Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 30925/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30925 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data
16.10.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], alla Contrada Chiaira n. 13/A P. 2, rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Cecere C.F. e con questi CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giacomo Leopardi, presso lo studio dell'Avv. Erminia La Pietra, giusta procura;
-ATTORE–
CONTRO
ALLA VIA Controparte_1
GIORDANO BRUNO N.169 (C.F.: , in persona P.IVA_1 dell'amministratore p.t. dott.ssa , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Alessandro Bianco (CF: ) giusta C.F._3
procura in atti;
- CONVENUTO –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5818/2018 del
13.07.2018, nel procedimento RG n. 18199/2018.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 15.10.24 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva, Parte_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 5818/2018 del
13.07.2018 (RG n. 18199/2018), emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto ad esso opponente di pagare, in favore del
Condominio ricorrente, l'importo di € 8.166,28, oltre interessi e spese del procedimento.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso provvisoriamente esecutivo per la riscossione del saldo del consuntivo globale al 31.12.2017 di €
7.482,28, nonché dell'importo di € 684,00 quali rate ordinarie afferenti al periodo gennaio - giugno 2018, approvati con delibera del 9.4.2018.
In sede di opposizione, l'opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente mancata conoscenza dello stesso, in quanto notificato in un luogo diverso da quello in cui esso opponente aveva la propria residenza e il proprio domicilio.
Eccepiva, in ogni caso, la compensazione del credito vantato dal nei propri confronti con il controcredito allo stesso CP_1
spettante a titolo di risarcimento dei danni (sub specie di danno emergente per il ripristino dello status quo ante e di lucro cessante per il mancato utilizzo) subiti dal proprio immobile, sito nel Condominio
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suddetto, piano secondo, derivanti da infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante, verificatesi a partire dal gennaio 2018, accertate in seguito al ricorso per denuncia di danno temuto promosso dalla proprietaria del terrazzo nei confronti del CP_1
Proponeva, poi, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto avente ad oggetto il suddetto risarcimento dei danni quantificati in € 25.000,00, quale importo dovuto dal nella CP_1
misura del 50%.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
In via gradata, qualora fossero state ritenute dovute le somme oggetto di ingiunzione, chiedeva di compensare le stesse con le maggiori somme vantate da esso opponente nei confronti del Condominio, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il che eccepiva: - la tardività e conseguente CP_1
inammissibilità dell'opposizione in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla data di notifica o comunque conoscenza del decreto ingiuntivo;
- l'infondatezza della opposizione, non avendo, esso opponente, contestato l'esistenza del credito ingiunto, essendosi limitato solo a richiedere la compensazione con il controcredito dallo stesso asseritamente vantato.
Nel merito, eccepiva, altresì, che la responsabilità per il fenomeno infiltrativo lamentato fosse, in ogni caso, da ricondursi solo ed esclusivamente alla cattiva pulizia e manutenzione del sovrastante lastrico da parte del suo proprietario, tale Parte_2
come accertato in sede di ricorso ex art. 1172 cc.
[...]
Proponeva, poi, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente avente ad oggetto il pagamento delle somme ingiunte e
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di ulteriori quote condominiali medio tempore maturate e dallo stesso non corrisposte, queste ultime per un totale di € 2.814,00.
Tanto premesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del proprietario del lastrico di copertura, Parte_2
al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
[...] della stessa in relazione agli eventi lamentati e, per l'effetto, di condannarla al relativo risarcimento del danno e concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 8.166,28, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale chiedeva di condannare, altresì, l'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 2.814,00 oltre interessi e rivalutazione.
Nel caso, invece, di accertamento di una responsabilità anche del in ordine alla domanda risarcitoria spiegata CP_1 dall'opponente, chiedeva di compensare l'eventuale quantum dovuto con i crediti vantati dal Il tutto con vittoria delle spese di CP_1
lite.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva assegnato all'opposto termine di 15 giorni per iniziare procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 15.6.2021, ritenuta non necessaria la chiamata in causa del proprietario del terrazzo di copertura in ragione delle richieste avanzate con l'opposizione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Ammesse ed espletate le prove testimoniali, veniva disposta CTU all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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All'udienza del 15.10.24, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta, ex art. 650 c.p.c.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
10386/2012), “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevata la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo del quale esso opponente non aveva avuto tempestiva conoscenza in quanto lo stesso gli veniva notificato presso un indirizzo, via Tuoro Cappuccini n. 20/B in Avellino, diverso
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da quello di residenza, fissata, invece, alla C.da Chiaira n. 13/A, come da certificato di residenza storico in atti.
Di contro, parte opposta non ha provato l'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto.
Nel merito, va preliminarmente precisato che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. sez. 1,
Sentenza n. 4103 del 21/02/2007).
Deve pertanto procedersi ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata, alla luce della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia resa all'esito del giudizio a cognizione piena
(ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile
1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n. 807).
Con l'atto di opposizione si instaura infatti un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre
1997,n. 11417).
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Orbene, l'opposizione è infondata.
L'opponente, invero, non ha contestato l'esistenza del credito ingiunto ma si è limitato a richiedere, in via di eccezione, la compensazione delle somme dovute al con le somme allo stesso spettanti a titolo CP_1
di risarcimento dei danni subiti al proprio immobile, sito nel opposto, derivanti da infiltrazioni provenienti dal terrazzo CP_1
soprastante, verificatesi a partire dal gennaio 2018.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che l'unità immobiliare di proprietà dell'opponente sia stata interessata da fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà di tale Parte_2
che funge, altresì, da tetto di copertura
[...] CP_3
come accertato in sede di ricorso ex art. 1172 cc.
Nondimeno, la domanda di risarcimento dei danni occorsi all'immobile de quo risulta sfornita di prova in quanto parte opponente ha richiesto il risarcimento dei danni, sub specie di danno emergente per il ripristino dello status quo ante e di lucro cessante per il mancato utilizzo, senza, tuttavia, aver dimostrato né il relativo esborso economico, né tantomeno il mancato guadagno.
Invero, in sede di escussione dei testi, dopo essere stata confermata la presenza dei lamentati fenomeni dannosi, è emerso, al contrario, che le spese per la riparazione dei danni provocati dalle dedotte infiltrazioni sono state sostenute dalla società conduttrice dell'immobile, Real Suite di OZ IL e Controparte_4
Il teste di parte opponente, alla domanda “Vero è che a Testimone_1
causa delle suddette infiltrazioni, l'appartamento di proprietà del Pt_1
ha subito danni pari ad € 20.000,00, come da preventivo della Pt_3 così rispondeva: “Posso dire che le eliminazioni dei danni all'appartamento sono state effettuate dalla soc. incaricata Parte_3
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dalla soc. Real Suite di OZ IL e che sono le Controparte_4
mie figlie, la soc. ha emesso per tali lavori, fattura di € Parte_3
6.500,00”; ADR: “La suddetta fattura è stata pagata dalla Real Suite con bonifico bancario”.
Del pari, l'opponente non ha dimostrato di aver subito un danno da lucro cessante in dipendenza delle lamentate infiltrazioni ove si consideri che l'istruttoria svolta, al contrario, ha confermato che l'immobile del è stato locato sin dal gennaio del 2018. Pt_1
Ed invero, alla domanda “vero che la disponibilità dell'immobile de quo di proprietà del era stata data alla famiglia già a Pt_1 CP_4
gennaio 2018, ma il contratto è stato stipulato solo in data 21-11-2019 a causa della persistenza delle infiltrazioni”, il teste così Testimone_1 rispondeva: “Posso dire che la disponibilità materiale dell'appartamento è stata data inizio 2018”. Si può desumere da questa dichiarazione che di fatto il conduttore sia entrato nella disponibilità dell'immobile e che il abbia regolarmente percepito il relativo Pt_1
canone di locazione, non essendo emerso che l'opponente abbia consentito un ingresso anticipato di parte conduttrice nell'immobile in assenza di un corrispettivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ne deriva il rigetto tanto dell'eccezione di compensazione quanto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni quantificati in citazione in €
25.000,00.
Occorre, a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio opposto nei confronti del avente ad Pt_1
oggetto il pagamento, oltre che delle somme ingiunte, di ulteriori quote
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condominiali medio tempore maturate e dallo stesso non corrisposte, queste ultime per un totale di € 2.814,00.
La domanda riconvenzionale è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra, avendo il prodotto in giudizio i titoli sui quali si CP_1
fonda la sua pretesa creditoria, ossia le delibere assembleari di approvazione delle diverse voci di spesa richiamate e i relativi stati di riparto.
Sul punto va richiamato il principio secondo cui “il Condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n.
15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che
l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il Condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672)”.
Orbene il Condominio ha chiesto la condanna del in via Pt_1 riconvenzionale della somma di € 2.814,00 così ripartita:
- €.2.166,00 quali rate ordinarie afferenti al periodo luglio 2018 – gennaio 2020 (cfr. bilancio preventivo 2018 e relativo riparto, approvato in occasione dell'assemblea del 09/04/2018);
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- €.112,00 quali rate straordinarie emesse in relazione alla transazione raggiunta con la condomina sig.ra (cfr. piano Pt_4
di riparto e delibera assembleare dell'08/11/2018 che l'ha approvato, all.ti nn. 4 e 5);
- €.260,00 quali rate straordinarie deliberate dalle assemblee condominiali svoltesi il 25/09/2018 e 08/11/2018 (cfr. piano di riparto e delibera assembleare del 25/09/2018, all.ti nn. 6 e 7, e del 08/11/2018);
- €.106,00 quale rata straordinaria per la messa in sicurezza del fabbricato deliberata dall'assemblea del 05/12/2019 (cfr. piano di riparto che sub.8 e delibera del 05/12/2019 sub.1);
- €.170,00 quale rata straordinaria per il fondo lavori facciata del fabbricato deliberata dall'assemblea del 05/12/2019 (cfr. piano di riparto sub.9 e delibera del 05/12/2019 sub.1).
Orbene, in atti vi sono le delibere e i riparti che giustificano tali somme ad eccezione della prima voce pari ad euro 2.166,00 che riguarderebbe le quote condominiali ordinarie per il periodo luglio 2018 sino a gennaio 2020. Tuttavia, il ha prodotto solo la delibera di CP_1
approvazione del preventivo anno 2018, mentre non risultano prodotte ulteriori delibere per i successivi anni.
Ne consegue che può essere riconosciuto al solo la somma CP_1
di euro 684,00 corrispondente al periodo luglio - dicembre 2018 (114,00 rata x 6 mesi).
L'opponente va, pertanto, condannato al pagamento, in favore del opposto, oltre che delle somme ingiunte, di ulteriori quote CP_1
condominiali medio tempore maturate e dallo stesso non corrisposte, queste ultime per un totale di € 1.332,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al Tribunale - valore della procedura compreso tra i 5.201,00 e 26.000,00) in applicazione dei parametri minimi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5818/2018;
- rigetta l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- accoglie per quanto ragione, la domanda riconvenzionale proposta dal stabile sito in Napoli, alla Via Controparte_1
Giordano Bruno n.169 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del Condominio, della somma di
[...]
€ 1.332,00 a titolo di oneri condominiali oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
in favore del sito in Napoli, alla Via Controparte_1
Giordano Bruno n.169, in p. dell'amm.re p.t., che si liquidano in
€ 237,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate con separato decreto.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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