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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 1335/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, all'udienza del
7 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
(I.A.C.P.), Codice Fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Antonino Cappadona, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
, C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'avv. Carla Carrozza che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTO/PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di opposizione ex artt. 615/616 c.p.c. trae origine dalla procedura esecutiva mobiliare n. 524/2021 davanti al Tribunale di Messina, in cui parte attrice proponeva opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi, il cui titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo n. 446/2020 con cui l Parte_1
di veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.656,00 oltre interessi e spese Pt_1
della procedura monitoria, premettendo che, con ordinanza del 20.12.2021 il G.E. concedeva alla parte interessata il termine di giorni sessanta dalla data della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Eccepiva l'opponente:
Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata
Impignorabilità di crediti destinati a servizi e finalità dell'Istituto
Chiedeva, pertanto:
1) Ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. di procedere CP_1
ad esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente;
2) Ritenere e dichiarare l'impignorabilità parziale o totale delle somme pignorate ad istanza del Sig. per i motivi esposti al punto 2) della narrativa;
CP_1
3) Conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione delle Controparte_1
somme a Lui assegnate nonché le spese liquidate nell'ambito del procedimento n.
524/2021 R.G.E.M. e comunque entro l'importo di Euro 26.000,00 cui si contiene la domanda
4) Con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
formulate nell'interesse dell' con il proposto atto di citazione in opposizione CP_2
a pignoramento poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è fondata.
Va accolta l'eccezione di impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 2, co. 85,
L. 662/1996, la cui norma stabilisce che “le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non CP_2 possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi”.
Il tenore letterale della L. 662/96, esaminato dalla Suprema Corte (sentenza n.
3773/2016) è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme e ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili, pur prevedendo la sussistenza di una condizione, che deve verificarsi in concreto affinché si possa concretizzare l'impignorabilità: deve infatti trattarsi di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti in oggetto.
Considerati la normativa di riferimento ed i compiti istituzionali e statutari dello le somme ed i crediti per canoni di locazione risultano per definizione CP_2
destinati “a servizi e finalità di istituto”: l'espressione adoperata dal legislatore è talmente generica ed onnicomprensiva che non si presta nemmeno a far immaginare come e per quali finalità le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione potrebbero essere distolti dal pagamento dei servizi ovvero dalle finalità di istituto, quasi che siano ammesse dall'ordinamento destinazioni delle entrate per finalità non di istituto (Cass. 3773/2016).
Questa intenzione del legislatore trova riscontro nelle altre disposizioni dello stesso art. 2 della legge n. 662 del 1996, dato che i commi da 80 ad 84, disciplinano il ripianamento dello stato di dissesto finanziario degli Istituti Autonomi per le Case
Popolari. Da tutto quanto sopra esposto e premesso, emerge una presunzione legale della destinazione a pubbliche finalità delle somme e dei crediti in oggetto in forza della citata norma, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione”
Ciò premesso, data la presunzione legale di cui sopra, incombeva sull'opposto l'onere di provare, anche solo mediante richiesta di esibizione, che sul conto corrente presso il terzo non confluivano entrate inerenti ai canoni di locazione.
Le somme staggite sono, dunque, impignorabili.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1335/2022 R.G., così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la impignorabilità delle somme staggite ai sensi dell'art. 2, co. 85, L. 662/1996.
b) Condanna l'opposto alle spese processuali che liquida in € 250,00 per spese e €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina, lì 7.11.2025
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO