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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5298/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma N. 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2011
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 agosto 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 3.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259007573617000, notificata via PEC in data 20.06.2025, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
cartella n. 09420160017468782000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di interessi e sanzioni degli anni 2011 e 2012 ammontante ad euro € 887,58;
cartella n. 09420180009603978000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni ed interessi degli anni 2013 e 2014 ammontante ad euro € 836,19;
cartella n. 09420200007959258000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni ed interessi dell'anno 2015 pari ad euro € 405,28.
cartella n. 09420190012694692000 relativa ad IRPEF sanzioni ed interessi degli anni 2012, 2013 ammontante ad euro € 3.099,51.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti, sanzioni ed interessi, la illegittimità della duplicazione degli interessi della tassa automobilistica e dei tributi erariali, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei prodromici atti impositivi e cartelle di pagamento, il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, la inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto non eseguita tramite agente notificatore ai sensi dell'art.26 c.1 del DPR 602 del 29.09.1973. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che, quanto all'unico atto prodromico per cui affermava la propria competenza, e cioè la cartella n. 09420190012694692000, eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante il precedente giudicato derivante dalla sentenza favorevole all'ufficio (allegata in atti) emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Reggio di Calabria, registrata con n. 6037/2023 e depositata il 07/11/2023, mai impugnata dalla parte attorea e dunque divenuta definitiva. Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto per quanto riguarda la cartella con matrice impositiva inerente all'azione fiscale dell'Ufficio; di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, per ciò che concerne i tributi relativi ad altri Enti;
con condanna di spese e competenze in favore della Direzione Provinciale.
Si costituiva altresì in giudizio altresì la Regione Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per precedente giudicato quanto alle cartelle n. 09420160017468782000 e n. 09420180009603978000, stante la sentenza n.6037/2023 depositata il 7/11/2023; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di omessa notifica del prodromico atto impositivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva in maniera generica la infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con un rinvio alla documentazione prodotta in atti.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In primo luogo deve essere l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto regolarmente eseguita a mezzo PEC, come peraltro desumibile anche dalla tempestiva proposizione dell'impugnazione, e senza escludere l'efficacia sanante ai sensi dell'art.156 c.p.c..
Nel merito deve essere affermata la parziale inammissibilità del ricorso atteso che tre delle cartelle impugnate sono state già oggetto di ricorso, ed oggetto di accertamento con la sentenza n. 6037/2023 depositata il
07/11/2023, mai impugnata dalla parte attorea e dunque divenuta definitiva. Con la citata sentenza, prodotta in atti dalle resistenti Direzione Provinciale e Regione Calabria, è stata accertata la regolare avvenuta notifica delle cartelle
1. cartella n. 09420160017468782000 relativa alla tassa automobilistica anni 2011 e 2012 ammontante;
2. cartella n. 09420180009603978000 relativa alla tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
3. cartella n. 09420190012694692000 relativa ad IRPEF sanzioni ed interessi degli anni 2012, 2013.
Con la citata sentenza la Corte ha pertanto rigettato l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420229002835019000, notificata nel 2022.
Risultano pertanto inammissibili in questa sede le eccezioni relative ad omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento, in quanto già oggetto di accertamento con sentenza definitiva, ed infondata l'eccezione di prescrizione, attesa la risalenza della sentenza al novembre 2023, ed il termine intermedio trascorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
Quanto alla quarta cartella impugnata, si osserva in diritto, che in conformità all'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736). Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n.09420249001288652000 effettuata a mezzo PEC in data 29.01.2024, come da ricevuta prodotta in atti dalla resistente, e non contestata.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n.
09420200007959258000 , in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
Nessuna eccezione può essere pertanto proposta in questa sede in ordine alla asserita prescrizione, atteso che la stessa è preclusa per effetto della irretrattabilità della cartella.
La prova dell'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle, persino accertata in sede di pregresso giudizio con sentenza definitiva, rende del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti della riscossione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti, che si liquidano per ciascuna in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259007573617000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria, che liquida in favore delle stesse in € 460,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5298/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma N. 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2011
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 09420259007573617000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 agosto 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 3.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259007573617000, notificata via PEC in data 20.06.2025, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
cartella n. 09420160017468782000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di interessi e sanzioni degli anni 2011 e 2012 ammontante ad euro € 887,58;
cartella n. 09420180009603978000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni ed interessi degli anni 2013 e 2014 ammontante ad euro € 836,19;
cartella n. 09420200007959258000 relativa alla tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni ed interessi dell'anno 2015 pari ad euro € 405,28.
cartella n. 09420190012694692000 relativa ad IRPEF sanzioni ed interessi degli anni 2012, 2013 ammontante ad euro € 3.099,51.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti, sanzioni ed interessi, la illegittimità della duplicazione degli interessi della tassa automobilistica e dei tributi erariali, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei prodromici atti impositivi e cartelle di pagamento, il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, la inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto non eseguita tramite agente notificatore ai sensi dell'art.26 c.1 del DPR 602 del 29.09.1973. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che, quanto all'unico atto prodromico per cui affermava la propria competenza, e cioè la cartella n. 09420190012694692000, eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante il precedente giudicato derivante dalla sentenza favorevole all'ufficio (allegata in atti) emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Reggio di Calabria, registrata con n. 6037/2023 e depositata il 07/11/2023, mai impugnata dalla parte attorea e dunque divenuta definitiva. Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto per quanto riguarda la cartella con matrice impositiva inerente all'azione fiscale dell'Ufficio; di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, per ciò che concerne i tributi relativi ad altri Enti;
con condanna di spese e competenze in favore della Direzione Provinciale.
Si costituiva altresì in giudizio altresì la Regione Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per precedente giudicato quanto alle cartelle n. 09420160017468782000 e n. 09420180009603978000, stante la sentenza n.6037/2023 depositata il 7/11/2023; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di omessa notifica del prodromico atto impositivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva in maniera generica la infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con un rinvio alla documentazione prodotta in atti.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In primo luogo deve essere l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto regolarmente eseguita a mezzo PEC, come peraltro desumibile anche dalla tempestiva proposizione dell'impugnazione, e senza escludere l'efficacia sanante ai sensi dell'art.156 c.p.c..
Nel merito deve essere affermata la parziale inammissibilità del ricorso atteso che tre delle cartelle impugnate sono state già oggetto di ricorso, ed oggetto di accertamento con la sentenza n. 6037/2023 depositata il
07/11/2023, mai impugnata dalla parte attorea e dunque divenuta definitiva. Con la citata sentenza, prodotta in atti dalle resistenti Direzione Provinciale e Regione Calabria, è stata accertata la regolare avvenuta notifica delle cartelle
1. cartella n. 09420160017468782000 relativa alla tassa automobilistica anni 2011 e 2012 ammontante;
2. cartella n. 09420180009603978000 relativa alla tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
3. cartella n. 09420190012694692000 relativa ad IRPEF sanzioni ed interessi degli anni 2012, 2013.
Con la citata sentenza la Corte ha pertanto rigettato l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420229002835019000, notificata nel 2022.
Risultano pertanto inammissibili in questa sede le eccezioni relative ad omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento, in quanto già oggetto di accertamento con sentenza definitiva, ed infondata l'eccezione di prescrizione, attesa la risalenza della sentenza al novembre 2023, ed il termine intermedio trascorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
Quanto alla quarta cartella impugnata, si osserva in diritto, che in conformità all'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736). Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n.09420249001288652000 effettuata a mezzo PEC in data 29.01.2024, come da ricevuta prodotta in atti dalla resistente, e non contestata.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n.
09420200007959258000 , in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
Nessuna eccezione può essere pertanto proposta in questa sede in ordine alla asserita prescrizione, atteso che la stessa è preclusa per effetto della irretrattabilità della cartella.
La prova dell'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle, persino accertata in sede di pregresso giudizio con sentenza definitiva, rende del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti della riscossione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti, che si liquidano per ciascuna in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259007573617000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria, che liquida in favore delle stesse in € 460,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026