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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2023/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041259048000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7569/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00412590 48 000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione e riferita alla Quota Consortile Anno 2023 (importo complessivo di
€ 33,88) del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, anche contestando specificamente il piano di classifica consortile posto a base della pretesa;
specificamente, sul punto, il contribuente mette in evidenza la “ … manifesta la incompatibilità di un Piano di Classifica adottato nel 2014 elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel 2014 con la normativa positiva del
2017 oggi vigente … “, che “ … ha radicalmente innovato sulla medesima materia “.
Inoltre, con riguardo all'onere della prova, richiama il nuovo articolo 7, comma 5 bis del D.lgs. n. 546 del
1992.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo, preliminarmente, che il ricorrente “ non ha convenuto in giudizio l'ente impositore, nonostante sollevi vizi di notifica eccepiti a riguardo dell'atto presupposto emesso dall'ente stesso “.
Quindi deduce il proprio difetto di legittimazione passiva e la completa motivazione della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Innanzi tutto va disattesa l'eccezione di parte resistente sulla necessità di chiamare in giudizio il
Consorzio: per come specificato da parte ricorrente con il ricorso, infatti, la cartella è il primo atto ricevuto dal contribuente (né sussiste, quindi, un atto presupposto) e il Consorzio-Ente impositore avrebbe dovuto, ove ritenuto necessario, essere chiamato direttamente in giudizio proprio dalla resistente Agenzia.
Nel merito è fondata la censura di parte ricorrente sul beneficio consortile: presso questa Corte è oramai da ritenere consolidato il principio dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 130/2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pertinentemente richiamato da parte ricorrente in relazione all'onere della prova del beneficio.
Quindi, per effetto dell'eccezione circa l'assenza di beneficio, si doveva – per l'appunto ex citato art. 5 bis dell'art. 7 – fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto.
Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2023/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041259048000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7569/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00412590 48 000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione e riferita alla Quota Consortile Anno 2023 (importo complessivo di
€ 33,88) del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, anche contestando specificamente il piano di classifica consortile posto a base della pretesa;
specificamente, sul punto, il contribuente mette in evidenza la “ … manifesta la incompatibilità di un Piano di Classifica adottato nel 2014 elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel 2014 con la normativa positiva del
2017 oggi vigente … “, che “ … ha radicalmente innovato sulla medesima materia “.
Inoltre, con riguardo all'onere della prova, richiama il nuovo articolo 7, comma 5 bis del D.lgs. n. 546 del
1992.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo, preliminarmente, che il ricorrente “ non ha convenuto in giudizio l'ente impositore, nonostante sollevi vizi di notifica eccepiti a riguardo dell'atto presupposto emesso dall'ente stesso “.
Quindi deduce il proprio difetto di legittimazione passiva e la completa motivazione della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Innanzi tutto va disattesa l'eccezione di parte resistente sulla necessità di chiamare in giudizio il
Consorzio: per come specificato da parte ricorrente con il ricorso, infatti, la cartella è il primo atto ricevuto dal contribuente (né sussiste, quindi, un atto presupposto) e il Consorzio-Ente impositore avrebbe dovuto, ove ritenuto necessario, essere chiamato direttamente in giudizio proprio dalla resistente Agenzia.
Nel merito è fondata la censura di parte ricorrente sul beneficio consortile: presso questa Corte è oramai da ritenere consolidato il principio dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 130/2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pertinentemente richiamato da parte ricorrente in relazione all'onere della prova del beneficio.
Quindi, per effetto dell'eccezione circa l'assenza di beneficio, si doveva – per l'appunto ex citato art. 5 bis dell'art. 7 – fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto.
Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.