Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 462
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione sia preclusa per effetto della irretrattabilità della cartella, in quanto l'intimazione di pagamento non è stata impugnata nei termini.

  • Inammissibile
    Illegittimità duplicazione interessi

    L'eccezione è inammissibile in quanto relativa a cartelle di pagamento già oggetto di giudicato.

  • Inammissibile
    Nullità atto impugnato per omessa notifica prodromici atti impositivi e cartelle di pagamento

    Le eccezioni relative all'omessa notifica delle cartelle di pagamento relative a IRPEF, tassa automobilistica anni 2011-2014 sono inammissibili in quanto già oggetto di accertamento con sentenza definitiva. Per la cartella relativa all'anno 2015, l'eccezione è inammissibile in quanto l'intimazione di pagamento non è stata impugnata nei termini.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata allegazione cartelle di pagamento

    L'eccezione è infondata, atteso che la prova dell'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle è stata accertata in sede di pregresso giudizio con sentenza definitiva.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica atto impugnato

    L'eccezione è infondata in quanto la notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo PEC, come desumibile dalla tempestiva proposizione dell'impugnazione, e senza escludere l'efficacia sanante ai sensi dell'art.156 c.p.c..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 462
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 462
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo