TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2349/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2349/2025 R.G.
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 29/01/1944 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
IERVOLINO FLORIDA e ZAMBARDINO PIER PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti COLELLA CP_1
PATRIZIA, IMBRIACI SILVANO, FORGIONE PAOLA, CAPASSO ERMINIO E DI FEO
AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 19/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica – artrosi polidistrettuale –cardiopatia ischemica con pregresso IMA e valvulopatia aortica – BPCO – esiti di prostatectomia per neoplasia” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che: “Il periziato tuttavia risulta
ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono,
2 esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono- trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) orientato nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia;
…. Tale complesso menomativo realizza sicuramente uno svantaggio sociale tale da determinare il requisito sanitario per la condizione di portatore di disabilità, (art.3 comma 1). Per ciò che concerne la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi del comma 3 art. 3, il quadro clinico attuale non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo per cui non si sono realizzati i presupposti per la concessione dello stato di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale
3 ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, considerato che dalla documentazione in atti del giudizio di ATPO risulta il superamento del limite reddituale richiesto dalla normativa di riferimento.
4 Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12054/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2349/2025 R.G.
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 29/01/1944 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
IERVOLINO FLORIDA e ZAMBARDINO PIER PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti COLELLA CP_1
PATRIZIA, IMBRIACI SILVANO, FORGIONE PAOLA, CAPASSO ERMINIO E DI FEO
AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 19/02/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U.
1 nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica – artrosi polidistrettuale –cardiopatia ischemica con pregresso IMA e valvulopatia aortica – BPCO – esiti di prostatectomia per neoplasia” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che: “Il periziato tuttavia risulta
ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono,
2 esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono- trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) orientato nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia;
…. Tale complesso menomativo realizza sicuramente uno svantaggio sociale tale da determinare il requisito sanitario per la condizione di portatore di disabilità, (art.3 comma 1). Per ciò che concerne la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi del comma 3 art. 3, il quadro clinico attuale non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo per cui non si sono realizzati i presupposti per la concessione dello stato di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale
3 ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, considerato che dalla documentazione in atti del giudizio di ATPO risulta il superamento del limite reddituale richiesto dalla normativa di riferimento.
4 Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12054/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5