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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 92/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 8/22 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 5/1/22 a conclusione del giudizio vertente tra
(CF: ) e (CF: , residenti Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 rispettivamente a San Felice del Molise (CB), alla Via San Rocco n. 60 e Montesilvano (PE), Via Brenta n. 12, entrambi elettivamente domiciliati presso il loro difensore avv. Maurizio Messina (CF:
– PEC: – FAX: 08741861546), del Foro di C.F._3 Email_1
Campobasso, con studio in Campobasso Via Mazzini n. 38/d
-APPELLANTI-
e
(C.F: ), nato a [...], il [...], residente al Parte_2 C.F._4
n.78 Central Road, Rossmoyne, Australia Occidentale
-APPELLATO contumace-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 9/7/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10/7/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 8/22 il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto agli appellanti la comproprietà del terreno ubicato a San Felice del Molise c.da Coritti, per una quota pari ad un quinto ciascuno. Ha compensato interamente tra le parti le spese processuali.
Hanno proposto appello e , censurando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Controparte_1 integralmente compensato le spese processuali. Hanno infatti sostenuto che le spese del giudizio non potessero essere compensate, in difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. Il giudice avrebbe dovuto porle interamente a carico dei convenuti, rimasti contumaci.
Nel corso del giudizio di appello, gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del solo appellato (parte non costituita), con dichiarazione resa dal procuratore speciale in data Parte_3
13/2/24 (in atti).
La rinuncia agli atti ha determinato la estinzione del giudizio di appello instaurato nei confronti di Parte_3
, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarata con separata ordinanza.
[...]
Quanto all'altro appellato, la Corte è chiamata a pronunciarsi nel merito.
Come sostenuto nell'atto di appello, l'accoglimento in primo grado della domanda degli attori avrebbe dovuto comportare la condanna dei convenuti alle spese processuali, in aderenza al dettato normativo (art. 91 c.p.c.).
La compensazione delle spese è consentita, a norma dell'art. 92 c.p.c., soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuno dei presupposti poc'anzi richiamati ricorreva nel giudizio di primo grado. I convenuti sono risultati soccombenti;
la questione trattata (azione di rivendicazione) non era caratterizzata da assoluta novità, né i temi posti all'attenzione del giudice erano stati interessati da mutamenti giurisprudenziali. Non erano ravvisabili infine “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che potevano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
In applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., le spese processuali relative al primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere addossate alla parte soccombente . In tal senso va Parte_2 riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
92/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 27/7/23 da e nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 8/22 del Tribunale di Campobasso in composizione Parte_2 monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali relative al giudizio Parte_2 di primo grado, che si liquidano in euro 450,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellanti, che si liquidano in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6/11/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 92/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 8/22 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 5/1/22 a conclusione del giudizio vertente tra
(CF: ) e (CF: , residenti Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 rispettivamente a San Felice del Molise (CB), alla Via San Rocco n. 60 e Montesilvano (PE), Via Brenta n. 12, entrambi elettivamente domiciliati presso il loro difensore avv. Maurizio Messina (CF:
– PEC: – FAX: 08741861546), del Foro di C.F._3 Email_1
Campobasso, con studio in Campobasso Via Mazzini n. 38/d
-APPELLANTI-
e
(C.F: ), nato a [...], il [...], residente al Parte_2 C.F._4
n.78 Central Road, Rossmoyne, Australia Occidentale
-APPELLATO contumace-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 9/7/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10/7/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 8/22 il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto agli appellanti la comproprietà del terreno ubicato a San Felice del Molise c.da Coritti, per una quota pari ad un quinto ciascuno. Ha compensato interamente tra le parti le spese processuali.
Hanno proposto appello e , censurando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Controparte_1 integralmente compensato le spese processuali. Hanno infatti sostenuto che le spese del giudizio non potessero essere compensate, in difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. Il giudice avrebbe dovuto porle interamente a carico dei convenuti, rimasti contumaci.
Nel corso del giudizio di appello, gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del solo appellato (parte non costituita), con dichiarazione resa dal procuratore speciale in data Parte_3
13/2/24 (in atti).
La rinuncia agli atti ha determinato la estinzione del giudizio di appello instaurato nei confronti di Parte_3
, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarata con separata ordinanza.
[...]
Quanto all'altro appellato, la Corte è chiamata a pronunciarsi nel merito.
Come sostenuto nell'atto di appello, l'accoglimento in primo grado della domanda degli attori avrebbe dovuto comportare la condanna dei convenuti alle spese processuali, in aderenza al dettato normativo (art. 91 c.p.c.).
La compensazione delle spese è consentita, a norma dell'art. 92 c.p.c., soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuno dei presupposti poc'anzi richiamati ricorreva nel giudizio di primo grado. I convenuti sono risultati soccombenti;
la questione trattata (azione di rivendicazione) non era caratterizzata da assoluta novità, né i temi posti all'attenzione del giudice erano stati interessati da mutamenti giurisprudenziali. Non erano ravvisabili infine “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che potevano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
In applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., le spese processuali relative al primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere addossate alla parte soccombente . In tal senso va Parte_2 riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
92/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 27/7/23 da e nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 8/22 del Tribunale di Campobasso in composizione Parte_2 monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali relative al giudizio Parte_2 di primo grado, che si liquidano in euro 450,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellanti, che si liquidano in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6/11/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)