT, che anzi nel caso di specie costituiscono un ulteriore preciso, univoco e concordante indizio della sussistenza del rapporto negoziale, dell'avvenuta consegna della merce e dunque del credito azionato dalla società opposta.
Ulteriore grave, preciso e concordante elemento indiziario della sussistenza del credito è rappresentato, ai sensi del comb. disp. degli artt. 210, 118 comma 2 e
116 comma 2 cpc, dalla circostanza, erroneamente ritenuta irrilevante dal
Giudice impugnato, della mancata produzione da parte della delle CP_1
scritture contabili relative all'anno 2017 (annualità in cui si inseriscono le operazioni negoziali e le fatture oggetto di causa) nonostante l'ordine di esibizione emesso dal Giudice stesso. Benché difatti l'ordinamento non preveda sanzioni dirette per l'inottemperanza all'ordine di esibizione, tale comportamento
è comunque liberamente valutabile dal giudice quale argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, la mancata esibizione di documenti contabili che, per la loro natura, avrebbero potuto chiarire l'effettività dei rapporti commerciali e dei relativi pagamenti, costituisce di certo un indice presuntivo di inadempimento della società opponente all'obbligo di pagamento della merce di cui alle fatture in oggetto.
Da ultimo, si aggiunga altresì che anche la deposizione della teste di parte opposta, , si configura come ulteriore elemento indiziario a Testimone_1
favore dell'opposta, in quanto essa riscontra ed è congruente con gli altri elementi di prova sin qui analizzati, avendo la teste puntualmente riferito che le consegne tra le due società venivano regolarmente effettuate e che solo verso la metà del 2017 i rapporti si erano incrinati per ritardi nei pagamenti da parte di
(cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2021), e quest'ultimo è CP_1
pagina 9 di 11 proprio il periodo cui si riferiscono le fatture di cui è causa azionate dalla
Tale testimonianza, salvo genericità in alcuni suoi passaggi, Pt_1
contribuisce, unitamente alle altre risultanze, a rafforzare il quadro presuntivo complessivo circa l'effettività delle avvenute forniture.
In conclusione, la valutazione complessiva dei numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi di prova indiziari/presuntivi innanzi specificamente esaminati, induce questo Collegio a ritenere che la abbia fornito Parte_1
idonea e sufficiente prova del rapporto contrattuale in oggetto, della effettiva consegna della merce e, di conseguenza, della sussistenza del proprio diritto di credito ovvero al pagamento del prezzo delle forniture rimaste impagate.
Dunque, in quanto fondato, l'appello proposto dalla merita pieno Parte_1
accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e condanna della al pagamento in favore della prima, a titolo di prezzo CP_1
della merce di cui alle fatture azionate, della somma complessiva di € €
32.616,74, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Le spese processuali del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante seguono la soccombenza dell'appellata Parte_1 CP_1
e si liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM
[...]
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e dell'importo medio previsto tabellarmente per ciascuna fase di giudizio effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n. 63/2022, pubblicata in data
12.01.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
totale riforma della sentenza di primo grado, condanna la al CP_1
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di essa della somma di € 32.616,74, oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture (nn. 550 del 28.02.2017, 1980 del 31.07.2017, 2477 del 30.09.2017,
2738 del 31.10.2017, 2989 del 30.11.2017) sino al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento, in favore della delle CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento monitorio, che liquida per la fase monitoria in € 728,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, per il primo grado di giudizio in € 7.616,00 per compensi e per il presente grado di appello in € 777,00 per esborsi ed €
6.946,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre iva e cpa e con attribuzione al difensore avv.
VE Di UO dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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