TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 10/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1460 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Savella, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Fabiola e Bove Antonio, giusta procura generale alle liti;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, ha agito in giudizio per il pagamento da parte Pt_1 del Fondo di Garanzia presso l' dell'importo di € 4.740,25 a titolo di ultime tre mensilità CP_1 ancora dovute dalla ex datrice di lavoro associazione onlus “Gli amici di Fido”, alle cui dipendenze ha premesso di aver lavorato dall'08.10.2012 al 31.03.2019, e dell'importo di €
8.464,70 a titolo di trattamento di fine rapporto ancora dovuto dalla medesima associazione.
A tal fine, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver azionato infruttuosamente il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1871 del 26/11/2021 emessa dal Tribunale di Trani
Sezione Lavoro con la quale, escludendo la sussistenza della responsabilità solidale del CP_2
, erano stati riconosciuti i suddetti crediti;
che in data 08.11.2021 ed il 15.02.2022 (ad
[...]
1
istanza del sig. , ex dipendente della associazione onlus “Gli Amici di Fido”) ha Persona_1 proceduto all'esecuzione mobiliare in danno della “ che Parte_2 presentava domanda amministrativa in data 14/3/2022, respinta dall'Istituto Previdenziale con nota del 31.03.2022; che in data 17.6.2022 ha eseguito, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Trani, un pignoramento mobiliare presso la residenza del Presidente della “Gli Amici di Fido” associazione , risultato infruttuoso;
che in data 24.6.2022 ha Pt_2 Parte_3 proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' rigettato successivamente con provvedimento CP_1 del 27.10.2022 non essendo stata dimostrata l'escussione nei confronti dei soggetti responsabili di cui all'art. 38 c.c. e non essendo stata dimostrata l'impossidenza immobiliare dei soggetti responsabili di cui all'art. 38 c.c.”.; che, contrariamente da quanto sostenuto dall'
[...]
vi è dunque prova dei tentativi rimasti infruttuosi di agire in sede esecutiva nei CP_3 confronti dell'associazione ex datrice di lavoro.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto a conseguire
CP_ dal Fondo di Garanzia presso l' il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità e, per
l'effetto, condanni l' al pagamento di € 4.740,25 a titolo di ultime tre mensilità, e di € CP_1
8.464,70 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio l ha evidenziato di aver respinto la domanda in quanto la stessa non CP_1 era completa per non aver dato prova parte ricorrente dell'insolvenza dell'associazione, in quanto alla domanda non era stato allegato alcun verbale di pignoramento infruttuoso. Più specificatamente ha eccepito l'improponibilità della domanda per incompletezza della domanda amministrativa e l'infondatezza della stessa, non essendo stata data prova dell'insussistenza dei beni sui quali agire in via esecutiva, né di aver agito per ottenere il fallimento dell'associazione
Onlus “Gli amici di Fido”. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, o la rigetti nel merito;
con vittoria di spese.
***
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Com'è noto, l'art. 2 della Legge n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , CP_1
che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR e delle retribuzioni corrispondenti alle ultime tre mensilità a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
2
La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011).
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia CP_1
assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012).
Nel caso di specie il credito azionato è documentalmente provato dalla sentenza n. 1871 del
26/11/2021 emessa dal Tribunale di Trani Sezione lavoro, resa esecutiva il 13/12/2021, che risulta notificata al datore di lavoro unitamente all'atto di precetto il 20/12/2021, presso l'indirizzo del legale rappresentante e presidente dell' (cfr. all. 3 della produzione di parte Parte_2
ricorrente).
Inoltre, con riferimento alla pretesa improponibilità della domanda per non aver proposto il ricorrente istanza di fallimento, deve osservarsi che, trattandosi di un credito esiguo (della complessiva somma di € 13.204,95), non era possibile assoggettare a fallimento l'ex datore di lavoro, considerato che l'art. 15, comma 9, del del R.D. n. 267/1942 stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad €
30.000,00.
Deve quindi ritenersi che il datore di lavoro nel caso di specie vada considerato “non assoggettabile a fallimento”, con conseguente diritto del ricorrente di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base di una infruttuosa procedura esecutiva anche perché, a ragionare diversamente, si costringerebbe la parte a presentare un'istanza di fallimento dal prevedibile esito negativo e con possibile conseguenza pregiudizievole costituita anche dalla condanna alle spese.
In questo senso, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione, con la recente e condivisibile decisione n. 1887 del 28.01.2020, secondo cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto CP_1
3
che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori”.
Ne consegue, quindi, che la domanda è certamente ammissibile e che, per l'entità del credito, deve escludersi la assoggettabilità dell'ex datore di lavoro al fallimento, con conseguente sussistenza del diritto ad agire nei confronti del Fondo di Garanzia presso l' . CP_1
Occorre, a questo punto, valutare se ricorrono i presupposti per ritenere esperito da parte del lavoratore/creditore il tentativo serio di esecuzione forzata sui beni del datore di lavoro/debitore.
Com'è noto, incombe sul primo l'onere di provare di aver esperito invano un'azione esecutiva, gravando invece sull' l'onere contrario di provare che il datore di lavoro ha ancora dei beni CP_1 fruttuosamente aggredibili e che pertanto non è ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia;
in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8529/2012, secondo cui
“ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste CP_1
dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”.
In ordine a tale profilo il ricorrente ha documentato e dimostrato che un suo ex collega di lavoro
( ) ha proceduto in data 8/11/2021 e lui stesso in data 15/2/2022 all'esecuzione Persona_1 mobiliare in danno dell'associazione onlus “Gli amici di Fido”, con esito infruttuoso;
che inoltre ha eseguito in data 17/6/2022, per il tramite dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Trani, ha tentato un pignoramento mobiliare presso la residenza del Presidente della “Gli amici di Fido” Parte_2
risultato però infruttuoso, avendo lo stesso dichiarato in tale
[...] Parte_3
circostanza di non possedere beni di alcun genere. Tale circostanza risulta sufficiente a ritenere dimostrata nel caso di specie la condizione di incapienza e/o impossidenza del patrimonio del presidente, responsabile solidale dell'associazione.
In altri termini, il ricorrente ha dimostrato l'impossidenza di beni mobili o immobili utilmente pignorabili del sig. , legale rappresentante p.t. e Presidente dell'associazione ex Parte_3
datrice di lavoro, unico soggetto che ha da sempre agito in nome e per conto della predetta associazione.
Tale circostanza ha trovato conferma anche in sede di prova testimoniale, atteso che i testi escussi all'udienza del 13/5/2024 hanno confermato integralmente e con dichiarazioni precise e concordanti
4
la circostanza sulla quale sono stati interrogati:” A) “Se vero che è sempre ed unicamente stato il sig. ad agire in nome e per conto della associazione “Gli Amici di Fido” Parte_3 Pt_2
in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente (consegna buste paga, pagamento retribuzioni, ecc.) ed in relazione ai rapporti tra la associazione onlus “Gli Amici di Fido” ed il
Comune di per la gestione dell'appalto del canile comunale, ove il ricorrente ha prestato CP_2 servizio”.
Deve dunque ritenersi che, per l'esito sostanzialmente negativo che la procedura esecutiva mobiliare ha avuto, e tenuto conto della documentata situazione della associazione, il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio che su di esso gravava;
ciò tenuto conto anche delle circostanze assorbenti, nel caso di specie, costituite sia dal fatto l'associazione “ Gli amici di Fido” Pt_2
risultava completamente inadempiente anche in seguito alla notifica del precetto sia dal fatto che anche l'unico soggetto che ha da sempre agito in nome e per conto della predetta (cioè il sig.
) risultava essere impossidente. Parte_3
A fronte di ciò gravava sull' l'onere di eccepire e provare l'esistenza di beni, in particolare CP_1
immobili, idonei a soddisfare il credito del ricorrente, ma nulla è stato eccepito e documentato in tal senso.
Ciò induce, quindi, a ritenere che correttamente il ricorrente abbia agito nei confronti del Fondo di
Garanzia. In questi termini Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11379/08: “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso
l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del CP_1
datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità”.
Ciò posto, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento da parte del
Fondo di Garanzia istituito presso l' per l'importo azionato di € 4.740,25 a titolo di CP_1 retribuzione per le ultime mensilità dovute (o comunque nei limiti dell'importo massimo previsto dalla legge, se inferiore) e di € 8.464,70 a titolo di TFR, importi che risultano documentalmente provati dal titolo azionato e che peraltro non sono stati specificamente contestati dall' . CP_1
Alla luce di ciò, l' , quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297/1982, deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di cui € 8.464,70 a titolo di TFR ed €
4.740,25 (nei limiti dell'importo massimo previsto dalla legge, se inferiore) a titolo di ultime tre
5
mensilità, quale credito maturato nei confronti della Associazione onlus “Gli amici di Fido”, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Andrea Savella che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27/2/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1
ai sensi della L. n. 297/1982 e del D.Lgs. n. 80/1992, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.464,70 a titolo di TFR e di € 4.740,25 (o comunque nei limiti dell'importo massimo previsto dalla legge, se inferiore) a titolo di ultime tre, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 3.000,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6