TAR Catania, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1262
TAR
Decreto cautelare 19 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed errata applicazione dei principi di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011

    La disponibilità giuridica dei suoli è stata dimostrata dalla società controinteressata tramite contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e servitù, piano particellare e comunicazione di avvio del procedimento espropriativo. La normativa sulla disponibilità dei suoli è stata rispettata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e della coerenza. Carenza di motivazione e di istruttoria

    La questione relativa all'impianto su terreno di proprietà del ricorrente è stata trattata nel procedimento espropriativo e il relativo decreto non è stato impugnato. Le normative invocate non sono applicabili retroattivamente.

  • Rigettato
    Violazione della direttiva 92/43/cee “habitat”

    Le aree interessate non sono situate in aree Rete Natura 2000 o Zone di Protezione Speciale. Il rischio di inquinamento non è stato dimostrato e il progetto non prevede componenti che possano rilasciare sostanze inquinanti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento

    La determinazione comunale è motivata con riferimento ai pareri e atti d'assenso ottenuti in conferenza di servizi. Le osservazioni del ricorrente relative alla particella 4 sono state trattate nel procedimento espropriativo concluso con decreto non impugnato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione

    La determinazione comunale è motivata con riferimento ai pareri e atti d'assenso ottenuti in conferenza di servizi. Le osservazioni del ricorrente relative alla particella 4 sono state trattate nel procedimento espropriativo concluso con decreto non impugnato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – Violazione ed errata applicazione dei principi di cui all’art. 1 della L. 241/90 e dell’art. 97 Cost.

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione del parere del Genio Civile

    Il ricorso, pur avendo ad oggetto il parere del Genio Civile, non è stato notificato a tale amministrazione, rimasta estranea al giudizio. Pertanto, le censure relative a tale parere sono inammissibili.

  • Improcedibile
    Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulla particella 4

    Il ricorso, nella parte in cui deduce l'illegittima allocazione delle opere di connessione sulla particella 4, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'omessa impugnazione del DRS n. 2555/2024 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulla suddetta particella, ritualmente comunicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1262
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1262
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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