Decreto cautelare 19 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2024, proposto da
TO US, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Scarlata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sole S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Paola Floridia e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione n° 1112 del 25/06/2024 motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 quater L. 241/1990 in forma ed in modalità asincrona - PAS SOLE SRL emessa dall’Ufficio SUAP 2.1 della Città di Enna - Area 2 - Tecnica Programmazione Urbanistica Servizi Pubblici Locali - e di ogni altro Atto e/o Parere ad essa sotteso, prodromico e necessario nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:
- parere corretto dell’Ufficio del Genio Civile di Enna Prot. N. 67654 del 28.05.2024;
- parere Città di Enna Area 2 - Tecnica e Urbanistica - Servizio Ambiente Prot. N. 0032536 del 13.06.2024;
- parere Città di Enna Area 2 - Tecnica e Urbanistica Prot. N. 0032727 del 14.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sole S.r.l. e del Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa TA AB AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con ricorso notificato il 21 settembre 2024 al Comune di Enna e alla società controinteressata, il ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 1112 del 25 giugno 2024 con cui è stata approvata la proposta di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per l’esame dell’istanza di Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata dalla società Sole s.r.l. in relazione al progetto per la “Realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico ubicato in località Gelsi, fg. 105 part. 4 e 34 del Comune di Enna (EN) della potenza in immissione di 1500 Kw” in zona E del vigente PRG.
Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato, nonché dei presupposti pareri dell’Ufficio del Genio Civile di Enna del 28 maggio 2024 e della Città di Enna del 13 e 14 giugno 2024, sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge ed errata applicazione dei principi di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011.
In violazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del d.lgs. del 3 marzo 2011, la società controinteressata non avrebbe dimostrato di essere proprietaria o di avere la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse.
La procedura abilitativa semplificata di cui la società ha ritenuto di potersi avvalere presupporrebbe, invero, la piena disponibilità giuridica delle aree interessate.
Nel caso di specie la particella 4 del foglio 105 sulla quale dovrà insistere parte delle opere è di proprietà del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003, inoltre, nell’ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica in zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, deve tenersi conto “delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.
Questo concetto sarebbe stato ribadito dal D.L. Agricoltura, che impedisce l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.
Nel caso di specie, l’impianto insiste anche su terreni di proprietà del ricorrente, imprenditore agricolo professionale che li coltiva secondo il metodo della agricoltura biologica.
II. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e della coerenza. Carenza di motivazione e di istruttoria .
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente contestata l’arbitrarietà del parere favorevole espresso dall’Ufficio del Genio Civile di Enna che non avrebbe tenuto conto del fatto che parte del realizzando impianto insiste sulla particella 4, di proprietà del ricorrente.
Tale parere sarebbe, pertanto, lesivo del diritto di proprietà costituzionalmente garantito dall’art. 42 Cost.
L’impianto che la controinteressata intende realizzare, inoltre, prevede l’installazione dei pannelli a terra ed è, pertanto, idoneo ad arrecare un danno significativo all’ambiente.
Proprio in tale ottica il legislatore ha vietato la nuova installazione di tale tipologia di impianti (cfr. art. 5 del D.L. del 15 maggio 2024, n.63, convertito nella Legge 12 luglio 2024, n.101 “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo”, di modifica all’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199).
III. Violazione della direttiva 92/43/cee “habitat”.
Il provvedimento impugnato violerebbe le direttive europee in materia di tutela degli habitat, della flora e della fauna selvatica comportando non solo un deturpamento del paesaggio ma anche un impatto negativo su una zona con vocazione agricola con il rischio di inquinamento da cadmio e piombo del corso d’acqua che attraversa trasversalmente il terreno interessato.
IV. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
I provvedimenti impugnati non terrebbero conto degli interessi dei privati e violerebbero il principio di proporzionalità non preoccupandosi di operare alcun bilanciamento degli interessi coinvolti che tenga conto della specificità dei luoghi e della loro vocazione agricola.
V. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
I provvedimenti risulterebbero, inoltre, carenti di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto a scegliere una determinata soluzione rispetto ad altre possibili e in ordine alle controdeduzioni del ricorrente, sulle quali le amministrazioni non si sarebbero espresse.
VI. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – Violazione ed errata applicazione dei principi di cui all’art. 1 della L. 241/90 e dell’art. 97 Cost. e dei connessi principi di legalità, trasparenza e imparzialità della PA.
Il ricorrente non ha potuto avere accesso agli atti del procedimento con gravissimo pregiudizio e lesione del proprio diritto di difesa, oltre che dei doveri di pubblicità e trasparenza.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Enna e la società controinteressata.
3. Con memoria depositata il 31 ottobre 2024 la società controinteressata ha eccepito in via preliminare:
- l’irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito dovendo applicarsi il rito di cui all’art. 119 cpa;
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per omessa impugnazione del parere del Genio Civile prot. n. 67654 del 28 maggio 2024:
a) l’interesse all’impugnazione sussisterebbe solo con riferimento al parere del Genio Civile, che costituisce presupposto per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul terreno del sig. Manusé, ma non anche in relazione alla determinazione adottata dal Comune in esito alla procedura di PAS, che non avrebbe alcuna capacità lesiva nei confronti del ricorrente;
b) per la parte che riguarda il suddetto parere favorevole il ricorso sarebbe, tuttavia, inammissibile in quanto non risulta evocato in giudizio il Genio Civile.
La società ha, inoltre, dedotto, nel merito, l’infondatezza di tutte le censure.
4. Con ordinanza n. 462 del 7 novembre 2024 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare.
5. Con istanza depositata il 29 agosto 2025, reiterata in data 13 ottobre 2025, la società controinteressata ha rappresentato di aver comunicato al ricorrente, con pec del 17 aprile 2025, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, l’intervenuto rilascio del D.R.S. dell’Assessorato Energia della Regione Siciliana n. 2555 del 30 ottobre 2024, recante l’approvazione del progetto delle opere di connessione per le quali è necessario l’asservimento delle aree oggetto del presente giudizio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità di tali opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle suddette aree, di proprietà del US.
Ha chiesto, pertanto, la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso anche in considerazione del fatto che il suddetto decreto non è stato impugnato dal ricorrente, determinandosi, in tal modo, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso rilevando che, pur a seguito della procedura di esproprio, persiste l’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
I difensori delle parti resistente e controinteressata hanno insistito sulle eccezioni in rito già dedotte.
La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
7. Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito, avvenuto in data 17 ottobre 2024, ovvero oltre il termine dimezzato di 15 giorni decorrente dalla sua notifica, in data 21 settembre 2024.
Come chiarito, invero, dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sentenza n. 5567 del 4 luglio 2022) «ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, “ Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ”. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è poi il presupposto per l’espropriazione dei terreni necessari a realizzare l’opera, qualora non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, ai sensi degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327. Ne consegue che, nel momento in cui, nel caso concreto, per realizzare le opere si richieda non solo il titolo abilitativo, ma anche l’attivazione di un procedimento espropriativo, appunto perché il progetto riguarda un bene immobile altrui, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f): per tutte, le sentenze C.d.S. sez. IV 15 febbraio 2021 n.1377 e con argomenti di maggior dettaglio sez. IV 28 marzo 2022 n.2243. […]».
Applicando i principi appena delineati al caso di specie, va evidenziato come il procedimento espropriativo sia stato effettivamente attivato.
Risulta, invero, dagli atti di causa che la società controinteressata, attivata la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) (con istanza trasmessa al Suap del Comune di Enna in data 10 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 28/20), ha contestualmente richiesto al competente Assessorato Regionale dell’Energia, per tramite dell’Ufficio Genio Civile di Enna, il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione delle opere di connessione alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 11/2022 e, considerato che tali opere di connessione ricadono in una particella di proprietà di terzi, ha chiesto che venisse dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle predette opere.
Con nota del 2 novembre 2023 la società controinteressata ha, altresì, comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto definitivo comportante la pubblica utilità ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR n. 327/2001.
Con nota prot. 67654 del 28 maggio 2024, il Genio Civile, preso atto delle osservazioni presentate dal sig. US, ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla predetta istanza.
Tale parere favorevole è stato espressamente impugnato con il ricorso introduttivo (salvo quanto di seguito si dirà in ordine all’inammissibilità della relativa domanda) ed è stato, altresì, oggetto di specifiche censure (v. motivi di ricorso secondo, quarto e quinto, ma anche il primo motivo di ricorso laddove si deduce che la controinteressata non avrebbe la piena disponibilità giuridica delle aree interessate, atteso che la particella 4 del foglio 10 sulla quale dovrà insistere parte delle opere è di proprietà del ricorrente).
Deve, conseguentemente, ritenersi applicabile al caso in esame l’art. 119 comma 1 lettera f), che riguarda i ricorsi proposti contro “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” .
In relazione a tali ricorsi, il successivo comma 2 dell’art. 119 prevede il dimezzamento di “tutti i termini processuali ordinari … salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presenta articolo” .
Tale disposizione non è stata rispettata in quanto il ricorso, notificato, come si è detto, il 21 settembre 2024, è stato depositato solo il 17 ottobre 2024, e quindi oltre i quindici giorni dal perfezionamento della notifica.
Né ad un diverso esito conduce il rilievo secondo cui il ricorso ha ad oggetto anche la determina di conclusione positiva della conferenza di servizi e le censure riguardano anche l’impianto fotovoltaico insistente sulle aree estranee alla procedura espropriativa in quanto già nella disponibilità della società proponente, atteso che «in presenza di domande plurime soggette in parte a rito ordinario ed in parte a rito abbreviato, va accordata prevalenza a quest’ultimo, stante l’espressa previsione di cui all’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ai sensi del quale: “ Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV ”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 c,p.a» (cfr. Tar Brescia, sez. I sentenza n. 784 del 1° settembre 2025).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato irricevibile.
8. Anche a prescindere da quanto appena rilevato, ritiene il Collegio che sia, altresì, parzialmente fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controinteressata e, da ultimo, ribadita dalla difesa del Comune resistente, non risultando che il ricorso, pur avendo ad oggetto il parere favorevole del Genio Civile di Enna prot. n. 67654 del 28 maggio 2024, sia stato notificato alla suddetta amministrazione, rimasta estranea al presente giudizio.
Sono, pertanto, inammissibili le censure dedotte con i motivi di ricorso secondo, quarto e quinto, laddove riferite, oltre che alla determinazione della Città di Enna n. 1112 del 25 giugno 2024, anche al suddetto parere.
Deve, peraltro, osservarsi che con decreto n. 2555 del 30 ottobre 2024, non impugnato, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione dell’impianto di rete nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso impianto, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suindicate opere.
Con determinazione n. 201 del 2 aprile 2025, come rettificata con determinazione n. 230 del 9 aprile 2025, il Comune di Enna ha disposto, in favore della società Sole s.r.l., la delega all’esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6, comma 8, del DPR n. 327/2001 “per l’asservimento della particella 4 del foglio 105 interessata dalla realizzazione di un tratto di elettrodotto aereo MT e di un sostegno della linea aerea MT della linea esistente, a servizio dell’impianto fotovoltaico ubicato in C.da Gelsi al foglio 105 part. 34”.
Con pec del 17 aprile 2025, alla quale risultano allegati sia il Decreto assessoriale n. 2555/2024 che le determinazioni del Comune di Enna n. 201/2025 e n. 230/2025, la società Sole ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 327/2001, l’apposizione del “ vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità e/o all’asservimento coattivo delle aree e dei beni interessati dalla realizzazione delle suindicate opere, come da piano particellare allegato al progetto definitivo autorizzato”.
Il ricorso, nella parte in cui deduce l’illegittima allocazione delle opere di connessione sulla particella 4, di proprietà del ricorrente è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione del DRS n. 2555/2024 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulla suddetta particella, ritualmente comunicato con pec del 17 aprile 2025.
Nessuna utilità potrebbe, invero, derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento del parere favorevole del Genio Civile del 28 maggio 2024, risultando il procedimento nell’ambito del quale tale parere si inserisce, concluso con il suddetto DRS n. 2555/2024, divenuto ormai inoppugnabile.
9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, nella parte in cui deduce la illegittimità della determinazione della Città di Enna n. 1112 del 25 giugno 2024, sia comunque infondato.
9.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha asserito che l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto non avrebbe potuto essere rilasciata non disponendo la società dei terreni interessati dallo stesso.
L’assunto è infondato.
Ai sensi dell’art. 3 del DPRS n. 48 del 18 luglio 2012 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) “La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 è comprovata da: 1) atti negoziali inter vivos o mortis causa ad effetti reali e obbligatori, di durata congrua rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e trascrizione; 2) provvedimenti di concessione demaniale o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente; 3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”.
La Sole s.r.l. ha allegato all’istanza:
- in relazione alla particella 34 del foglio 105, il contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e servitù con cui la società agricola Terra Agricola s.r.l., proprietaria della suddetta particella, si è impegnata a sottoscrivere un contratto costitutivo di un diritto di superficie e di servitù in favore della Promissaria Concessionaria sui Terreni della durata di 30 anni, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 10 anni;
- il piano particellare dell’impianto di produzione e di rete nel quale sono indicate la particella 34 (di proprietà della società agricola Terra s.r.l.) e la particella 4 (di proprietà dell’odierno ricorrente).
In data 2 novembre 2023, la società ha inoltre provveduto a comunicare al Manusé l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto definitivo comportante la pubblica utilità ai sensi degli articoli 11 e 16 del DPR n. 327/2001.
Risulta, quindi, dimostrata, così come previsto dal richiamato regolamento, la disponibilità giuridica dei suoli sui quali insistono l’impianto fotovoltaico (particella 34) e le opere di connessione (particella 4).
9.2. È altresì infondato l’assunto secondo cui l’impianto, così come progettato, non sarebbe realizzabile ostandovi le previsioni di cui all’art. 5 del D.L. Agricoltura (d.l. n. 63 del 15 maggio 2024, convertito in legge n. 101 del 12 luglio 2024).
La richiamata disposizione non è, invero, applicabile al caso di specie, così come espressamente previsto dal comma 2 dello stesso art. 5, ai sensi del quale “ Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”.
La Sole s.r.l., infatti, ha presentato l’istanza ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 in data 10 ottobre 2023 e il successivo 13 dicembre 2023 il Comune di Enna ha indetto la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/90. La procedura abilitativa semplificata era stata, dunque, già avviata alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legge Agricoltura.
9.3. Non è meritevole di positivo apprezzamento il terzo motivo di ricorso atteso che, secondo quanto rappresentato e documentato dalla società controinteressata (e non smentito dal ricorrente) le aree individuate per la realizzazione dell’impianto non si collocano né all’interno né in prossimità delle aree della Rete Natura 2000 o delle Zone di Protezione Speciale.
Anche l’assunto secondo cui dall’esercizio dell’impianto deriverebbe il rischio di inquinamento delle falde acquifere da piombo e da cadmio è rimasto del tutto indimostrato.
La società controinteressata ha, peraltro, sul punto rappresentato che il progetto non prevede l’impiego di componenti che possano rilasciare tale materiale.
9.4. La determinazione comunale impugnata risulta, inoltre, adeguatamente motivata contenendo l’espresso rinvio ai pareri, nulla osta e atti di assenso rilasciati dalle competenti autorità nell’ambito della conferenza di servizi appositamente indetta.
Le osservazioni presentate dal ricorrente, di cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto, si inseriscono, invece, nel diverso e parallelo procedimento definito con il DRS n. 2555/2024, non impugnato.
10. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività del deposito e, comunque, inammissibile nella parte in cui impugna il parere del Genio Civile prot. n. 67654 del 28 maggio 2024 e, per il resto infondato.
11. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate e della parziale novità delle stesse, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e, comunque, inammissibile nella parte in cui impugna il parere del Genio Civile prot. n. 67654 del 28 maggio 2024 e, per il resto, infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA AB AU, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| TA AB AU | AN MA VA |
IL SEGRETARIO